ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 500, secondo comma-bis e quarto, e 512 del codice di procedura penale, promosso, in un procedimento penale, con ordinanza emessa il 22 marzo 2000 dalla Corte di assise di Nuoro, iscritta al n. 286 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2000 il giudice relatore Guido Neppi Modona. Ritenuto in fatto 1. - La Corte di assise di Nuoro ha sollevato, in riferimento all'art. 111 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui consente che sia data lettura, nel corso del dibattimento, dei verbali relativi alle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero da persone informate sui fatti che non abbiano inteso avvalersi della facolta' di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen., esercitando invece tale loro diritto nel dibattimento, nonche' dell'art. 500, secondo comma-bis e quarto, dello stesso codice, nella parte in cui, "ove si ritenesse applicabile al caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione", consente al giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, dei verbali di informazioni rese dalle persone che versano nelle condizioni prima indicate. Osserva in fatto la Corte rimettente che nel corso del dibattimento la madre ed il fratello di due imputati, di cui era stata disposta l'assunzione come testimoni ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., avevano dichiarato di avvalersi della facolta' di astenersi dal deporre prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. Il pubblico ministero aveva quindi chiesto l'acquisizione e la lettura dei verbali delle informazioni rese dai medesimi nel corso delle indagini preliminari, facendo rilevare che prima dell'assunzione di dette informazioni i predetti soggetti, avvisati della facolta' di astenersi, avevano dichiarato che non intendevano avvalersene. Al riguardo, il giudice a quo rileva che con sentenza n. 179 del 1994 la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen., ritenendo che tale norma consentisse la lettura delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari dai prossimi congiunti dell'imputato che si avvalgono in dibattimento della facolta' di non deporre. Peraltro - prosegue il rimettente - successivamente a tale decisione la legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, ha modificato l'art. 111 della Costituzione, introducendo nell'ordinamento il principio del contraddittorio nella formazione della prova, "con la ulteriore specificazione che "la colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore ". Il rimettente ritiene pertanto che l'art. 512 cod. proc. pen., nella parte in cui consente - secondo l'interpretazione datane dalla Corte costituzionale - la lettura delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da persone che, in dibattimento, si avvalgono della facolta' di non testimoniare, benche' in precedenza avessero rinunciato a tale facolta', sia in contrasto con il principio del contraddittorio nella formazione della prova, perche' "non consentirebbe alle parti diverse dal p.m. di procedere al controesame dei testi". D'altro canto, "ove si ritenesse applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione", ad avviso del giudice rimettente la disposizione dell'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen. sarebbe in contrasto con il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto tale disciplina verrebbe applicata a soggetti "che, nell'esercizio di una loro legittima facolta', rifiutano di rendere testimonianza" e non gia' a "testi che nel corso dell'esame dibattimentale rendano dichiarazioni difformi da quelle in precedenza rese nel corso delle indagini preliminari". 2. - Nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato. A parere dell'Avvocatura la giurisprudenza di legittimita' non ha accolto l'interpretazione dell'art. 512 cod. proc. pen. data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 179 del 1994, ma ha ribadito anche di recente che l'esercizio della facolta' di astenersi dal deporre da parte del prossimo congiunto impedisce la lettura delle dichiarazioni dallo stesso rese nel corso delle indagini preliminari: da un lato, infatti, ai sensi dell'art. 500, secondo comma, cod. proc. pen., le dichiarazioni rese nel corso delle indagini possono essere inserite nel fascicolo del dibattimento mediante contestazione solo se il soggetto deponga come teste sui fatti e sulle circostanze oggetto di contestazione; dall'altro, ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen., la lettura degli atti assunti nel corso delle indagini preliminari e' consentita solo nel caso che ne sia divenuta impossibile la ripetizione per fatti o circostanze imprevedibili. L'Avvocatura ritiene quindi che le censure di costituzionalita' prospettate dal rimettente si fondano su un erroneo presupposto interpretativo e conclude chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata. Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale sottoposta al giudizio di questa Corte ha per oggetto l'art. 512 del codice di procedura penale, nella parte in cui, alla stregua della interpretazione indicata dalla sentenza n. 179 del 1994, consente di dare lettura dei verbali delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgano della facolta' di non deporre ai sensi dell'art. 199 cod. proc. pen.; nonche', "ove si ritenesse applicabile al caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione", l'art. 500, secondo comma-bis e quarto, dello stesso codice, nella parte in cui consente al giudice del dibattimento di procedere all'acquisizione, a seguito di contestazione, delle dichiarazioni rese dalle persone che versano nelle condizioni prima indicate. Ad avviso del rimettente, da un lato la lettura dei verbali di tali dichiarazioni in forza dell'art. 512 cod. proc. pen. contrasterebbe con il quarto comma dell'art. 111 Cost., inserito dall'art. 1 della legge costituzionale n. 2 del 1999, ove e' stabilito che il "processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova" e che "la colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore", in quanto la lettura impedisce alle parti di procedere all'esame e al controesame del testimone; dall'altro, ove si ritenesse che le dichiarazioni rese in precedenza possano essere acquisite mediante il meccanismo delle contestazioni di cui all'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen., risulterebbe parimenti violato il principio costituzionale del contraddittorio, in quanto la disciplina censurata verrebbe applicata a soggetti che rifiutano di rendere testimonianza esercitando una loro legittima facolta', e non a testimoni che abbiano reso in dibattimento dichiarazioni difformi rispetto a quelle rese in precedenza. 2. - I rilievi di illegittimita' costituzionale sono prospettati dal rimettente con riferimento all'interpretazione che questa Corte ha dato all'art. 512 cod. proc. pen. con la sentenza n. 179 del 1994. La questione era stata allora sollevata in base al presupposto che gli artt. 500, secondo comma-bis e 512 cod. proc. pen. non consentissero, rispettivamente, di contestare e di leggere le dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria e al pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari da prossimi congiunti dell'imputato che al dibattimento si fossero avvalsi della facolta' di non deporre, e che pertanto non potesse essere evitata la perdita di tali dichiarazioni ai fini della decisione. Con la menzionata sentenza la Corte ha ritenuto, da un lato, che al caso in esame non e' applicabile l'art. 500, secondo comma-bis cod. proc. pen., in quanto norma "che e' chiaramente rivolta verso coloro i quali, in ragione dell'obbligo di rendere testimonianza, assumono nel giudizio la qualita' formale di testi, ma non puo' certo essere estesa a chi tale qualita' non assume nemmeno ove eserciti il proprio diritto di astensione"; dall'altro ha dichiarato non fondata la questione relativa all'art. 512 cod. proc. pen., affermando in via interpretativa che, una volta che il prossimo congiunto, ritualmente avvisato della facolta' di astenersi dal deporre, abbia rinunciato a tale facolta' e reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria o al pubblico ministero, le dichiarazioni stesse risultano legittimamente assunte e, ove il dichiarante decida di astenersi dalla testimonianza dibattimentale, "pur se in seguito all'esercizio di un diritto, si determina comunque quella oggettiva e non prevedibile impossibilita' di ripetizione dell'atto dichiarativo che, ai sensi dell'art. 512, consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento". La soluzione - rileva la sentenza n. 179 del 1994 - si pone "in linea con il criterio tendente a contemperare il rispetto del principio dell'oralita' con l'esigenza di evitare la perdita, ai fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in tale sede". Il giudice che ha sollevato la questione oggetto del presente giudizio di costituzionalita' richiama appunto tale interpretazione per sostenere la sopravvenuta illegittimita' costituzionale dell'art. 512 cod. proc. pen. a seguito dell'introduzione nella Costituzione del principio del contraddittorio nella formazione della prova. 3. - La questione non e' fondata, nei sensi di seguito precisati. 4. - Il quadro normativo in base al quale questa Corte aveva pronunciato la sentenza interpretativa n. 179 del 1994 e' in effetti radicalmente mutato a seguito delle modifiche introdotte nell'art. 111 della Costituzione dalla legge costituzionale n. 2 del 1999. Il principio del contraddittorio nella formazione della prova nel processo penale e' ora espressamente enunciato nella sua dimensione oggettiva, cioe' quale metodo di accertamento giudiziale dei fatti, nella prima parte del quarto comma, mediante la formulazione "Il processo penale e' regolato dal principio del contraddittorio nellaformazione della prova", ed e' richiamato anche nella sua dimensione soggettiva, cioe' quale diritto dell'imputato di confrontarsi con il suo accusatore, in particolare nel terzo comma del medesimo art. 111 Cost., ove viene riconosciuta alla persona accusata "la facolta', davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico". Il principio trova poi una specifica puntualizzazione nella regola, dettata dalla seconda parte del quarto comma, secondo cui la "colpevolezza dell'imputato non puo' essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio da parte dell'imputato o del suo difensore". Contestualmente, l'art. 111 della Costituzione prevede nel quinto comma che eccezionalmente, nei casi regolati dalla legge, "la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilita' di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita". I contenuti della disciplina costituzionale del principio del contraddittorio e delle relative deroghe sono sufficienti a dimostrare che l'interpretazione riservata all'art. 512 cod. proc. pen. dalla sentenza n. 179 del 1994 non e' piu' compatibile con il nuovo quadro normativo. La Corte aveva allora ritenuto costituzionalmente imposta, anche alla luce delle sentenze nn. 254 e 255 del 1992 e del principio di non dispersione dei mezzi di prova in esse affermato, una interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen., tale da qualificare l'esercizio della facolta' del prossimo congiunto dell'imputato di astenersi dal deporre come una causa di "oggettiva e non prevedibile impossibilita' di ripetizione dell'atto dichiarativo", che consente di dare lettura degli atti assunti anteriormente al dibattimento. Per la sua generica formulazione, l'art. 512 cod. proc. pen. fu cosi' ritenuto idoneo a comprendere tra i fatti (o le circostanze) imprevedibili che rendono impossibile la ripetizione dell'atto anche quelli che, pur se dipendenti dalla volonta' del dichiarante (come nel caso disciplinato dall'art. 199 cod. proc. pen.), di fatto determinano comunque l'impossibilita' di procedere all'esame dibattimentale. Tale conclusione non e' peraltro piu' consentita dal tenore del quarto e del quinto comma dell'art. 111 Cost.: i precetti costituzionali si pongono infatti rispetto alla legge ordinaria non solo come parametri di legittimita', ma, prima ancora, come essenziali punti di riferimento dell'interpretazione conforme a Costituzione della disciplina sottoposta a scrutinio di costituzionalita'. In particolare, l'interpretazione estensiva dell'art. 512 cod. proc. pen. e' chiaramente incompatibile con la sfera di applicazione della specifica ipotesi di deroga al contraddittorio "per accertata impossibilita' di natura oggettiva" prevista dal quinto comma dell'art. 111 della Costituzione. Ove si consideri anche il testuale riferimento, contenuto nell'art. 111, quarto comma, Cost., alle "dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si e' sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio", il richiamo alla "impossibilita' di natura oggettiva" non puo' che riferirsi a fatti indipendenti dalla volonta' del dichiarante, che di per se' rendono non ripetibili le dichiarazioni rese in precedenza, a prescindere dall'atteggiamento soggettivo, cosi' come d'altronde emerge dagli stessi lavori parlamentari (vedi Senato, sedute del 18 febbraio 1999, e Camera, Commissione Affari costituzionali, seduta del 28 aprile 1999 e Relazione presentata il 16 luglio 1999). Ne deriva che tra le cause di impossibilita' di "natura oggettiva" previste dall'art. 111, quinto comma, della Costituzione non puo' essere compreso l'esercizio della facolta' legittima di astenersi dal deporre, che e' appunto riconosciuta al prossimo congiunto dell'imputato, attribuendosi rilievo ad una sua manifestazione di volonta'. 5. - Alla luce della nuova formulazione dell'art. 111 Cost., l'art. 512 cod. proc. pen. va quindi interpretato nel senso che non e' consentito dare lettura delle dichiarazioni in precedenza rese dai prossimi congiunti dell'imputato che in dibattimento si avvalgono della facolta' di astenersi dal deporre a norma dell'art. 199 cod. proc. pen., in quanto tale situazione non rientra tra le cause di natura oggettiva di impossibilita' di formazione della prova in contraddittorio. La relativa questione di costituzionalita' va pertanto dichiarata non fondata, essendo basata su un presupposto interpretativo superato dal mutato quadro normativo. 6. - La questione di legittimita' costituzionale sollevata con riferimento all'art. 500, secondo comma-bis e quarto, cod. proc. pen. e' introdotta dall'inciso, ipotetico e dubitativo, "ove si ritenesse applicabile nel caso in esame l'ingresso delle dichiarazioni attraverso il meccanismo della contestazione". L'incertezza espressa dallo stesso rimettente in ordine all'applicazione della norma oggetto di scrutinio di costituzionalita' rende la questione manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla rilevanza.