IL TRIBUNALE
Nel procedimento penale nei confronti di Baga Giuseppe, Bolognesi
Marco Angelo, Bolognesi Nello, Bolognesi Renato, Caputo Luca,
Castellani Giovanni, Ferrara Mummolo Ciro, Guarna Francesco Maria,
Guarna Luca Aurelio, Maroni Francesco, Masarin Alfeo, Musumeci
Rosario, Paratico Angela Maria, Spina Antonio Giovanni e Tortiello
Domenico imputati come da decreto che dispone il giudizio in data
29 aprile 1998, ha pronunciato la presente ordinanza sulla
questione di legittimita' costituzionale - sollevata dal pubblico
ministero all'udienza del 13 giugno 2000 - degli artt. 197, 210 e
513 c.p.p. per violazione degli artt. 3, 25, 111 e 112 della
Costituzione.
O s s e r v a
Il procedimento ha per oggetto una serie di fatti di corruzione e
falso concernenti esoneri al servizio militare; diverse posizioni
sono state separate perche' definite con rito alternativo, sia nel
corso delle indagini preliminari sia in sede predibattimentale;
nell'ambito di questo processo e' stato dichiarato aperto il
dibattimento all'udienza dell' 8 maggio 2000 e, quindi, dopo
l'ordinanza di ammissione delle prove, ha avuto inizio
l'istruttoria orale chiesta dal pubblico ministero, nell'ambito
della quale tutti gli imputati in procedimento connesso - ad
eccezione di Rocco Rosato, Giovanni Baga e Andrea Zerbi - si sono
avvalsi della facolta' di non rispondere.
All'udienza del 13 giugno 2000 il pubblico ministero chiedeva di
sentire Grande Alessandro in veste di testimone essendo stata
pronunciata nei suoi confronti sentenza irrevocabile di
applicazione pena. Poiche' il tribunale, alla luce della lettera
della legge e della costante interpretazione giurisprudenziale,
riteneva che il predetto dovesse essere sentito quale imputato di
reato connesso, il pubblico ministero sollevava eccezione di
legittimita' costituzionale dell'art. 197 c.p.p. nella parte in cui
estende l'incompatibilita' con l'ufficio di testimone anche ai
soggetti gia' condannati con sentenza divenuta irrevocabile.
Il presente procedimento e' evidentemente soggetto ai principi di
cui all'art. 111 della Costituzione, come modificato dalla legge
costituzionale 22 novembre 1999 n. 2, in quanto il dibattimento e'
stato aperto in epoca successiva all'introduzione della predetta
innovazione costituzionale.
Rileva il collegio che il rifiuto di sottoporsi ad esame da parte
di un gran numero di soggetti molti dei quali hanno visto definita
la propria posizione processuale con sentenze divenute irrevocabili
- in un procedimento relativo a fatti di corruzione in cui il
pubblico ministero ha indicato come fonti di prova, quasi
esclusivamente, le dichiarazioni di soggetti originariamente
coimputati appalesa la rilevanza delle questioni di legittimita'
costituzionale sollevate dalla pubblica accusa.
Quanto alla questione relativa alla facolta' di non rispondere su
fatti concernenti la responsabilita' di altri, il collegio ritiene
che il principio di formazione della prova in contraddittorio di
cui al quinto comma dell'art. 111 comporta la non manifesta
infondatezza della questione di costituzionalita' dell'intero
sistema di assunzione della prova per cio' che concerne le
dichiarazioni di persone esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p.
sotto il profilo della previsione di tale facolta'.
Le nuove regole fissate nell'art. 111 della Costituzione
impongono una revisione dei confini tra il diritto alla formazione
in contraddittorio della prova ed il diritto al silenzio del
chiamante in correita' in quanto ogni strumento nel tempo
individuato, allo scopo di rendere utilizzabili le dichiarazioni
rese nelle indagini preliminari da chi successivamente esercita la
facolta' di non rispondere, e' allo stato impercorribile in quanto
in aperto conflitto con il nuovo testo dell'art. 111 della
Costituzione.
Ritiene il collegio che l'attribuzione da parte della legge
ordinaria della facolta' di non rispondere all'imputato in
procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie
confligga con la costituzionalizzazione del principio del confronto
dialettico in dibattimento; e tanto in violazione dei princi'pi:
di accertamento dei fatti aventi rilevanza penale: "Il metodo
dialogico di formazione della prova e' stato invero prescelto come
metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro
per quanto piu' possibile pieno accertamento, e non come strumento
per far programmaticamente prevalere una verita' formale risultante
dal mero confronto dialettico tra le parti sulla verita' reale:
altrimenti ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del
processo ..." (v. Corte costituzionale n. 111/1993);
di conservazione degli elementi di prova: "Nella legge
n. 267/1997 si delinea un sistema privo di ragionevole
giustificazione in quanto l'utilizzabilita' delle precedenti
dichiarazioni venga fatta dipendere dalla scelta meramente
discrezionale dell'imputato in procedimento connesso di rispondere
in dibattimento su fatti concernenti la responsabilita' di altri
dopo che il medesimo imputato, pur avendo la facolta' di non
rispondere ... si era in precedenza consapevolmente risolto a
rendere dichiarazioni erga alios ... la esclusione delle
dichiarazioni rese in precedenza dal patrimonio di conoscenza del
giudice risulta, infatti, rimessa alla concorrente volonta'
dell'imputato in procedimento connesso e della parte
processualmente interessata ad impedire l'acquisizione e
l'utilizzazione delle dichiarazioni stesse. Ne risulta pregiudicata
la stessa funzione essenziale del processo ..." (v. Corte
costituzionale n. 361/1998).
L'incoerenza del sistema e' tanto piu' manifesta se si ha
riguardo alla valenza assoluta delle dichiarazioni in questione nei
confronti dell'accusato in fase predibattimentale e cautelare.
I principi fin qui richiamati costituiscono il presupposto anche
della seconda questione sottoposta al tribunale, in particolare
sotto il profilo della minore attualita' e rilevanza dei diritti,
pur costituzionalmente garantiti, di colui nei confronti del quale
sia stata gia' pronunciata sentenza irrevocabile di condanna - alla
quale e' equiparata ex art. 445, primo comma, ultima parte, c.p.p.,
la sentenza di applicazione di pena - in quanto la sua posizione e'
insuscettibile di essere aggravata o comunque modificata.
Le principali obiezioni generalmente sollevate riguardo a tale
orientamento sono costituite dalla possibilita' di dichiarazioni
autoincriminanti su fatti diversi rispetto a quello per cui e'
processo e la qualita' di soggetto non indifferente che verrebbe ad
assumere il dichiarante.
Quanto alla prima censura si rileva che comunque opererebbero a
tutela del dichiarante le disposizioni di cui agli artt. 63 e 198,
secondo comma, c.p.p. (a tacere del fatto che una simile evenienza
puo' verificarsi anche con riferimento a fonti che rivestono la
qualita' di testimoni a tutti gli effetti).
Riguardo al secondo rilievo e' sufficiente osservare che non si
tratterebbe dell'unico caso di testimoni non indifferenti, posto
che oggi nessuno dubita della legittimita' della veste di testimone
della persona offesa, dei prossimi congiunti della persona offesa o
dell'imputato e della parte civile.
In tutti questi casi sia la giurisprudenza di legittimita' che la
stessa Corte costituzionale hanno semplicemente richiamato il
giudice ad una valutazione particolarmente prudente e critica delle
deposizioni rese da soggetti evidentemente portatori anche di
interessi personali.
Analoghi criteri di valutazione della prova potrebbero essere
dettati riguardo alle dichiarazioni rese in qualita' di testimoni
da soggetti la cui posizione sia stata gia' definita; mentre allo
stato attuale della normativa il rispetto dei fondamentali principi
costituzionali di cui agli artt. 101 e 112 e' subordinato, da un
lato, alla scelta del dichiarante anche in assenza di conseguenze
per lui negative e, dall'altra, al consenso dell'imputato
interessato.
Alla luce di quanto fin qui argomentato le questioni non si
appalesano manifestamente infondate.