Tribunale
    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  nella causa iscritta al
  n. 2220/1996  r.g.  fra  Pernici  Giovanna  rappresentata  e difesa
  dall'avv. Barghini  contro  l'ente  di previdenza ed assistenza dei
  consulenti  del lavoro (E.N.P.A.C.L.) in persona del suo Presidente
  rappresentato  e  difeso,  unitamente  e disgiuntamente, dagli avv.
  P. Finis e L. Grassi :
    Con ricorso depositato in data 26 novembre 1996, Pernici Giovanna
  chiedeva  il  riconoscimento,  in  suo  favore,  della  pensione di
  reversibilita'  a  seguito  del decesso del coniuge, Italo Lambardi
  che  aveva  svolto  l'attivita'  di consulente del lavoro sino alla
  data  del pensionamento avvenuto il 1o febbraio 1984 e con il quale
  aveva  contratto  matrimonio in data 5 agosto 1992, dopo un periodo
  di convivenza more uxorio.
    Esponeva che il riconoscimento di detta pensione era stato negato
  in  via  amministrativa dall'istituto medesimo in base all'art. 21,
  terzo  comma,  legge  n. 1100/1971  e  chiedeva,  pertanto, volersi
  sollevare  questione  di legittimita' costituzionale di detta norma
  nella  parte in cui non riconosce il diritto del coniuge superstite
  alla  pensione  di  reversibilita', qualora il matrimonio sia stato
  contratto in epoca successiva alla data di inizio del pensionamento
  dell'iscritto  all'ente  nazionale di previdenza e assistenza per i
  consulenti del lavoro.
    Si   costituiva   in   giudizio  l'E.N.P.A.C.L.  in  persona  del
  Presidente rilevando la infondatezza della questione sollevata.
    La  questione  non e' manifestamente infondata in quanto la norma
  impugnata  -  applicabile  nella fattispecie, stante il disposto di
  cui  all'art. 24  legge  n. 249 del 5 agosto 1991, - precludendo la
  concessione della pensione di reversibilita' in favore del coniuge,
  allorquando  il  matrimonio sia stato contratto in epoca successiva
  al  pensionamento,  si  pone in palese contrasto con l'art. 3 della
  Costituzione   in   quanto  appare  discriminatoria  e  carente  di
  ragionevole  giustificazione  la  presunzione,  posta  a fondamento
  della  norma,  di  mancata  rispondenza del matrimonio contratto in
  epoca  successiva  al pensionamento ai contenuti e a agli scopi del
  matrimonio.  Ne  deriverebbe  una  sorta  di efficacia limitata del
  matrimonio,  non ricollegandosi ad esso i normali diritti di natura
  previdenziale, come appunto la pensione di reversibilita', tutelati
  dall'art. 38 della Costituzione.
    Inoltre  la previsione, contenuta nella norma, del riconoscimento
  della   pensione   di  reversibilita'  nella  ipotesi  in  cui  dal
  matrimonio  sia  nata prole anche postuma, costituisce un ulteriore
  profilo   di   irragionevole  discriminazione,  facendo  discendere
  effetti  giuridici  diversi dalla circostanza che siano o meno nati
  figli dal matrimonio.
    Del   resto,   la   norma   impugnata,   dettata  per  il  regime
  previdenziale   dei   consulenti   del   lavoro,   appare  altresi'
  contrastante  con  gli  artt. 29  e  31  della Costituzione poiche'
  costituisce  un disincentivo alla formazione di un nucleo familiare
  nei confronti di una categoria di soggetti individuati solo in base
  all'eta  e, dunque, incide indirettamente sul principio di liberta'
  matrimoniale,    cui    si    ricollegano   valori   di   rilevanza
  costituzionale.
    Del  resto  tale  norma e' di contenuto sostanzialmente analogo a
  diverse   altre   gia'   colpite   da  precedenti  declaratorie  di
  illegittimita'  costituzionale  (vedi  fra  le  altre,  le sentenze
  n. 189 del 1991, n. 450 del 1991, n. 1 del 1992, n. 110 del 1999).
    La  questione  assume  rilevanza  decisiva  ai  fini  della causa
  giacche',   ove   venisse  accolta  dalla  Corte  la  questione  di
  costituzionalita'  sollevata,  ne  deriverebbe l'accoglimento della
  domanda della Pernici.