IL TRIBUNALE

    Nel procedimento penale nei confronti di Baga Giuseppe, Bolognesi
  Marco  Angelo,  Bolognesi  Nello,  Bolognesi  Renato,  Caputo Luca,
  Castellani  Giovanni, Ferrara Mummolo Ciro, Guarna Francesco Maria,
  Guarna  Luca  Aurelio,  Maroni  Francesco,  Masarin Alfeo, Musumeci
  Rosario,  Paratico Angela Maria, Spina Antonio Giovanni e Tortiello
  Domenico  imputati  come da decreto che dispone il giudizio in data
  29   aprile  1998,  ha  pronunciato  la  presente  ordinanza  sulla
  questione  di  legittimita' costituzionale - sollevata dal pubblico
  ministero  all'udienza  del 13 giugno 2000 - degli artt. 197, 210 e
  513  c.p.p.  per  violazione  degli  artt. 3,  25,  111 e 112 della
  Costituzione.

                            O s s e r v a

    Il procedimento ha per oggetto una serie di fatti di corruzione e
  falso  concernenti  esoneri al servizio militare; diverse posizioni
  sono  state separate perche' definite con rito alternativo, sia nel
  corso  delle  indagini  preliminari  sia in sede predibattimentale;
  nell'ambito  di  questo  processo  e'  stato  dichiarato  aperto il
  dibattimento  all'udienza  dell'  8  maggio  2000  e,  quindi, dopo
  l'ordinanza   di   ammissione   delle   prove,   ha   avuto  inizio
  l'istruttoria  orale  chiesta  dal  pubblico ministero, nell'ambito
  della  quale  tutti  gli  imputati  in  procedimento  connesso - ad
  eccezione  di  Rocco Rosato, Giovanni Baga e Andrea Zerbi - si sono
  avvalsi della facolta' di non rispondere.
    All'udienza  del 13 giugno 2000 il pubblico ministero chiedeva di
  sentire  Grande  Alessandro  in  veste  di  testimone essendo stata
  pronunciata   nei   suoi   confronti   sentenza   irrevocabile   di
  applicazione  pena.  Poiche'  il tribunale, alla luce della lettera
  della  legge  e  della  costante interpretazione giurisprudenziale,
  riteneva  che  il predetto dovesse essere sentito quale imputato di
  reato  connesso,  il  pubblico  ministero  sollevava  eccezione  di
  legittimita' costituzionale dell'art. 197 c.p.p. nella parte in cui
  estende  l'incompatibilita'  con  l'ufficio  di  testimone anche ai
  soggetti gia' condannati con sentenza divenuta irrevocabile.
    Il presente procedimento e' evidentemente soggetto ai principi di
  cui  all'art. 111  della  Costituzione, come modificato dalla legge
  costituzionale  22 novembre 1999 n. 2, in quanto il dibattimento e'
  stato  aperto  in  epoca successiva all'introduzione della predetta
  innovazione costituzionale.
    Rileva il collegio che il rifiuto di sottoporsi ad esame da parte
  di  un gran numero di soggetti molti dei quali hanno visto definita
  la propria posizione processuale con sentenze divenute irrevocabili
  -  in  un  procedimento  relativo  a  fatti di corruzione in cui il
  pubblico   ministero   ha  indicato  come  fonti  di  prova,  quasi
  esclusivamente,   le   dichiarazioni  di  soggetti  originariamente
  coimputati  appalesa  la  rilevanza delle questioni di legittimita'
  costituzionale sollevate dalla pubblica accusa.
    Quanto alla questione relativa alla facolta' di non rispondere su
  fatti  concernenti la responsabilita' di altri, il collegio ritiene
  che  il  principio  di formazione della prova in contraddittorio di
  cui  al  quinto  comma  dell'art. 111  comporta  la  non  manifesta
  infondatezza   della  questione  di  costituzionalita'  dell'intero
  sistema  di  assunzione  della  prova  per  cio'  che  concerne  le
  dichiarazioni  di  persone  esaminate ai sensi dell'art. 210 c.p.p.
  sotto il profilo della previsione di tale facolta'.
    Le   nuove   regole  fissate  nell'art.  111  della  Costituzione
  impongono  una revisione dei confini tra il diritto alla formazione
  in  contraddittorio  della  prova  ed  il  diritto  al silenzio del
  chiamante   in   correita'  in  quanto  ogni  strumento  nel  tempo
  individuato,  allo  scopo  di rendere utilizzabili le dichiarazioni
  rese  nelle indagini preliminari da chi successivamente esercita la
  facolta'  di non rispondere, e' allo stato impercorribile in quanto
  in   aperto  conflitto  con  il  nuovo  testo  dell'art. 111  della
  Costituzione.
    Ritiene  il  collegio  che  l'attribuzione  da  parte della legge
  ordinaria   della   facolta'  di  non  rispondere  all'imputato  in
  procedimento connesso che abbia reso dichiarazioni eteroaccusatorie
  confligga con la costituzionalizzazione del principio del confronto
  dialettico in dibattimento; e tanto in violazione dei princi'pi:
        di accertamento dei fatti aventi rilevanza penale: "Il metodo
  dialogico  di formazione della prova e' stato invero prescelto come
  metodo di conoscenza dei fatti ritenuto maggiormente idoneo al loro
  per  quanto piu' possibile pieno accertamento, e non come strumento
  per far programmaticamente prevalere una verita' formale risultante
  dal  mero  confronto  dialettico  tra le parti sulla verita' reale:
  altrimenti ne sarebbe risultata tradita la funzione conoscitiva del
  processo ..." (v. Corte costituzionale n. 111/1993);
        di  conservazione  degli  elementi  di  prova:  "Nella  legge
  n. 267/1997   si   delinea   un   sistema   privo   di  ragionevole
  giustificazione   in   quanto  l'utilizzabilita'  delle  precedenti
  dichiarazioni   venga   fatta   dipendere  dalla  scelta  meramente
  discrezionale  dell'imputato in procedimento connesso di rispondere
  in  dibattimento  su  fatti concernenti la responsabilita' di altri
  dopo  che  il  medesimo  imputato,  pur  avendo  la facolta' di non
  rispondere  ...  si  era  in  precedenza  consapevolmente risolto a
  rendere   dichiarazioni   erga   alios   ...  la  esclusione  delle
  dichiarazioni  rese  in precedenza dal patrimonio di conoscenza del
  giudice   risulta,   infatti,  rimessa  alla  concorrente  volonta'
  dell'imputato    in    procedimento    connesso   e   della   parte
  processualmente    interessata   ad   impedire   l'acquisizione   e
  l'utilizzazione delle dichiarazioni stesse. Ne risulta pregiudicata
  la   stessa   funzione  essenziale  del  processo  ..."  (v.  Corte
  costituzionale n. 361/1998).
    L'incoerenza  del  sistema  e'  tanto  piu'  manifesta  se  si ha
  riguardo alla valenza assoluta delle dichiarazioni in questione nei
  confronti dell'accusato in fase predibattimentale e cautelare.
    I  principi fin qui richiamati costituiscono il presupposto anche
  della  seconda  questione  sottoposta  al tribunale, in particolare
  sotto  il  profilo della minore attualita' e rilevanza dei diritti,
  pur  costituzionalmente garantiti, di colui nei confronti del quale
  sia stata gia' pronunciata sentenza irrevocabile di condanna - alla
  quale e' equiparata ex art. 445, primo comma, ultima parte, c.p.p.,
  la sentenza di applicazione di pena - in quanto la sua posizione e'
  insuscettibile di essere aggravata o comunque modificata.
    Le  principali  obiezioni  generalmente sollevate riguardo a tale
  orientamento  sono  costituite  dalla possibilita' di dichiarazioni
  autoincriminanti  su  fatti  diversi  rispetto  a quello per cui e'
  processo e la qualita' di soggetto non indifferente che verrebbe ad
  assumere il dichiarante.
    Quanto  alla  prima censura si rileva che comunque opererebbero a
  tutela  del dichiarante le disposizioni di cui agli artt. 63 e 198,
  secondo  comma, c.p.p. (a tacere del fatto che una simile evenienza
  puo'  verificarsi  anche  con  riferimento a fonti che rivestono la
  qualita' di testimoni a tutti gli effetti).
    Riguardo  al  secondo rilievo e' sufficiente osservare che non si
  tratterebbe  dell'unico  caso  di testimoni non indifferenti, posto
  che oggi nessuno dubita della legittimita' della veste di testimone
  della persona offesa, dei prossimi congiunti della persona offesa o
  dell'imputato e della parte civile.
    In tutti questi casi sia la giurisprudenza di legittimita' che la
  stessa  Corte  costituzionale  hanno  semplicemente  richiamato  il
  giudice ad una valutazione particolarmente prudente e critica delle
  deposizioni  rese  da  soggetti  evidentemente  portatori  anche di
  interessi personali.
    Analoghi  criteri  di  valutazione  della prova potrebbero essere
  dettati  riguardo  alle dichiarazioni rese in qualita' di testimoni
  da  soggetti  la cui posizione sia stata gia' definita; mentre allo
  stato attuale della normativa il rispetto dei fondamentali principi
  costituzionali  di  cui  agli artt. 101 e 112 e' subordinato, da un
  lato,  alla  scelta del dichiarante anche in assenza di conseguenze
  per   lui   negative   e,  dall'altra,  al  consenso  dell'imputato
  interessato.
    Alla  luce  di  quanto  fin  qui  argomentato le questioni non si
  appalesano manifestamente infondate.