IL TRIBUNALE Letti gli atti del procedimento n. 7074/1999-B, tra Giovagnola Alfredo e Berluti Emore nella loro qualita' di ricorrenti e la provincia di Ancona quale resistente e ritenuto di premettere quanto segue; Rileva il decidente che si tratta di un procedimento possessorio in cui i ricorrenti lamentano che, nel corso di lavori di manutenzione e consolidamento di una strada appartenente al demanio provinciale, la provincia di Ancona aveva posto in essere lo spoglio di parte di contiguo fondo di loro proprieta', occupando illecitamente tale fondo, ponendovi illecitamente una condotta ad una profondita' del terreno troppo bassa, e ponendo delle cestonate nella predetta area vicina alla strada, di proprieta' dei ricorrenti. Mentre la provincia contestava la sussistenza di qualsiasi occupazione o illecita attivita' da parte sua, il giudice provvedeva a disporre c.t.u., il cui esito era nella sostanza favorevole agli assunti attorei, dal momento che il consulente tecnico d'ufficio concludeva che i lavori posti in essere ed in particolare i due livelli di cestonata e parte della scarpata venuta ad edificarsi occupavano parte del terreno di proprieta' dei ricorrenti. Si prospetta ora l'evenienza di intervenire concedendo o meno il richiesto provvedimento possessorio. E' pacifico che l'attivita' della provincia di Ancona e' stata condotta nel solco delle sue funzioni istituzionali, nella fattispecie il potere-dovere di intervenire nella conservazione e manutenzione del proprio demanio, con indubbio rilievo pubblicistico. D'altro canto, la giurisprudenza si e' attestata nel senso di riconoscere la tutela possessoria contro atti della p.a., allorche' l'apprensione del bene altrui non sia avvenuta in base ad un provvedimento riconducibile a poteri autoritativi, ma concreti un'attivita' di mero fatto, ancorche' strumentale alla cura di interessi generali, come nel caso in cui, ai fini espropriativi, il privato incaricato dalla p.a. abbia occupato un'estensione maggiore di quella prevista dal relativo decreto. (Cass., sez. I, n. 1863 del 21 febbraio 1991; v. anche SS.UU., n. 6745 del 1988 e n. 4265 del 1989). Trattasi, a parere di questo giudice, di fattispecie del tutto simile a quella in oggetto, poiche' sarebbe stato occupato un tratto di terreno dei ricorrenti in via di mero fatto, senza l'esercizio di alcun potere idoneo a far degradare la posizione dominicale dei ricorrenti, neppure (cio' e' importante) in via implicita, poiche' la provincia ha agito sul presupposto di operare nell'ambito del proprio demanio. Ne discende che la tutela possessoria contro la p.a. viene a ricevere una tutela ben superiore rispetto a quella che subirebbe la lesione del diritto dominicale corrispondente, sempre ad opera della p.a. Nel sistema generale, la peculiarita' di tale assetto trova ulteriore conferma dalle affermazioni, anche recenti ed espressamente avvallate dalla stessa Corte costituzionale, secondo cui il possesso viene tutelato come situazione soggettiva autonoma, a prescindere dalla valenza dei modi di tutela del corrispondente diritto reale. Tale assetto, tuttavia, non puo' che suscitare notevoli perplessita' se si considera, nella fattispecie, che l'azione della p.a., anche del predetto caso, appare volta a soddisfare interessi generali, sebbene di fatto abbia comportato un'indebita occupazione di terreno dei ricorrenti. Il rilievo dell'interesse pubblico, anche nel caso di atto illecito, e' stato da tempo soddisfatto dalla giurisprudenza, nel campo del diritto dominicale, con la figura della c.d. accessione invertita. La tutela possessoria invece, alla stregua del diritto positivo (e dell'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata), non incontrerebbe limiti di sorta. A parere del decidente cio' comporta numerose anomalie, costituzionalmente rimarchevoli: Il possesso viene a trovare, nella fattispecie, una tutela piu' ampia rispetto alla proprieta'. Ne' la tesi che tale diversita' di tutela trovi conforto nella diversita' delle situazioni puo' convincere: il titolare del diritto dominicale trovera' pur sempre, alla fine, soddisfazione in sede petitoria, mentre, nella fattispecie, la p.a. trova definitiva preclusione, rebus sic stantibus (e a meno che non promuova una procedura ablativa) alla propria attivita' amministrativa. Viene pertanto leso il principio di uguaglianza, e quello, ad esso sotteso, di ragionevolezza, di cui all'art. 3 Cost. Sotto altro profilo, appare indebitamente leso in maniera irragionevole il principio di buon andamento della p.a. ex art. 97 Cost. (si ricorda, nel caso concreto, che non e' in discussione l'utilita' intrinseca delle opere contestate) nonche' tutti i poteri conformativi della p.a., recepiti dagli art. 41 segg. Cost., poteri che certo non possono limitarsi ad incidere sulla proprieta' o l'iniziativa economica in genere. Se, infatti, non si vuole trasformare il possesso in una posizione soggettiva nel concreto intangibile, occorre conseguentemente modulare le sue forme di tutela al sistema generale, che vede anche l'esigenza che l'emergere di interessi pubblici venga soddisfatto con modalita' e tempi ragionevoli.