IL TRIBUNALE

    Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 197,
  210 e 513 c.p.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 111 e 112
  della  Costituzione,  sollevata  dal p.m. all'udienza del 26 maggio
  2000.

                            O s s e r v a

    Cacace  Giorgio,  Vella  Mauro, Ferrari Valerio venivano citati a
  giudizio  per  rispondere  dei  seguenti  delitti:  capo a) Cacace,
  artt. 81  cpv.  110, 323 cpv. c.p.; capo b) Ferrari, artt. 110, 81,
  323  cpv.  c.p.  (in  concorso  con  Borsano,  Ferracini,  Binelli,
  Moriondo,  Incaminato, per cui si e' proceduto separatamente); capo
  c)  Vella,  artt. 81 cpv., 323 cpv. c.p.; capo d) Ferrari, artt. 81
  cpv.  e  381  c.p.;  capo e) Cacace e Vella, artt. 81 cpv. 323 cpv.
  c.p., come dai capi di imputazione che si allegano in copia.
    Le   richieste  probatorie  effettuate  dal  p.m.  per  sostenere
  l'accusa  in  giudizio  erano  costituite dall'esame del consulente
  tecnico   rag.  Tropini  e  della  relativa  relazione,  di  alcuni
  testimoni  e  di numerosi imputati di procedimento connesso, di cui
  alcuni  originariamente  coimputati  (Borsano  Gian  Mauro, Binelli
  Pietro Felice, Incaminato Vittorio, Avignolo Giuseppe, Ricci Luigi,
  Perego  Andrea, Galliano Ernesto, Moriondo Angelo, Ferracini Carlo,
  Spano' Menotti, Torello Franco).
    Nel  corso dell'istruttoria dibattimentale, venivano esaminati il
  rag.  Tropini,  c.  t. del p.m., ed alcuni testimoni; questi ultimi
  riferivano su circostanze di contorno relative all'intera vicenda.
    La relazione di c.t. non veniva, allo stato, acquisita, in quanto
  riportava   il  contenuto  di  numerose  dichiarazioni  rese  dagli
  imputati  di  procedimento  connesso  suindicati  nel  corso  delle
  indagini  espletate  dalla  Procura  Generale  presso  la C.d.A. di
  Torino;  lo  stesso  consulente  ed  il  p.m.  precisavano che tali
  dichiarazioni  costituivano  una  parte essenziale della consulenza
  tecnica e non erano separabili dai dati oggettivi sulle trattazioni
  delle procedure concorsuali presso il tribunale di Acqui Terme.
    Per   tali  motivi,  il  tribunale  si  riservava  di  acquisirla
  all'esito  dell'esame  degli  imputati  in  procedimento  connesso,
  citati dal p.m. ai sensi dell'art. 210 c.p.p.
    La maggior parte di costoro (Torello Franco, Incaminato Vittorio,
  Galliani  Ernesto,  Spano' Menotti, Avignolo Giuseppe, Ricci Luigi,
  Ferracini   Carlo,   Moriondo  Angelo)  comparivano  in  udienza  e
  dichiaravano  di  avvalersi  della  facolta' di non rispondere, non
  accettando  di  sottoporsi  all'esame  da  parte  del  p.m.  e  dei
  difensori.  Il  p.m.  chiedeva  di  darsi lettura dei verbali delle
  dichiarazioni  rese  dagli  imputati in procedimento connesso nella
  fase delle indagini ed i difensori degli imputati, in tutti i casi,
  negavano il consenso.
    Il tribunale, con ordinanza dibattimentale, riteneva che il nuovo
  testo  dell'art. 111, quarto comma Costituzione (inserito con Legge
  costituzionale   23   novembre   1999,  n. 2)  superasse,  pur  non
  invalidandolo,    il    disposto   della   sentenza   della   Corte
  costituzionale  n. 361/1998, "poiche' la nuova norma costituzionale
  stabilisce  che  la  colpevolezza  dell'imputato  non  puo'  essere
  provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
  si sottragga all'interrogatorio dell'imputato e del suo difensore".
  Pertanto,  ritenuta  l'inutilita'  di  esperire la procedura di cui
  alla  sentenza  della  Corte  costituzionale  citata, ai fini della
  prova    della   colpevolezza   degli   imputati,   non   ammetteva
  l'effettuazione delle contestazioni di cui alla citata sentenza.
    Al  termine,  il  p.m.  sollevava  la  questione  di legittimita'
  costituzionale.
      Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
    Ritiene  questo collegio che la questione sia rilevante per tutti
  gli imputati e con riferimento a tutte le imputazioni.
    Le   dichiarazioni   precedentemente   rese   dagli  imputati  in
  procedimento  connesso  che  si  sono avvalsi in dibattimento della
  facolta' di non rispondere costituiscono la fonte di prova primaria
  dedotta   dal   p.m.  come  dallo  stesso  rilevato  nella  memoria
  depositata dopo avere esposto oralmente la questione.
    Esse non sono utilizzabili nell'ambito del presente procedimento,
  poiche'  la  disciplina  transitoria  di cui alla legge 25 febbraio
  2000,  n. 35  consente la valutazione di tali dichiarazioni solo se
  gia'  acquisite al fascicolo del dibattimento prima dell'entrata in
  vigore della legge in questione.
Non   manifesta   infondatezza   della   questione   di  legittimita'
                           costituzionale
    E'   opinione  di  questo  collegio  che  la  questione  sia  non
  manifestamente  infondata,  alla  luce  della costante elaborazione
  giurisprudenziale  della  Corte  costituzionale  (sent.  n. 254 del
  1992,    sent.   n. 255\1992,   sent.   n. 111\1993,   n. 179\1994,
  n. 241\1994, n. 374\1994 e n. 361\1998).
    La funzione del processo penale, consistente nell'accertamento di
  fatti  di  reato  e  di  responsabilita',  non  puo' comportare una
  attenuazione della tutela del diritto di difesa.
    "Sono  invece, censurabili sotto il profilo della ragionevolezza,
  soluzioni  normative che, non necessarie per realizzare le garanzie
  della difesa, pregiudichino la funzione del processo." (Corte cost.
  n. 361\1998).
    I  principi  costituzionali  del  processo  penale  sottesi  alla
  problematica  dell'utilizzabilita'  probatoria  delle dichiarazioni
  contra  alios  dei  coimputati  o  degli  imputati  in procedimento
  connesso sono essenzialmente tre.

    1. - innanzitutto,   il   principio  della  indisponibilita'  del
  processo  e  della  prova  da  parte dei soggetti privati. Infatti,
  funzione   primaria   ed   essenziale   del   processo   penale  e'
  l'accertamento  giudiziale  dei  fatti  contestati e dell'eventuale
  responsabilita'  dell'imputato.  (artt. 3,  25, 101, secondo comma,
  111 e 112 Cost.)
    Tale   finalita'   verrebbe   irrimediabilemente  compromessa  se
  l'esperibiita'  di  prove  emerse  come  rilevanti  nelle  indagini
  preliminari  venisse  lasciata nella disponibilita' dell'imputato e
  del coimputato o imputato in procedimento connesso.
    Viene  in  considerazione  anche  il principio di non dispersione
  della prova, ossia l'esigenza di evitare la non esperibilita' nella
  fase  del  giudizio  del materiale probatorio emerso come rilevante
  nella  fase  delle  indagini  (Corte  cost., sent. n. 255\1992, che
  attribui'  esplicitamente  rilievo  costituzionale al "principio di
  conservazione della prova").
    Esigenza  a  sua  volta collegata al principio di obbligatorieta'
  dell'azione  penale,  che,  per non subire una violazione di fatto,
  deve   comportare  che  il  p.m.  sia  messo  nelle  condizioni  di
  esercitare   validamente   l'azione  promossa,  in  modo  tale  che
  l'iniziativa penale non venga paralizzata ex post.
    Sempre  sotto  il  profilo ora in esame, la funzione del processo
  penale  di  accertamento  di  reati  e  responsabilita'  puo' venir
  pregiudicata dalla scelta discrezionale e potestativa dell'imputato
  di  procedimento  connesso  di  avvalersi  della  facolta'  di  non
  rispondere,  scelta  dalla quale puo' dipendere l'utilizzabilita' o
  meno    come   materiale   probatorio   delle   sue   dichiarazioni
  (nell'ipotesi, prevedibile, di mancanza di accordo delle parti alla
  lettura di tali dichiarazioni).
    In definitiva, il fine centrale del processo penale e' la ricerca
  della  verita', come ribadito dalla Corte cost. con sentenza n. 179
  del  1994  (in  tema  di  esercizio della facolta' di astenersi dal
  deporre,   riservata   dall'art. 199  c.p.  ai  prossimi  congiunti
  dell'imputato)  e,  pertanto, il rispetto del principio di oralita'
  deve  essere  contemperato con l'esigenza di evitare la perdita, ai
  fini  della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e
  che sia irripetibile in tale sede.

    2. - Inoltre   il   diritto   di  difesa  dell'imputato,  sancito
  dall'art. 24  Cost.,  che  comporta  la  facolta'  per lo stesso di
  avvalersi  del  diritto al silenzio ed il diritto di mentire, anche
  qualora  accetti  di sottoporsi all'esame nel contraddittorio delle
  parti.

    3. - Infine,  il diritto da parte di colui che viene accusato dal
  coimputato  o  dall'imputato in procedimento connesso di sottoporre
  al  vaglio  del  contraddittorio  le  dichiarazioni  rese  nei suoi
  confronti.
    Tale  diritto,  gia' enucleabile in base agli artt. 3 e 24 Cost.,
  oggi  e'  stato  espressamente  sancito dall'art. 111 Cost., quarto
  comma.
    I  tre  principi  esposti  devono  essere  tra  loro coordinati e
  contemperati,  al  fine  di evitare che si crei un conflitto tra il
  diritto  di  difesa  del  coimputato  o  imputato  in  procedimento
  connesso  dichiarante contra alios che si avvalga in giudizio della
  facolta'  di  non rispondere, il diritto dell'imputato destinatario
  delle  dichiarazioni  a sottoporre il dichiarante a contraddittorio
  ed il principio di indisponibilita' della prova.
    Il  conflitto  tra  questi  principi  costituzionali  puo' essere
  risolto  solo  affermando  che,  per  effetto dell'introduzione del
  nuovo   art. 111   Cost.,   deve   ritenersi  compresso  lo  spazio
  costituzionalmente  garantito del diritto al silenzio, che non puo'
  piu' includere la facolta' di non rispondere in dibattimento per il
  dichiarante  erga  alios,  ossia  per  il  soggetto  che  abbia  in
  precedenza, nella fase delle indagini, gia' effettuato la scelta di
  rendere dichiarazioni implicanti le responsabilita' altrui.
    Il  diritto  al  silenzio  ha la sua ragion d'essere nella tutela
  dalla autoincriminazione.
    Tale ragion d'essere, quindi, viene meno in due ipotesi:
        a) quando  il  coimputato  e'  tenuto  a  riferire  non sulla
  propria responsabilita', ma sulla resposabilita' di altri;
        b) quando  il coimputato in procedimento connesso e' chiamato
  in  dibattimento  dopo  che  nei  suoi  confronti  sia  stata  gia'
  pronunciata   sentenza   definitiva  di  condanna  (alla  quale  e'
  equiparata,  ex  art. 445 comma 1, ultima parte c.p.p., la sentenza
  di applicazione pena su richiesta delle parti): in tal caso, la sua
  posizione  e'  insuscettibile di essere aggravata o mutata, perche'
  coperta dal giudicato.
    Con  riferimento  a  quest'ultima  ipotesi, non possono valere le
  obiezioni   che   in   tal  modo  il  coimputato  potrebbe  rendere
  dichiarazioni  autoincriminanti  su fatti diversi rispetto a quello
  per  cui  ha  riportato  condanna  e che costui potrebbe non essere
  soggetto indifferente rispetto alle vicende processuali.
    Infatti,  alla  prima  obiezione  si  puo'  rispondere che, nella
  fattispecie,   soccorrerebbero,   a   tutela  del  dichiarante,  le
  disposizioni di cui agli artt. 63 e 198 comma 2 c.p.p.
    Alla  seconda  obiezione puo' rispondersi che esistono altri casi
  nel  sistema  di soggetti non indifferenti che, ciononostante, sono
  testimoni,  come, ad esempio le persone offese, le parti civili e i
  prossimi congiunti.
    In  proposito,  le  sentenze  della  Corte  cost.  n. 115/1992  e
  374/1994 affermano che l'esclusione della capacita' di testimoniare
  della  parte  civile  sarebbe  un  sacrificio  troppo  grande nella
  ricerca  della  verita'  processuale  e  che  la deposizione dovra'
  essere valutata con prudente apprezzamento e spirito critico.
    In  base  a  tali  osservazioni,  va  ritenuta non manifestamente
  infondata   la   questione  di  legittimita'  costituzionale  degli
  artt. 197,  lettera  a),  210,  quarto  comma  e 513, secondo comma
  c.p.p.,  nella  parte  in  cui  sanciscono  l'incompatibilita'  con
  l'ufficio   di  testimone  del  coimputato  nel  medesimo  reato  e
  dell'imputato  in  procedimento  connesso, prevedono per gli stessi
  soggetti  la  facolta'  di  non  rispondere  e,  nel caso in cui si
  avvalgano  di  tale  facolta',  non  consentono  al giudice di dare
  lettura   delle   dichiarazioni  precedentemente  rese  in  assenza
  dell'accordo delle parti.
    Infatti,  il  combinato disposto di tali norme delinea un sistema
  che consente al coimputato ed all'imputato di procedimento connesso
  dichiarante contra alios di sottrarsi ad libitum al contraddittorio
  e  di  sottrarre  ad  libitum elementi di prova rilevanti al vaglio
  dibattimentale.
    Tali  norme processuali contrastano con gli artt. 3, 24, 25, 101,
  secondo comma, 111 e 112 della Costituzione.