IL GIUDICE

    A  scioglimento  della  riserva,  a seguito della separazione dei
  giudizi  disposta  con  ordinanza odierna, osserva e ritiene quanto
  segue:

    1. - I   procedimenti  riuniti  ex  art.  274  c.p.c.  riguardano
  opposizioni alle esecuzioni promosse da vari invalidi sulla base di
  titoli esecutivi ottenuti nei confronti del Ministero degli interni
  azionati  nei confronti dell'INPS richiamando l'art. 130 del d.lgs.
  n. 112/1998  che  dispone,  al  primo  comma,  che  "la funzione di
  erogazione  di  pensioni,  assegni  e indennita' spettanti ... agli
  invalidi  civili  e'  trasferita  ad  un apposito fondo di gestione
  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della  previdenza sociale
  (INPS)"  e, al terzo comma, che "nei procedimenti ... esecutivi ...
  la   legittimazione   passiva   spetta   ...   all'INPS  ...  anche
  relativamente ai provvedimenti concessori antecedenti al termine di
  cui al ... primo comma".

    2. - Rileva anzitutto il giudicante che in tutte le esecuzioni il
  pignoramento, primo atto di esecuzione, e' avvenuto dopo il decorso
  del termine di sessanta giorni di cui all'art. 14, legge n. 30/1997
  dalla notifica del titolo esecutivo.

    3. - Ritiene poi il giudicante che la indicazione, nell'art. 130,
  d.lgs.  31  marzo  1998,  n. 112, dello "apposito fondo di gestione
  istituito  presso  l'Istituto  nazionale  della previdenza sociale"
  riguardi  esclusivamente  i rapporti fra il Ministero degli interni
  (che  ha  trasferito  la  suddetta  funzione) e l'INPS stesso e non
  escluda  la responsabilita' diretta del patrimonio dell'INPS per la
  suddetta erogazione; manca, di conseguenza, il fumus boni iuris per
  disporre   la  sospensione  delle  esecuzioni  anche  sotto  questo
  profilo.

    4. - Riguardo  all'art.  130 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, appare
  peraltro    non    manifestamente   infondata   la   questione   di
  illegittimita'  costituzionale  sotto  il  profilo della violazione
  dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega.
    Invero  gli  artt.  da  1 a 10 della legge delega (15 marzo 1997,
  n. 59) delegano il Governo, ad emanare "decreti legislativi volti a
  conferire  alle  regioni  e  agli  altri enti locali ... funzioni e
  compiti  amministrativi", senza che possa ritenersi autorizzato, in
  forza  di  essa,  il  conferimento  di  funzioni  ad  enti diversi;
  osservato  che  all'evidenza  fra  gli  enti locali non e' compreso
  l'INPS, la questione suddetta pare non manifestamente infondata, in
  quanto  l'art. 76 della Costituzione prevede che "l'esercizio della
  funzione legislativa non puo' essere delegato al governo se non con
  determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo
  limitato e per oggetti definiti".
    Nella    fattispecie    appare   dunque   violato   il   precetto
  costituzionale,  mancando  nella  legge  delega  la  previsione del
  trasferimento delle funzioni all'INPS.

    5. - La   questione   stessa  e'  poi  certamente  rilevante  nel
  giudizio, per quanto osservato sopra sub 1.