ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 47, commi 1 e
2,  del  decreto  legislativo  15 novembre 1993, n. 507 (Revisione ed
armonizzazione  dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto
sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed
aree pubbliche dei comuni e delle province nonche' della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'art. 4 della legge
23 ottobre  1992,  n. 421,  concernente  il  riordino  della  finanza
locale),  promosso  con  ordinanza  emessa  il 30 dicembre 1998 dalla
Commissione  tributaria  provinciale  di  Prato, sul ricorso proposto
dall'ENEL  S.p.a.  contro  il comune di Prato, iscritta al n. 206 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 20, prima 1a speciale, dell'anno 2000.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto che, con ordinanza emessa il 30 dicembre 1998 (pervenuta
alla  Corte il 12 aprile 2000), la Commissione tributaria provinciale
di  Prato  ha  sollevato  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 47,  commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993,
n. 507  (Revisione  ed  armonizzazione  dell'imposta  comunale  sulla
pubblicita' e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per
l'occupazione  di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province
nonche'  della  tassa  per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a
norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il
riordino  della  finanza  locale),  per violazione dell'art. 76 della
Costituzione,  in riferimento all'art. 4, comma 4, lettera b), numeri
1  e 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421 (Delega al Governo per la
razionalizzazione  e  la  revisione  delle  discipline  in materia di
sanita',   di   pubblico   impiego,   di   previdenza  e  di  finanza
territoriale);
        che  il  giudizio  a  quo e' stato promosso dall'ENEL S.p.a.,
Compartimento   di   Firenze,   con   ricorso   avverso  l'avviso  di
accertamento   emesso   dalla   AGIAP  (concessionaria  del  servizio
accertamento  e  riscossione  del  comune  di  Prato  per la tassa di
occupazione   spazi   ed   aree   pubbliche),  con  il  quale  veniva
determinato,  per l'anno 1995, il tributo relativo all'occupazione di
spazi "facenti parte di strade pubbliche di 2a e 3a categoria";
        che   il  rimettente  osserva,  in  punto  di  non  manifesta
infondatezza,  che la legge delega n. 421 del 1992, all'art. 4, comma
4, lettera b), numeri 1 e 2, "aveva indicato al Governo, fra l'altro,
i  seguenti  principi  e criteri direttivi ai fini della revisione ed
armonizzazione  delle  tasse  per  l'occupazione  di  spazi  ed  aree
pubbliche di pertinenza dei comuni e delle province:
    1) la rideterminazione delle tariffe al fine di una piu' adeguata
rispondenza  al  beneficio  economico  ritraibile;  il  divieto delle
variazioni  in  aumento,  per le occupazioni permanenti, oltre il 50%
delle misure massime di tassazione vigente;
    2)  l'introduzione  di  forme  di determinazione forfetaria della
tassa  per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo
con  linee  elettriche,  cavi,  condutture e simili, tenendo conto di
parametri significativi";
        che,  tanto  premesso,  il  giudice a quo, nel ritenere che i
criteri  dettati  al numero 1, "in quanto di carattere generale e non
specificamente derogati da quelli di cui al numero 2", debbano essere
applicati  anche  "per l'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo
con  linee  elettriche",  sostiene  che  il legislatore delegato "non
sembra essersi attenuto ai principi" stabiliti nella legge di delega,
sia  perche'  non  ha  tenuto  conto, nello stabilire la misura della
tassa,  del  beneficio  economico ritraibile dal concessionario dello
spazio  ed  area pubblici, "sia perche' e' stato sicuramente superato
...  il  limite  indicato nell'art. 4, comma 4, lettera b), numero 1,
della legge n. 421 del 1992".
    Considerato  che  successivamente  all'ordinanza  in  epigrafe e'
entrato  in vigore l'art. 31, comma 27, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448,  con  il  quale  il  legislatore,  intervenendo nella materia
oggetto  del dubbio di costituzionalita' sollevato dal rimettente, ha
previsto,  segnatamente,  che  i comuni e le province possano, "per i
rapporti non conclusi, inerenti alla tassa per l'occupazione di spazi
ed  aree  pubbliche  di  cui  al  capo  II  del  decreto  legislativo
15 novembre  1993,  n. 507",  disporre,  con  propria  deliberazione,
"anche   con   effetto   retroattivo",  le  agevolazioni  contemplate
dall'art. 17,  comma 63, della legge 15 maggio 1997, n. 127, "nonche'
determinare criteri e modalita' di definizione agevolata";
        che pertanto - come gia', del resto, disposto da questa Corte
(ordinanze n. 120 e n. 290 del 1999; n. 148 del 2000) in occasione di
analoghi  incidenti di costituzionalita', aventi ad oggetto l'art. 47
del decreto legislativo n. 507 del 1993 - occorre ordinare, alla luce
del  menzionato  jus  superveniens e, in particolar modo, della norma
che  prevede  modalita'  di  definizione  agevolata  dei rapporti non
conclusi,  la  restituzione  degli  atti  al  giudice a quo affinche'
valuti la persistente rilevanza della proposta questione.