IL GIUDICE A scioglimento della riserva, a seguito della separazione dei giudizi disposta con ordinanza odierna, osserva e ritiene quanto segue: 1. - I procedimenti riuniti ex art. 274 c.p.c. riguardano opposizioni alle esecuzioni promosse da vari invalidi sulla base di titoli esecutivi ottenuti nei confronti del Ministero degli interni azionati nei confronti dell'INPS richiamando l'art. 130 del d.lgs. n. 112/1998 che dispone, al primo comma, che "la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennita' spettanti ... agli invalidi civili e' trasferita ad un apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)" e, al terzo comma, che "nei procedimenti ... esecutivi ... la legittimazione passiva spetta ... all'INPS ... anche relativamente ai provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al ... primo comma". 2. - Rileva anzitutto il giudicante che in tutte le esecuzioni il pignoramento, primo atto di esecuzione, e' avvenuto dopo il decorso del termine di sessanta giorni di cui all'art. 14, legge n. 30/1997 dalla notifica del titolo esecutivo. 3. - Ritiene poi il giudicante che la indicazione, nell'art. 130, d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dello "apposito fondo di gestione istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale" riguardi esclusivamente i rapporti fra il Ministero degli interni (che ha trasferito la suddetta funzione) e l'INPS stesso e non escluda la responsabilita' diretta del patrimonio dell'INPS per la suddetta erogazione; manca, di conseguenza, il fumus boni iuris per disporre la sospensione delle esecuzioni anche sotto questo profilo. 4. - Riguardo all'art. 130 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, appare peraltro non manifestamente infondata la questione di illegittimita' costituzionale sotto il profilo della violazione dell'art. 76 della Costituzione per eccesso di delega. Invero gli artt. da 1 a 10 della legge delega (15 marzo 1997, n. 59) delegano il Governo, ad emanare "decreti legislativi volti a conferire alle regioni e agli altri enti locali ... funzioni e compiti amministrativi", senza che possa ritenersi autorizzato, in forza di essa, il conferimento di funzioni ad enti diversi; osservato che all'evidenza fra gli enti locali non e' compreso l'INPS, la questione suddetta pare non manifestamente infondata, in quanto l'art. 76 della Costituzione prevede che "l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti". Nella fattispecie appare dunque violato il precetto costituzionale, mancando nella legge delega la previsione del trasferimento delle funzioni all'INPS. 5. - La questione stessa e' poi certamente rilevante nel giudizio, per quanto osservato sopra sub 1.