ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 244 del decreto
legislativo  19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione
del  giudice unico di primo grado), in riferimento all'art. 8, numero
1)  del  codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il
12 gennaio  2000 dal tribunale di Ancona, sezione distaccata di Jesi,
nel  procedimento  civile  vertente  tra  Coppola  Maurizio  e Quarta
Loredana, iscritta al n. 104 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11 - 1a serie speciale -
dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  giudice unico del tribunale di Ancona, sezione
distaccata  di  Jesi  - innanzi al quale e' stata proposta domanda di
reintegrazione   nel  compossesso  dell'abitazione  familiare  -  con
ordinanza  emessa  il  12 gennaio  2000,  ha  sollevato  questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 244  del  decreto legislativo
19 febbraio  1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice
unico  di  primo  grado), in relazione al soppresso art. 8, numero 1)
del  codice  di procedura civile, per contrasto con gli artt. 24 e 31
della Costituzione;
        che,  ad  avviso  del  rimettente,  le norme che impongono al
giudice  del procedimento possessorio di statuire solo in ordine alla
situazione  possessoria,  senza  alcuna  valutazione  degli interessi
della  famiglia, sarebbero incongrue e lesive proprio degli interessi
familiari,   poiche',   in   situazioni   conflittuali,  l'interdetto
possessorio,   con   il   quale  si  ripristinasse  coattivamente  la
convivenza, potrebbe essere di pregiudizio alla serenita' familiare e
particolarmente agli interessi dei minori;
        che  l'art. 244  del  d.lgs.  n. 51  del  1998,  in combinato
disposto  con il soppresso art. 8, numero 1) codice procedura civile,
"nella parte in cui prevede la competenza del giudice unico anche per
le azioni possessorie proposte relativamente all'abitazione familiare
tra  coniugi, prima che i coniugi arrivino alla fase presidenziale di
cui  all'art. 708  codice procedura civile, ovvero, alternativamente,
in  elusione  delle specifiche competenze funzionali che sulla tutela
della prole ha il tribunale dei minori", si porrebbe in contrasto sia
con  l'art. 31  che con l'art. 24, secondo comma, della Costituzione,
in  quanto  il  coniuge piu' idoneo a salvaguardare le esigenze della
prole  non potrebbe far valere tale idoneita' nel giudizio relativo a
diritti  reali  o  di  godimento dell'immobile, instaurato dall'altro
coniuge;
        che  e'  intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato,
sostenendo   l'inammissibilita'   o   comunque  l'infondatezza  della
questione sollevata.
    Considerato  che  il giudice a quo ritiene che la norma impugnata
confligga   con   i   principi   posti  dagli  artt. 24  e  31  della
Costituzione,  in  quanto,  a  suo  avviso,  il diritto di difesa del
coniuge  e  i  superiori  interessi  della famiglia potrebbero essere
pregiudicati  da  una pronuncia emessa nell'ambito di un procedimento
possessorio,  nel  quale  non  e' consentita alcuna valutazione della
situazione  familiare  da  parte  del  giudice, che deve limitarsi ad
apprezzare la situazione possessoria dedotta;
        che  la  questione  risulta sotto piu' profili manifestamente
infondata;
        che  la  disposizione  censurata  e'  del  tutto  priva della
capacita'   lesiva   attribuitale  dal  rimettente,  in  quanto  essa
costituisce  una  norma  di  chiusura del nuovo sistema processuale -
inserita  infatti  tra  le norme di coordinamento e finali del Titolo
VII  del  decreto  legislativo  n. 51  del  1998  -  che si limita ad
attribuire  al  tribunale in composizione monocratica le funzioni del
pretore  non  attribuite  espressamente  ad altra autorita', anche se
relative a procedimenti camerali o nei quali e' previsto l'intervento
obbligatorio del pubblico ministero;
        che  tale  norma  non  ha determinato percio' alcuna modifica
nella  struttura  originaria  del  procedimento possessorio, il quale
continua   a   svolgersi   secondo   le   modalita'  stabilite  dagli
artt. 703-705  cod.  proc.  civ. dinanzi al tribunale in composizione
monocratica anziche' dinanzi al pretore;
        che  la  situazione  conflittuale rappresentata dal giudice a
quo  ben  poteva  configurarsi  anche  nella vigenza delle precedenti
disposizioni  processuali  che  attribuivano al pretore la competenza
relativa  ai  procedimenti possessori, onde risulta evidente come gli
effetti  pregiudizievoli  lamentati dal rimettente non derivino dalla
norma impugnata;
        che  deve  comunque  ritenersi insussistente la lesione degli
invocati  precetti  costituzionali, in quanto al coniuge convenuto in
possessorio  non  e'  inibita la proposizione di istanze al tribunale
per  i  minorenni  ovvero  la instaurazione immediata del giudizio di
separazione   personale,   nel   quale  possono  essere  richiesti  e
sollecitamente    emanati   i   provvedimenti   del   caso   relativi
all'abitazione familiare.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.