LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

    Premesso che:
        con  tre  separati  ricorsi  notificati in data 6 luglio 1999
  l'avv.  Bruno Maione, nella qualita' di Presidente del Consiglio di
  Amministrazione   e   di  legale  rappresentante  dell'Ente  Morale
  Fondazione   Rachelina   Anbrosini  con  sede  in  Venticano  (Av),
  rappresentato  e  difeso  dall'avv.  Eliseo  Laurenza  del  foro di
  S.Maria   C.V.,   impugnava  innanzi  alla  commissione  tributaria
  provinciale  di  Avellino  il  provvedimento con il quale il Centro
  Servizio  delle  Imposte  Dirette di Salerno rigettava l'istanza di
  rimborso delle ritenute di acconto effettuate rispettivamente in L.
  25.410.594,  L.  30.658.000  e  L.  114.565.000  in  occasione  del
  pagamento   di  indennita'  di  esproprio  di  suolo  devoluto  con
  testamento;
        il  ricorrente  chiedeva che fossero dichiarate non dovute le
  ritenute  di acconto operate dall'ente espropriante, eccependo, tra
  l'altro,  la  illegittimita'  costituzionale,  per violazione degli
  artt.  2,  3,  24  e  53  Costituzione,  degli artt. 11 della legge
  413/1991  e  81  lett.  b)  del d.P.R. 917/1986, se e per quanto la
  cessione a titolo oneroso dei terreni suscettibili di utilizzazione
  edificatoria debba essere sottoposta al regime delle plusvalenze ed
  all'applicazione   della  ritenuta  del  20%,  senza  tener  conto,
  diversamente  da  quanto avviene per gli altri immobili, del titolo
  che ha dato luogo all'acquisto (successione o donazione);
        il  collegio  nell'esaminare  la  controversia  in  camera di
  consiglio  nell'udienza  dell'11 maggio 2000, riuniti i tre giudizi
  n. 1568, n. 1569 e n. 1570/1999 per ritenuta connessione soggettiva
  ed  oggettiva,  si  riservava  la  dicisione, ai sensi dell'art. 35
  comma 2 del d.lgs. 546/1992;
        successivamente   in   data   odierna   il   collegio,   come
  originariamente  costituito nelle persone di: Vernacchia Domenico -
  Presidente; Raffone Tobia Gerardo - giudice tributario; De Gruttola
  Giovanni  -  giudice  tributario; si riuniva in camera di consiglio
  per sciogliere la riserva di decisione;
    Tanto premesso; esaminati gli atti;
        ritenuto  che,  a  differenza  di quanto disposto nella prima
  parte  della  lettera  b)  del  comma  1 dell'art. 81 del d.P.R. 22
  dicembre  1986,  n. 917,  che  limita  la inclusione, tra i redditi
  diversi,  soltanto  delle  "plusvalenze realizzate dalla cessione a
  titolo  oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu'
  di  cinque  anni,  esclusi  quelli  acquistati  per  successione  o
  donazione",   la  seconda  parte  del  predetto  comma  prevede  la
  inclusione  "in  ogni  caso" tra le plusvalenze tassabili di quelle
  realizzate  a  seguito  di  cessioni  "di  terreni  suscettibili di
  utilizzazione   edificatoria   secondo  gli  strumenti  urbanistici
  vigenti al momento della cessione;"
        considerato  che la espressione "in ogni caso" esplica i suoi
  effetti   sia  in  ordine  all'aspetto  temporale,  nel  senso  che
  l'imposizione  non  sarebbe limitata ai beni costruiti o acquistati
  da  non  piu' di cinque anni, sia in ordine alle varie categorie di
  beni  espropriati, nel senso che non ne resterebbero esclusi quelli
  acquisiti per successione o "donazione";
        considerato  che,  per  effetto  della  interpretazione della
  norma  surrichiamata  nel  senso  di  ritenere  sempre  plusvalenze
  tassabili  le  cessioni,  (a cui sono ecquiparate le plusvalenze da
  espropriazioni  come ritenuto legittimo con la sentenza della Corte
  costituzionale   del   20-27   luglio   1995  n. 410)  "di  terreni
  suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo gli stumenti
  urbanistici   vigenti  al  momento  della  cessione",  il  collegio
  dovrebbe  pervenire  alla  conclusione di ritenere non spettante il
  chiesto rimborso delle ritenute d'acconto operate;
        ritenuto  che  tale  decisione  appare  in  contrasto  con il
  principio  di  equita' fiscale in quanto verrebbe a determinare una
  ingiusta disparita' di trattamento, relativamente ai beni acquisiti
  per   successione   o  donazione,  tra  i  soggetti  percettori  di
  indennita' conseguenti a cessione a titolo oneroso di beni immobili
  in  genere acquistati o costruiti nel quinquennio, e tra i soggetti
  percettori   di   indennita'  conseguenti  a  cessioni  di  terreni
  suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria  secondo gli stumenti
  urbanistici vigenti al momento della cessione;
        ritenuto   in   conseguenza   che   sussiste   disparita'  di
  trattamento,   sotto   il   profilo   fiscale,  nei  confronti  dei
  contribuenti  a  seconda  che  vengano  a trovarsi, per la medesima
  ragione,  nella  situazione  di cui alla prima o alla seconda parte
  della lettera b) del comma 1 dell'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986; e
  considerato che i dubbi di legittimita' costituzionale, prospettati
  dal ricorrente, non appaiono manifestamente infondati, in quanto, a
  parere  del collegio, la citata disposizione, come modificata dalla
  legge 413/1991, nella parte in cui non prevede la equiparazione, ai
  fini  impositivi,  della  indennita'  di  espropriazione  dei  beni
  "suscettibili  di  utilizzazione  edificatoria secondo gli stumenti
  urbanistici  vigenti  al  momento della cessione" a quella relativa
  alla  cessioni  degli  altri  beni indicati nella prima meta' della
  piu' volte citata lettera b), viola il principio di uguaglianza dei
  cittadini   di  cui  all'art. 3  della  Costituzione  in  relazione
  all'altro    principio   della   capacita'   contributiva   sancito
  nell'art. 53 della Costituzione;
    Ritenuto,  pertanto,  doveroso  rimettere  gli  atti  alla  Corte
  costituzionale  perche', valutata la fondatezza della questione, si
  pronunci sulla legittimita' o meno della norma in discussione.