LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE Premesso che: con tre separati ricorsi notificati in data 6 luglio 1999 l'avv. Bruno Maione, nella qualita' di Presidente del Consiglio di Amministrazione e di legale rappresentante dell'Ente Morale Fondazione Rachelina Anbrosini con sede in Venticano (Av), rappresentato e difeso dall'avv. Eliseo Laurenza del foro di S.Maria C.V., impugnava innanzi alla commissione tributaria provinciale di Avellino il provvedimento con il quale il Centro Servizio delle Imposte Dirette di Salerno rigettava l'istanza di rimborso delle ritenute di acconto effettuate rispettivamente in L. 25.410.594, L. 30.658.000 e L. 114.565.000 in occasione del pagamento di indennita' di esproprio di suolo devoluto con testamento; il ricorrente chiedeva che fossero dichiarate non dovute le ritenute di acconto operate dall'ente espropriante, eccependo, tra l'altro, la illegittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 2, 3, 24 e 53 Costituzione, degli artt. 11 della legge 413/1991 e 81 lett. b) del d.P.R. 917/1986, se e per quanto la cessione a titolo oneroso dei terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria debba essere sottoposta al regime delle plusvalenze ed all'applicazione della ritenuta del 20%, senza tener conto, diversamente da quanto avviene per gli altri immobili, del titolo che ha dato luogo all'acquisto (successione o donazione); il collegio nell'esaminare la controversia in camera di consiglio nell'udienza dell'11 maggio 2000, riuniti i tre giudizi n. 1568, n. 1569 e n. 1570/1999 per ritenuta connessione soggettiva ed oggettiva, si riservava la dicisione, ai sensi dell'art. 35 comma 2 del d.lgs. 546/1992; successivamente in data odierna il collegio, come originariamente costituito nelle persone di: Vernacchia Domenico - Presidente; Raffone Tobia Gerardo - giudice tributario; De Gruttola Giovanni - giudice tributario; si riuniva in camera di consiglio per sciogliere la riserva di decisione; Tanto premesso; esaminati gli atti; ritenuto che, a differenza di quanto disposto nella prima parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 81 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, che limita la inclusione, tra i redditi diversi, soltanto delle "plusvalenze realizzate dalla cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non piu' di cinque anni, esclusi quelli acquistati per successione o donazione", la seconda parte del predetto comma prevede la inclusione "in ogni caso" tra le plusvalenze tassabili di quelle realizzate a seguito di cessioni "di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione;" considerato che la espressione "in ogni caso" esplica i suoi effetti sia in ordine all'aspetto temporale, nel senso che l'imposizione non sarebbe limitata ai beni costruiti o acquistati da non piu' di cinque anni, sia in ordine alle varie categorie di beni espropriati, nel senso che non ne resterebbero esclusi quelli acquisiti per successione o "donazione"; considerato che, per effetto della interpretazione della norma surrichiamata nel senso di ritenere sempre plusvalenze tassabili le cessioni, (a cui sono ecquiparate le plusvalenze da espropriazioni come ritenuto legittimo con la sentenza della Corte costituzionale del 20-27 luglio 1995 n. 410) "di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli stumenti urbanistici vigenti al momento della cessione", il collegio dovrebbe pervenire alla conclusione di ritenere non spettante il chiesto rimborso delle ritenute d'acconto operate; ritenuto che tale decisione appare in contrasto con il principio di equita' fiscale in quanto verrebbe a determinare una ingiusta disparita' di trattamento, relativamente ai beni acquisiti per successione o donazione, tra i soggetti percettori di indennita' conseguenti a cessione a titolo oneroso di beni immobili in genere acquistati o costruiti nel quinquennio, e tra i soggetti percettori di indennita' conseguenti a cessioni di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli stumenti urbanistici vigenti al momento della cessione; ritenuto in conseguenza che sussiste disparita' di trattamento, sotto il profilo fiscale, nei confronti dei contribuenti a seconda che vengano a trovarsi, per la medesima ragione, nella situazione di cui alla prima o alla seconda parte della lettera b) del comma 1 dell'art. 81 del d.P.R. n. 917/1986; e considerato che i dubbi di legittimita' costituzionale, prospettati dal ricorrente, non appaiono manifestamente infondati, in quanto, a parere del collegio, la citata disposizione, come modificata dalla legge 413/1991, nella parte in cui non prevede la equiparazione, ai fini impositivi, della indennita' di espropriazione dei beni "suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli stumenti urbanistici vigenti al momento della cessione" a quella relativa alla cessioni degli altri beni indicati nella prima meta' della piu' volte citata lettera b), viola il principio di uguaglianza dei cittadini di cui all'art. 3 della Costituzione in relazione all'altro principio della capacita' contributiva sancito nell'art. 53 della Costituzione; Ritenuto, pertanto, doveroso rimettere gli atti alla Corte costituzionale perche', valutata la fondatezza della questione, si pronunci sulla legittimita' o meno della norma in discussione.