ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale degli artt. da 11 a 20
della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6
(Norme  sulla espropriazione per pubblica utilita'), promossi con due
ordinanze  emesse  il  29 giugno 1999 dalla Corte d'appello di Trento
nei  provvedimenti  civili  vertenti  tra Dalcolmo Ezio ed altri e da
Fambri  Camillo  S.p.a. e il comune di Pergine Valsugana, iscritte ai
nn. 535 e 536 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 41, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che,  nel  corso di un procedimento di opposizione alla
stima  dell'indennita'  relativa ad un esproprio di area edificabile,
l'adi'ta   Corte   d'appello   di   Trento   sollevava  questione  di
legittimita'  costituzionale degli artt. da 11 a 20 della legge della
Provincia  autonoma  di  Trento  19 febbraio  1993, n. 6 (Norme sulla
espropriazione  per  pubblica  utilita'),  che  prevedono  un sistema
indennitario,  con  riferimento  ai  casi  di  espropriazione, che si
incentra   su  parametri  tabellari,  senza  alcun  collegamento  con
elementi  attinenti  al valore reale dell'area occupata, cio' che, ad
avviso   della   Corte   rimettente,   potrebbe   condurre   ad   una
ingiustificata  compressione dei diritti dei singoli largamente al di
sotto della soglia minima del "serio ristoro";
        che  la  Corte costituzionale, con ordinanza n. 402 del 1998,
restituiva  gli  atti  al  giudice  a  quo  per  la valutazione della
persistenza  del requisito della rilevanza della questione sollevata,
alla  luce  della considerazione che, successivamente alla rimessione
della  stessa,  il legislatore provinciale era nuovamente intervenuto
nella  materia  de qua con la legge 11 settembre 1998, n. 10, che con
l'art. 41,   comma   6,   aveva   sostituito  l'art. 14  della  legge
provinciale  n. 6 del 1993, stabilendo che per le aree edificabili la
indennita' di espropriazione fosse determinata dalla media aritmetica
fra il valore che le stesse avrebbero avuto in una contrattazione sul
libero   mercato   immobiliare,   come   quantificato   dal  servizio
espropriazioni,   ed   il   valore   agricolo  determinato  ai  sensi
dell'art. 13 della citata legge provinciale n. 6;
        che  lo stesso art. 41 della legge sopravvenuta, al comma 16,
disponeva,  poi,  che per le indennita' notificate anteriormente alla
data  della  sua entrata in vigore, qualora, a tale data, fosse stata
proposta  opposizione alla stima, i promotori della espropriazione ed
i  soggetti  interessati  al  pagamento dell'indennita', entro trenta
giorni  dalla  medesima data, potessero chiederne la rideterminazione
secondo la nuova disciplina;
        che,  riassunta  la causa da parte degli opponenti, nel corso
dell'udienza   del   7 maggio   1999,  il  procuratore  degli  stessi
dichiarava che i propri assistiti non avevano esercitato l'opzione di
cui all'art. 41, comma 16, della legge provinciale n. 10 del 1998;
        che  la  Corte  d'appello  di  Trento,  rilevato che, in tale
situazione,  non  possono che applicarsi, per la determinazione della
indennita',  i  criteri  di cui alla legge provinciale n. 6 del 1993,
con  ordinanza  emessa  il  29 giugno 1999 (r.o. n. 535 del 1999), ha
nuovamente  sollevato la questione di legittimita' costituzionale, in
riferimento agli artt. 24, 3 e 42 della Costituzione, degli artt. 17,
18  e  19  di  detta  legge,  che  disegnano  un sistema indennitario
incentrato   su   parametri   esclusivamente   tabellari,   senza  la
possibilita' di mediazione con elementi di valore reale, coinvolgendo
nella  censura  anche  gli  artt. da 11 a 16 e l'art. 20 della stessa
legge,  in quanto, in caso di caducazione dei soli artt. 17, 18 e 19,
e  di  automatica  sostituzione  di  essi  con l'art. 5-bis del d.-l.
11 luglio  1992,  n. 333,  convertito, con modificazioni, nella legge
8 agosto  1992,  n. 359,  sarebbe  impossibile,  a  meno di non voler
determinare   un   inammissibile  scoordinamento  amministrativo,  la
contemporanea applicazione del citato art. 5-bis e delle norme di cui
agli  artt. da  11  a  16  e  20  della legge provinciale dettate sul
presupposto  della operativita' delle disposizioni fondamentali degli
artt. 17, 18 e 19;
        che,  ad  avviso del collegio rimettente, una normativa, come
quella    in   esame,   che   consente   all'espropriato,   e   anche
all'espropriante,  difese  solo  all'interno  di  tabelle,  limita  i
diritti   processuali,  garantiti  dall'art. 24  della  Costituzione,
esponendo, inoltre, gli interessati a liquidazioni indennitarie prive
dei  requisiti  di cui agli artt. 3 e 42 della Costituzione, a fronte
dei  criteri,  gia' restrittivi, introdotti dal citato art. 5-bis che
e'   norma   rientrante  nel  novero  di  quelle  di  grande  riforma
economico-sociale,  e,  come  tale,  destinata  ad imporsi anche agli
ordinamenti delle Regioni a statuto speciale e Province autonome, con
conseguente obbligo della Provincia di Trento di adeguarvi la propria
legislazione,  ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266,
recante   "Norme   di   attuazione  dello  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige  concernenti  il  rapporto  tra atti legislativi
statali  e leggi regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale
di indirizzo e coordinamento"; obbligo che sarebbe inadempiuto;
        che  la  medesima questione, in riferimento agli artt. 3, 24,
primo  comma,  42, terzo comma, della Costituzione, e 8, primo comma,
dello  statuto  della Regione Trentino-Alto Adige, e' stata sollevata
dalla  Corte  d'appello  di  Trento  con ordinanza del 29 giugno 1999
(r.o.  n. 536  del  1999),  in  un  giudizio nel quale, come nel caso
precedente,  gli  opponenti  non  si  erano avvalsi della opzione per
l'applicazione    della    nuova    disciplina   dell'indennita'   di
espropriazione ex art. 41 citato della legge della Provincia autonoma
di Trento n. 10 del 1998;
        che,  in  particolare,  si  rileva  nella  ordinanza  che  il
meccanismo  tabellare  di  cui  alle  norme impugnate vincolerebbe il
giudice, restringendo la sua cognizione all'interno di predeterminate
classi legali;
        che  le  classificazioni legali porterebbero necessariamente,
ad  avviso  del  collegio  rimettente, a giudizi di uguaglianza nelle
disuguaglianze,  cio'  che sarebbe inammissibile in una materia tanto
incisiva  sui  diritti  del  cittadino  quale  quella  afferente alle
espropriazioni:  si profilerebbe, cosi', il contrasto con gli artt. 3
e 42 della Costituzione;
        che   nel   dettaglio,   la   legge   provinciale   impugnata
accrediterebbe,   con   l'effetto   di   drastiche   diversificazioni
indennitarie, alcune "perimetrazioni" cartografiche che, dal punto di
vista  economico,  nella  realta'  si  configurerebbero in forme meno
rigide e piu' variegate;
        che,  in ogni caso, il legislatore provinciale non si sarebbe
adeguato,  come  sarebbe stato suo obbligo, alla legislazione statale
in  materia  entro il termine di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 266 del
1992;
        che,  nel  giudizio introdotto con l'ordinanza r.o. n.535 del
1999,  ha spiegato intervento la Provincia autonoma di Trento, che ha
preliminarmente   segnalato   che   nella  materia  in  questione  il
legislatore  provinciale  e'  nuovamente  intervenuto  con  la  legge
27 agosto 1999, n. 3, che, all'art. 28, ha riaperto il termine per la
presentazione  della domanda per la rideterminazione della indennita'
di  espropriazione prevista dalla legge provinciale n. 10 del 1998, a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e fino
al 30 giugno 2000;
        che  pertanto,  a  prescindere  dal fatto che le parti non si
sono  avvalse in precedenza della opzione loro consentita dalla legge
n. 10  (e,  aggiunge  la Provincia, persino nella ipotesi in cui esse
avessero  dichiarato di non volerla esercitare), detta riapertura dei
termini  imporrebbe  di  attendere  la  nuova  scadenza,  al  fine di
valutare la rilevanza della questione nel giudizio a quo;
        che  in  ogni  caso, sempre secondo la difesa della Provincia
autonoma,   l'introduzione,   ad   opera  della  legge  n. 10,  della
possibilita'   di   scelta   del  criterio  indennitario,  renderebbe
inammissibile  la  questione  prospettata, in quanto concernente solo
una delle discipline applicabili;
        che   la   Provincia   autonoma  osserva,  nel  merito  delle
questioni,  che  la  legge impugnata non sarebbe nata come deviazione
rispetto  ai  principi  della  legislazione statale, ma proprio dalla
ricerca  di una soluzione convergente con quella statale, nel momento
in  cui  questa  andava modificata per adeguare la disciplina vigente
alle  sentenze  della  Corte  costituzionale nn. 5 del 1980 e 223 del
1983,   che  avevano  dichiarato  costituzionalmente  illegittimo  il
criterio di valutazione ai fini dell'indennita' stabilito dalla legge
n. 865 del 1971 per i terreni edificabili. A tal fine, il 10 novembre
1989 era stato presentato un disegno di legge al Senato, del quale la
legge provinciale censurata aveva ripreso i contenuti;
        che,  sempre  secondo  la Provincia, mentre in ambito statale
l'iter   parlamentare   non  pote'  giungere  a  conclusione  per  lo
scioglimento  anticipato  delle  Camere,  sicche' si provvide con una
disciplina   che   doveva   essere   provvisoria,   quella   di   cui
all'art. 5-bis  del d.l. n. 333 del 1992, nella Provincia autonoma di
Trento  il  procedimento legislativo iniziato fu portato a termine, e
diede luogo alla legge n. 6 del 1993;
        che,  infine,  la  Provincia  esclude che possa profilarsi un
contrasto  con  la  legislazione  statale,  in quanto la legislazione
provinciale  condurrebbe  ad  un risultato equivalente, in termini di
onere per la finanza pubblica, a quello comportato dalla legislazione
statale.

    Considerato   che,   preliminarmente,  deve  essere  disposta  la
riunione  dei  giudizi  stante la connessione oggettiva per identita'
delle  questioni,  relative  ad indennita' di espropriazione per aree
edificabili nella Provincia di Trento;
        che,  successivamente  alle ordinanze di rimessione, e' stata
emanata  la  legge della Provincia autonoma di Trento 27 agosto 1999,
n. 3,  che,  all'art. 28, ha riaperto il termine per la presentazione
della   domanda   per   la   rideterminazione   della  indennita'  di
espropriazione  prevista  dalla  legge  provinciale n. 10 del 1998, a
decorrere  dalla data di entrata in vigore della legge stessa, e fino
al 30 giugno 2000;
        che dal mancato esercizio della precedente opzione - prevista
dall'art. 41,  comma  16,  della  legge  della  Provincia autonoma di
Trento 11 settembre 1998, n. 10 - non puo' direttamente trarsi alcuna
preclusione  in  questa sede, a seguito della riapertura dei termini,
trattandosi  di  diritto  attribuito  a  ciascuno  dei  soggetti, sia
espropriato, sia espropriante, ed esercitabile al di fuori della sede
giurisdizionale  fino  al 30 giugno 2000, e la cui valutazione spetta
al giudice ordinario;
        che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente,  al  quale  spetta di valutare se, alla luce
dell'intervenuto  mutamento  del quadro normativo, cui fa riferimento
l'anzidetta  ordinanza  di  rimessione,  le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti per la definizione dei giudizi a quibus;
        che,  in occasione di tale verifica, lo stesso giudice potra'
valutare,  complessivamente, anche il criterio alternativo (combinato
disposto  degli  artt. 14  della  legge  della  Provincia autonoma di
Trento  19 febbraio  1993,  n. 6,  nel testo sostituito dall'art. 41,
comma  6,  della  legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10; art. 28
della  legge  provinciale  27  agosto  1999, n. 3), indipendentemente
dalla  scelta  dei  soggetti  interessati;  dovendo il sistema essere
esaminato   unitariamente   sotto   il   profilo  della  legittimita'
costituzionale  delle alternative offerte dal legislatore provinciale
per risolvere talune situazioni transitorie;
        che   inoltre   lo   stesso  giudice  potra'  preliminarmente
verificare  i  risultati,  in  termini  monetari,  cui si perverrebbe
adottando,  oltre  i  criteri di valutazione rispettivamente previsti
dall'originario  art. 14  della  legge  della  Provincia  autonoma di
Trento 19 febbraio 1993, n. 6 e dal nuovo testo dello stesso art. 14,
introdotto   dall'art. 41,   comma   6,   della   legge   provinciale
11 settembre   1998,   n. 10,   anche   quelli   del   testo  vigente
dell'art. 5-bis  del  d.-l. 11 luglio  1992,  n. 333, convertito, con
modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359.