ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 4, comma 2,
della  legge 12 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto
di  sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei
diritti  della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della
Commissione  di  garanzia  dell'attuazione della legge), promosso con
ordinanza  emessa  il  30  agosto  1999  dal tribunale di Bologna nei
procedimenti  civili  riuniti  vertenti  tra la Federazione Nazionale
Lavoratori  Elettrici  CGIL ed altro e l'ENEL, iscritta al n. 600 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 44, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  d'intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto  che  con l'ordinanza indicata in epigrafe, nel corso di
due  giudizi riuniti, il tribunale di Bologna, in funzione di giudice
del  lavoro,  ha  sollevato  questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146;
        che il primo giudizio concerne un procedimento di repressione
della  condotta  antisindacale introdotto dalla Federazione Nazionale
Lavoratori  Elettrici (FNLE) aderente alla CGIL contro l'ENEL, avente
ad   oggetto   la   dichiarazione  del  carattere  antisindacale  del
comportamento  da questa tenuto in vista di uno sciopero regionale in
data  23  settembre  1992 e concretatosi - sulla premessa del mancato
rispetto  del termine minimo di preavviso ai sensi dell'art. 2, comma
5,  della  legge  12  giugno  1990,  n. 146 (Norme sull'esercizio del
diritto   di   sciopero  nei  servizi  pubblici  essenziali  e  sulla
salvaguardia  dei  diritti della persona costituzionalmente tutelati.
Istituzione  della  Commissione  di  garanzia  dell'attuazione  della
legge)  nel  testo  all'epoca vigente - in una serie di comunicati di
asserito  contenuto  intimidatorio  nei  confronti  dei  lavoratori e
quindi  nell'invio  di  comunicazioni  con  le quali si annunciava la
sospensione  dell'accredito  dei  contributi sindacali per il mese di
settembre  del  1992  e  la  loro  rimessione  all'INPS,  nonche'  la
sospensione  del permesso sindacale per il dipendente Luigi Lucarini,
segretario regionale della FNLE;
        che  il secondo giudizio ha ad oggetto un ricorso ex art. 700
c.p.c.  da quest'ultimo introdotto per ottenere un ordine all'ENEL di
non dar corso alla misura nei suoi riguardi;
        che  la questione di costituzionalita' e' stata sollevata con
riferimento  alla  parte  del  suddetto art. 4 della legge n. 146 del
1990,   che   affiderebbe  implicitamente  al  datore  di  lavoro  la
determinazione e l'applicazione delle sanzioni previste nei confronti
delle  organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  dipendenti, per la
violazione  delle  regole  circa  la proclamazione dello sciopero nei
servizi pubblici essenziali", "sia pure nei termini e alle condizioni
di  cui  alla  sentenza  di  questa Corte 20 febbraio 1995, n. 57, in
quanto  vi  sarebbe contrasto della norma denunciata con gli articoli
3, primo e secondo comma, 39 e 40 della Costituzione;
        che  il  rimettente sostiene che nella citata sentenza questa
Corte,  avendo  deciso nei limiti delle questioni che allora le erano
state  rimesse, non avrebbe esaminato la questione della contrarieta'
a    Costituzione   dell'attribuzione   all'impresa   datoriale   del
"diritto-potere  di  sanzionare  il sindacato per la violazione delle
prescrizioni di cui all'art. 2 della legge" n. 146 del 1990;
        che  l'ordinanza  di  rimessione  argomenta,  quindi,  la non
manifesta  infondatezza  della questione, non reputando sufficiente a
garantire   il   rispetto  degli  invocati  parametri  costituzionali
l'ampliamento  delle  funzioni  della  Commissione di garanzia di cui
all'art. 12  della  legge n. 146 del 1990, determinato dalla sentenza
n. 57 del 1995;
        che  in punto di rilevanza il rimettente enuncia che, essendo
emerso  dall'espletata  istruzione  che  effettivamente  l'obbligo di
preavviso  non  venne  rispettato,  l'applicazione  delle  minacciate
sanzioni  dovrebbe  essere ritenuta giustificata e le domande oggetto
dei giudizi riuniti dovrebbero essere, quindi, rigettate, mentre, ove
la  prospettata  questione  di  costituzionalita'  fosse  accolta, le
controversie   potrebbero   avere   esito   diverso   in  conseguenza
dell'esclusione del potere sanzionatorio del datore di lavoro;
        che e' intervenuto in giudizio tardivamente il Presidente del
Consiglio dei Ministri, tramite la difesa erariale.
    Considerato  che successivamente alla pronuncia dell'ordinanza e'
entrata  in  vigore  la  legge  11  aprile  2000, n. 83 (Modifiche ed
integrazioni  della  legge  12  giugno  1990,  n. 146,  in materia di
esercizio  del  diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e
di   salvaguardia   dei   diritti  della  persona  costituzionalmente
tutelati), la quale, oltre ad introdurre modificazioni negli articoli
2  e  4  ed  in  altri  della  legge  n. 146 del 1990, all'art. 16 ha
disposto, al primo comma, che le sanzioni previste dagli articoli 4 e
9 della legge non si applicano alle violazioni commesse anteriormente
al  31  dicembre 1999, ha sancito, nel secondo comma, che le sanzioni
comminate  anteriormente  a  tale data sono estinte, e stabilito, nel
terzo  comma, che i giudizi di opposizione agli atti con i quali sono
state  comminate  sanzioni  per  le  suddette violazioni, pendenti in
qualsiasi   stato   e   grado,   sono   automaticamente  estinti  con
compensazione delle spese;
        che  tale jus superveniens essendo le sanzioni delle quali si
discute  nei  giudizi  a  quibus  anteriori alla data del 31 dicembre
1999,   integra   un   obbiettivo   mutamento  del  quadro  normativo
potenzialmente idoneo a disciplinare detti giudizi;
        che,  pertanto,  essendo il jus superveniens atto ad incidere
sulla  valutazione di rilevanza della sollevata questione, si impone,
secondo  consolidata  giurisprudenza di questa Corte, la restituzione
degli  atti  al  giudice a quo perche' riesamini la persistenza della
rilevanza della questione stessa.