IL TRIBUNALE
Sulla eccezione di illegittimita' costituzionale degli artt. 197,
210 e 513 c.p.p. con riferimento agli artt. 2, 3, 24, 27, 111 e 112
della Costituzione, sollevata dal p.m. all'udienza del 26 maggio
2000.
O s s e r v a
Cacace Giorgio, Vella Mauro, Ferrari Valerio venivano citati a
giudizio per rispondere dei seguenti delitti: capo a) Cacace,
artt. 81 cpv. 110, 323 cpv. c.p.; capo b) Ferrari, artt. 110, 81,
323 cpv. c.p. (in concorso con Borsano, Ferracini, Binelli,
Moriondo, Incaminato, per cui si e' proceduto separatamente); capo
c) Vella, artt. 81 cpv., 323 cpv. c.p.; capo d) Ferrari, artt. 81
cpv. e 381 c.p.; capo e) Cacace e Vella, artt. 81 cpv. 323 cpv.
c.p., come dai capi di imputazione che si allegano in copia.
Le richieste probatorie effettuate dal p.m. per sostenere
l'accusa in giudizio erano costituite dall'esame del consulente
tecnico rag. Tropini e della relativa relazione, di alcuni
testimoni e di numerosi imputati di procedimento connesso, di cui
alcuni originariamente coimputati (Borsano Gian Mauro, Binelli
Pietro Felice, Incaminato Vittorio, Avignolo Giuseppe, Ricci Luigi,
Perego Andrea, Galliano Ernesto, Moriondo Angelo, Ferracini Carlo,
Spano' Menotti, Torello Franco).
Nel corso dell'istruttoria dibattimentale, venivano esaminati il
rag. Tropini, c. t. del p.m., ed alcuni testimoni; questi ultimi
riferivano su circostanze di contorno relative all'intera vicenda.
La relazione di c.t. non veniva, allo stato, acquisita, in quanto
riportava il contenuto di numerose dichiarazioni rese dagli
imputati di procedimento connesso suindicati nel corso delle
indagini espletate dalla Procura Generale presso la C.d.A. di
Torino; lo stesso consulente ed il p.m. precisavano che tali
dichiarazioni costituivano una parte essenziale della consulenza
tecnica e non erano separabili dai dati oggettivi sulle trattazioni
delle procedure concorsuali presso il tribunale di Acqui Terme.
Per tali motivi, il tribunale si riservava di acquisirla
all'esito dell'esame degli imputati in procedimento connesso,
citati dal p.m. ai sensi dell'art. 210 c.p.p.
La maggior parte di costoro (Torello Franco, Incaminato Vittorio,
Galliani Ernesto, Spano' Menotti, Avignolo Giuseppe, Ricci Luigi,
Ferracini Carlo, Moriondo Angelo) comparivano in udienza e
dichiaravano di avvalersi della facolta' di non rispondere, non
accettando di sottoporsi all'esame da parte del p.m. e dei
difensori. Il p.m. chiedeva di darsi lettura dei verbali delle
dichiarazioni rese dagli imputati in procedimento connesso nella
fase delle indagini ed i difensori degli imputati, in tutti i casi,
negavano il consenso.
Il tribunale, con ordinanza dibattimentale, riteneva che il nuovo
testo dell'art. 111, quarto comma Costituzione (inserito con Legge
costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) superasse, pur non
invalidandolo, il disposto della sentenza della Corte
costituzionale n. 361/1998, "poiche' la nuova norma costituzionale
stabilisce che la colpevolezza dell'imputato non puo' essere
provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta,
si sottragga all'interrogatorio dell'imputato e del suo difensore".
Pertanto, ritenuta l'inutilita' di esperire la procedura di cui
alla sentenza della Corte costituzionale citata, ai fini della
prova della colpevolezza degli imputati, non ammetteva
l'effettuazione delle contestazioni di cui alla citata sentenza.
Al termine, il p.m. sollevava la questione di legittimita'
costituzionale.
Rilevanza della questione di legittimita' costituzionale
Ritiene questo collegio che la questione sia rilevante per tutti
gli imputati e con riferimento a tutte le imputazioni.
Le dichiarazioni precedentemente rese dagli imputati in
procedimento connesso che si sono avvalsi in dibattimento della
facolta' di non rispondere costituiscono la fonte di prova primaria
dedotta dal p.m. come dallo stesso rilevato nella memoria
depositata dopo avere esposto oralmente la questione.
Esse non sono utilizzabili nell'ambito del presente procedimento,
poiche' la disciplina transitoria di cui alla legge 25 febbraio
2000, n. 35 consente la valutazione di tali dichiarazioni solo se
gia' acquisite al fascicolo del dibattimento prima dell'entrata in
vigore della legge in questione.
Non manifesta infondatezza della questione di legittimita'
costituzionale
E' opinione di questo collegio che la questione sia non
manifestamente infondata, alla luce della costante elaborazione
giurisprudenziale della Corte costituzionale (sent. n. 254 del
1992, sent. n. 255\1992, sent. n. 111\1993, n. 179\1994,
n. 241\1994, n. 374\1994 e n. 361\1998).
La funzione del processo penale, consistente nell'accertamento di
fatti di reato e di responsabilita', non puo' comportare una
attenuazione della tutela del diritto di difesa.
"Sono invece, censurabili sotto il profilo della ragionevolezza,
soluzioni normative che, non necessarie per realizzare le garanzie
della difesa, pregiudichino la funzione del processo." (Corte cost.
n. 361\1998).
I principi costituzionali del processo penale sottesi alla
problematica dell'utilizzabilita' probatoria delle dichiarazioni
contra alios dei coimputati o degli imputati in procedimento
connesso sono essenzialmente tre.
1. - innanzitutto, il principio della indisponibilita' del
processo e della prova da parte dei soggetti privati. Infatti,
funzione primaria ed essenziale del processo penale e'
l'accertamento giudiziale dei fatti contestati e dell'eventuale
responsabilita' dell'imputato. (artt. 3, 25, 101, secondo comma,
111 e 112 Cost.)
Tale finalita' verrebbe irrimediabilemente compromessa se
l'esperibiita' di prove emerse come rilevanti nelle indagini
preliminari venisse lasciata nella disponibilita' dell'imputato e
del coimputato o imputato in procedimento connesso.
Viene in considerazione anche il principio di non dispersione
della prova, ossia l'esigenza di evitare la non esperibilita' nella
fase del giudizio del materiale probatorio emerso come rilevante
nella fase delle indagini (Corte cost., sent. n. 255\1992, che
attribui' esplicitamente rilievo costituzionale al "principio di
conservazione della prova").
Esigenza a sua volta collegata al principio di obbligatorieta'
dell'azione penale, che, per non subire una violazione di fatto,
deve comportare che il p.m. sia messo nelle condizioni di
esercitare validamente l'azione promossa, in modo tale che
l'iniziativa penale non venga paralizzata ex post.
Sempre sotto il profilo ora in esame, la funzione del processo
penale di accertamento di reati e responsabilita' puo' venir
pregiudicata dalla scelta discrezionale e potestativa dell'imputato
di procedimento connesso di avvalersi della facolta' di non
rispondere, scelta dalla quale puo' dipendere l'utilizzabilita' o
meno come materiale probatorio delle sue dichiarazioni
(nell'ipotesi, prevedibile, di mancanza di accordo delle parti alla
lettura di tali dichiarazioni).
In definitiva, il fine centrale del processo penale e' la ricerca
della verita', come ribadito dalla Corte cost. con sentenza n. 179
del 1994 (in tema di esercizio della facolta' di astenersi dal
deporre, riservata dall'art. 199 c.p. ai prossimi congiunti
dell'imputato) e, pertanto, il rispetto del principio di oralita'
deve essere contemperato con l'esigenza di evitare la perdita, ai
fini della decisione, di quanto acquisito prima del dibattimento e
che sia irripetibile in tale sede.
2. - Inoltre il diritto di difesa dell'imputato, sancito
dall'art. 24 Cost., che comporta la facolta' per lo stesso di
avvalersi del diritto al silenzio ed il diritto di mentire, anche
qualora accetti di sottoporsi all'esame nel contraddittorio delle
parti.
3. - Infine, il diritto da parte di colui che viene accusato dal
coimputato o dall'imputato in procedimento connesso di sottoporre
al vaglio del contraddittorio le dichiarazioni rese nei suoi
confronti.
Tale diritto, gia' enucleabile in base agli artt. 3 e 24 Cost.,
oggi e' stato espressamente sancito dall'art. 111 Cost., quarto
comma.
I tre principi esposti devono essere tra loro coordinati e
contemperati, al fine di evitare che si crei un conflitto tra il
diritto di difesa del coimputato o imputato in procedimento
connesso dichiarante contra alios che si avvalga in giudizio della
facolta' di non rispondere, il diritto dell'imputato destinatario
delle dichiarazioni a sottoporre il dichiarante a contraddittorio
ed il principio di indisponibilita' della prova.
Il conflitto tra questi principi costituzionali puo' essere
risolto solo affermando che, per effetto dell'introduzione del
nuovo art. 111 Cost., deve ritenersi compresso lo spazio
costituzionalmente garantito del diritto al silenzio, che non puo'
piu' includere la facolta' di non rispondere in dibattimento per il
dichiarante erga alios, ossia per il soggetto che abbia in
precedenza, nella fase delle indagini, gia' effettuato la scelta di
rendere dichiarazioni implicanti le responsabilita' altrui.
Il diritto al silenzio ha la sua ragion d'essere nella tutela
dalla autoincriminazione.
Tale ragion d'essere, quindi, viene meno in due ipotesi:
a) quando il coimputato e' tenuto a riferire non sulla
propria responsabilita', ma sulla resposabilita' di altri;
b) quando il coimputato in procedimento connesso e' chiamato
in dibattimento dopo che nei suoi confronti sia stata gia'
pronunciata sentenza definitiva di condanna (alla quale e'
equiparata, ex art. 445 comma 1, ultima parte c.p.p., la sentenza
di applicazione pena su richiesta delle parti): in tal caso, la sua
posizione e' insuscettibile di essere aggravata o mutata, perche'
coperta dal giudicato.
Con riferimento a quest'ultima ipotesi, non possono valere le
obiezioni che in tal modo il coimputato potrebbe rendere
dichiarazioni autoincriminanti su fatti diversi rispetto a quello
per cui ha riportato condanna e che costui potrebbe non essere
soggetto indifferente rispetto alle vicende processuali.
Infatti, alla prima obiezione si puo' rispondere che, nella
fattispecie, soccorrerebbero, a tutela del dichiarante, le
disposizioni di cui agli artt. 63 e 198 comma 2 c.p.p.
Alla seconda obiezione puo' rispondersi che esistono altri casi
nel sistema di soggetti non indifferenti che, ciononostante, sono
testimoni, come, ad esempio le persone offese, le parti civili e i
prossimi congiunti.
In proposito, le sentenze della Corte cost. n. 115/1992 e
374/1994 affermano che l'esclusione della capacita' di testimoniare
della parte civile sarebbe un sacrificio troppo grande nella
ricerca della verita' processuale e che la deposizione dovra'
essere valutata con prudente apprezzamento e spirito critico.
In base a tali osservazioni, va ritenuta non manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale degli
artt. 197, lettera a), 210, quarto comma e 513, secondo comma
c.p.p., nella parte in cui sanciscono l'incompatibilita' con
l'ufficio di testimone del coimputato nel medesimo reato e
dell'imputato in procedimento connesso, prevedono per gli stessi
soggetti la facolta' di non rispondere e, nel caso in cui si
avvalgano di tale facolta', non consentono al giudice di dare
lettura delle dichiarazioni precedentemente rese in assenza
dell'accordo delle parti.
Infatti, il combinato disposto di tali norme delinea un sistema
che consente al coimputato ed all'imputato di procedimento connesso
dichiarante contra alios di sottrarsi ad libitum al contraddittorio
e di sottrarre ad libitum elementi di prova rilevanti al vaglio
dibattimentale.
Tali norme processuali contrastano con gli artt. 3, 24, 25, 101,
secondo comma, 111 e 112 della Costituzione.