LA CORTE DI APPELLO

    Ha  pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta
  al  n. 144 del ruolo generale delle cause dell'anno 1999, riservata
  all'udienza  di  trattazione  del  5  aprile 2000 tra Notaristefano
  Antonia  Ida  e  Saracino  Giuseppe,  residenti  in Taranto e quivi
  elettivamente  domiciliati  al  V.le  Virgilio n. 71, presso l'avv.
  Carlo  Tagariello  dal  quale  sono  rappresentati  e difesi giusta
  procura  a  margine all'atto di citazione per opposizione a decreto
  ingiuntivo,  appellanti,  e  Banco  di  Napoli S.p.a., Societa' per
  azioni,  sede  in  Napoli  via  Toledo n. 177, del "Gruppo Bancario
  Banco  di  Napoli  S.p.a.", iscritto all'albo dei Gruppi Bancari al
  n. 20020,   Capitale   Sociale   L. 1.978.193.107.000   interamente
  versato,  registro  societa'  n. 4180/91  tribunale  di  Napoli REA
  Ufficio  registro imprese di Napoli n. 487026, cod. fisc. e partita
  IVA  n. 06365880635,  aderente al Fondo Interbancario di tutela dei
  depositi  iscrizione  albo  aziende  di credito n. 5065, filiale di
  Taranto,  in  persona  dei legali rappresentanti pro-tempore sigg.:
  Dr.  Giuseppe  Caprino  -  Direttore  e  Dr. Anna Cosima Sanarica -
  Direttore,  domiciliati  per  la  carica presso la detta filiale di
  Taranto,  via  D'Aquino n. 49/51, nella sua qualita' di procuratore
  della  societa'  per  la gestione di attivita' - S.G.A. S.p.a., con
  sede  in  Napoli  alla via Toledo n. 177, in persona del Presidente
  legale   rappresentante,   dott.   Marco   Zanzi,   partita  I.V.A.
  05828330638,  giusta  procura  del  13  marzo  1997 autenticata dal
  notaio  Mario  Mazzocca  di  Napoli, rep. n. 46062, rappresentati e
  difesi,  giusta  mandato a margine della comparsa di costituzione e
  risposta,  dall'avv.  Mario  Esposito,  presso  il  quale  eleggono
  domicilio in Taranto alla via Cavallotti n. 153; appellato.
    La Corte esaminati gli atti e rilevato per modo di premessa:
    A.  -  Che  gli  attuali  appellanti  Antonia Ida Notaristefano e
  Giuseppe  Saracino  hanno  proposto  opposizione avverso il decreto
  ingiuntivo 14 novembre 1995 del Presidente del tribunale di Taranto
  con atto di citazione notificato in data 5 gennaio 1996 al Banco di
  Napoli  S.p.a.  chiedendo,  tra  l'altro,  che  venisse  dichiarata
  l'illegittimita' della capitalizzazione trimestrale degli interessi
  applicata nei suoi confronti dalla predetta banca;
    B.  -  Che  il  tribunale  di  Taranto, con sentenza 3 marzo 1999
  n. 287,  ha  rigettato  i  motivi  di  opposizione  formulati dalla
  Notaristefano  e  dal  Saracino,  ivi  compreso  quindi  il  motivo
  riguardante la capitalizzazione trimestrale degli interessi;
    C.  - Che i predetti opponenti avverso il provvedimento monitorio
  hanno proposto appello con atto di citazione notificato il 2 luglio
  1999 chiedendo la riforma della sentenza di primo grado tra l'altro
  insistendo  nella istanza di declaratoria dell'illegittimita' della
  capitalizzazione trimestrale degli di cui sopra;
    D.  -  che  la Corte di cassazione con le sentenze n. 2374 del 10
  marzo  1999  e  n. 3096  del  30  marzo 1999, ribaltando iI proprio
  costante  quasi  ventennale orientamento di segno opposto, ribadito
  da   ultimo   ex   professo  dalla  sentenza  n. 9211  del  1995  e
  indirettamente,  ma  non  meno  inequivocabilmente,  dalle sentenze
  n. 3296  del  17  aprile  1997  e n. 12685 del 18 dicembre 1998, ha
  statuito  che  la  previsione,  contenuta  nei  contratti  di conto
  corrente  bancario  conformemente  alle c.d. N.U.B. (norme bancarie
  unitarie  aprrontate  dall'A.B.I.), concernente la capitalizzazione
  degli  interessi  dovuti  dal  cliente,  si  basa  su  un  mero uso
  negoziale  del  tipo  di quelli previsti dall'art. 1341 cod. civ. e
  non  su  un  vero  uso  normativo  nel  senso tecnico-giuridico del
  termine  e  come tale e' nulla perche' in contrasto con il disposto
  dell'art. 1283   cod.   civ.   sia   sotto  il  profilo  della  sua
  stipulazione,  anteriore  e  non  successiva  alla  scadenza  degli
  interessi,  sia  sotto  il  profilo della periodicita' nella stessa
  fissata,  trimestrale  e  non  semestrale  e  comunque  piu'  breve
  rispetto  a  quella annuale applicabile sui saldi di conto corrente
  attivi per la clientela;
    E. - Che in data 19 ottobre 1999 e' entrato in vigore il d.lgs. 4
  agosto  1999  n. 342  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del 4
  ottobre  1999,  il  cui art. 25 ha integrato il testo dell'art. 120
  del  t.u.  delle leggi in materia bancaria e creditizia aggiungendo
  all'originario  unico comma altri due, con il primo dei quali viene
  attribuito  al  comitato  interministeriale  per  il  credito ed il
  risparmio  (C.I.C.R.)  il potere di stabilire con apposita delibera
  modalita'  e criteri per la produzione di interessi sugli interessi
  maturati   nelle   operazioni   poste   in   essere  nell'esercizio
  dell'attivita'  bancaria  e  viene  fissata  la regola inderogabile
  della  identica  periodicita'  degli  interessi  sia  debitori  che
  creditori,  dando  cosi'  vita  ad  una  vera  e propria disciplina
  speciale   dell'anatocismo   bancario   in   deroga   al   disposto
  dell'art. 1283  cod.  civ.;  mentre  con  il secondo viene sancita,
  mediante  una vera e propria disposizione transitoria, la validita'
  e  l'efficacia delle clausole relative alla produzione di interessi
  sugli   interessi   maturati   contenute  nei  contratti  stipulati
  anteriornente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  delibera
  C.I.C.R.  e  l'obbligo  del  loro  adeguamento  dopo tale data alle
  disposizioni  della  delibera  medesima  secondo  le modalita' ed i
  tempi  in  essa  previsti  a pena della loro inefficacia in caso di
  mancato   adeguamento,  inefficacia  ex  nunc,  non  rilevabile  ex
  officio, ma eccepibile solo dal cliente;
    Osservato  che  il  summenzionato  ultimo comma dell'art. 120 del
  t.u.   n. 385/1993   introdotto  dall'art. 25  d.lgs.  342/1999  ha
  comportato  una vera e propria sanatoria retroattiva delle clausole
  sull'anatocismo  contenute nei contratti di conto corrente bancario
  stipulati anteriormente alla delibera C.I.C.R., merce' una sorta di
  interpretazione  autentica  della  normativa  vigente  e  che  tale
  anteriorita'  non  riguarda  soltanto  i  contratti  stipulati  nel
  ristretto  lasso  di  tempo  ricompreso  tra  la data di entrata in
  vigore del d.lgs. 342/1999 e la data della delibera C.I.C.R, bensi'
  come  la  lettera  e  la  ratio  del  testo  suggeriscono,  tutti i
  contratti  anteriori  tout  court  e quindi anche i contratti, come
  quello di specie, stipulati prima dell'entrata in vigore del citato
  d.lgs.  342/1999,  posto che, ad avviso di questa Corte, conforme a
  quello  dei  piu'  autorevoli  ed  avveduti  commentatori,  con  la
  disciplina  ex  lege  degli interessi anatocistici bancari e con la
  sanatoria  delle  situazioni  pregresse  il legislatore delegato ha
  inteso  evitare  le  conseguenze  del terremoto cagionato nel mondo
  creditizio  dall'imprevisto ed imprevedibile mutamento di indirizzo
  della  Suprema  Corte  in  subiecta materia: donde l'incontestabile
  immediata  applicazione  al  giudizio  in  corso della sopravvenuta
  normativa  in  parola e la sua altrettanto incontestabile rilevanza
  ai  fini del decidere in ordine alla declaratoria di nullita' della
  clausola relativa agli interessi anatocistici.
    Ritenuto,  tuttavia,  che  allo  stato  la  causa non puo' essere
  decisa   perche'  sussistono  apprezzabili  dubbi  in  ordine  alla
  legittimita'  costituzionale  del  piu' volte citato art. 25 d.lgs.
  342/1999  (idest del terzo comma dell'art. 120 del d.lgs. 385/1993)
  nella  parte  relativa  alla  sanatoria  delle  clausole in tema di
  capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori contenute nei
  contratti  di  conto corrente bancario stipulati anteriormente alla
  sua  entrata  in  vigore sotto il profilo dell'eccesso di delega e,
  quindi,  per  contrasto  con  l'art. 76  della  Costituzione: dubbi
  alimentati  dal fatto che nella legge delega 24 aprile 1998 n. 128,
  che   all'art. 1   comma  5  ha  delegato  il  Governo  ad  emanare
  disposizioni  integrative  e  correttive"  del  t.u. delle leggi in
  materia  bancaria e creditizia "nel rispetto dei principi e criteri
  direttivi e con l'osservanza della procedura" indicati dall'art. 25
  della  legge  delega  n. 142/1992  concernente  l'adozione del t.u.
  suindicato   in  conformita'  all'attuazione  della  direttiva  CEE
  89/646,  non e' rinvenibile alcun riferimento, neppure indiretto ed
  implicito,  alla  materia  degli  interessi  anatocistici, rimasta,
  peraltro,  sempre  del  tutto  estranea alla disciplina legislativa
  dell'attivita'  bancaria e creditizia e non affatto includibile tra
  i  possibili  oggetti delle "disposizioni integrative e correttive"
  delegate; e cio' specie ove si abbia presente che l'interpretazione
  autentica  di  norme  giuridiche  preesistenti comporta l'efficacia
  retroattiva   delle   relative  disposizioni  e  che  per  costante
  insegnamento del giudice delle leggi l'efficacia retroattiva di una
  norma  delegata  e'  costituzionalmente legittima solo se expressis
  verbis  prevista  dalla  legge  delega, sicche' in mancanza di tale
  previsione  la  norma  in  parola  non  potrebbe non costituire una
  patente  violazione  del dettato dell'art. 76 della Costituzione in
  forza  del  quale  e' in ogni caso vietato che la legge delegata si
  risolva  in  una  sorta  di "contenitore pluriuso" in ispregio alle
  prerogative  del  Parlamento  pronto ad essere riempito delle norme
  suggerite   dalle   contingenze   piu'  disparate,  semmai  insorte
  successivamente   alla   legge  delega  come  nel  caso  di  specie
  clamorosamente evidenziato dal fatto che nella sua prima stesura il
  d.lgs. in parola non conteneva alcuna delle norme di poi introdotte
  con  il  citato  art. 25,  comparso  solo  nella  stesura del testo
  definitivo;
    Preso,  infine,  atto  che  anche  il  tribunale di Lecce con due
  ordinanze  di  due distinti giudici istruttori in funzione entrambi
  di giudici unici di primo grado, depositate rispettivamente in data
  21  e 29 ottobre 1999, ed il tribunale di Brindisi con ordinanza di
  uno  dei  suoi  giudici  istruttori  anche  in tal caso in veste di
  giudice  unico di primo grado, depositata in data 13 dicembre 1999,
  hanno sollevato di ufficio la questione di legittimita' del comma 3
  dell'art. 25  d.lgs.  349/1999  per  contrasto  con l'art. 76 della
  Costituzione   e   considerato   che   alla   stregua  di  siffatta
  condivisibile   situazione   giurisdizionale,   insorta,  peraltro,
  nell'ambito  della  medesima  Corte  di  appello, il contenuto e la
  finalita'   della  presente  ordinanza  si  appalesano  ancor  piu'
  sostenibili  e  dotati  di  coerente  opportunita'  in  ordine alla
  corretta gestione e decisione della presente causa;