TRIBUNALE
    All'udienza  del  22 maggio 2000, pronuncia la seguente ordinanza
  nel  procedimento  n. 426/97/16  contro  Dada' Alberto imputato dei
  reati  ascritti  come  nel  decreto  del g.u.p. del tribunale di La
  Spezia del 27 gennaio 1993.
    Premesso che all'odierna udienza il difensore dell'imputato, dopo
  aver  riproposto  la  questione della utilizzabilita' ai fini della
  contestazione  delle  dichiarazioni  spontanee rese dal coimputato,
  gia'  formulata  e decisa alla precedente udienza del 3 marzo 2000,
  ha   sollevato   la   questione   di   legittimita'  costituzionale
  dell'art. 513,  secondo  comma, c.p.p. con riferimento all'art. 111
  Costituzione,   nella   parte   in  cui  prevede  che,  qualora  il
  dichiarante  rifiuti  o  ometta, in tutto o in parte, di rispondere
  sui  fatti  concernenti  la responsabilita' di altri imputati, gia'
  oggetto  delle sue precedenti dichiarazioni, in mancanza di accordo
  delle parti alla lettura, si applichi l'art. 500, secondo comma bis
  e  quarto c.p.p., indipendentemente dal verificarsi di uno dei casi
  previsti dall'art. 111, quinto comma, Costituzione;
    Il  p.m.  si e' associato alla richiesta subordinata del suddetto
  difensore;
                            O S S E R V A
    Il collegio con l'ordinanza del 3 marzo 2000 ha gia' ritenuto che
  la  contestazione  riguardi  anche  le  dichiarazioni spontanee, ai
  sensi  dell'art. 350  comma  7,  e  tale  motivazione  deve  essere
  ribadita.
    La  questione  di  legittimita'  costituzionale,  sollevata dalla
  difesa  in  linea  subordinata, e' rilevante nel presente giudizio,
  posto  che  non  e'  possibile  definirlo  senza  aver  previamente
  stabilito  se  il collegio possa utilizzare quale elemento di prova
  il  contenuto  dei  verbali  di  spontanee dichiarazioni rese il 22
  aprile   1992  al  commissariato  di  Sarzana,  gia'  contestati  a
  Bernardini   Alessandro,   ex   coimputato   esaminato   ai   sensi
  dell'art. 210  c.p.p.  e  che  si  e' avvalso della facolta' di non
  rispondere alle domande.
    La  questione  di  leggittimita'  costituzionale prospetta non e'
  manifestamente infondata.
    Invero,  a  seguito  della  sentenza  della  Corte costituzionale
  n. 361  del  2  novembre  1998,  l'art. 513,  secondo comma, c.p.p.
  consente  l'applicabilita',  anche nel caso di persona esaminata ai
  sensi  dell'art. 210 c.p.p., della contestazione disciplinata per i
  testimoni dell'art. 500, secondo comma bis e quarto, c.p.p..
    Non  pare  superabile  il  tenore letterale dell'art. 500, quarto
  comma,  c.p.p.,  secondo  cui  le  dichiarazioni  utilizzate per la
  contestazione  sono  acquisite  nel fascicolo per il dibattimento e
  sono valutate come prova dei fatti in essa affermati, se sussistono
  altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'.
    Non  appare manifestamente infondata la questione di legittimita'
  costituzionale   sollevata,   posto   che   la  disciplina  di  cui
  all'art. 513  secondo  comma  c.p.p.,  cosi'  come  delineata dalla
  sentenza  della Corte costituzionale n. 361/98, appare in contrasto
  con  il dettato costituzionale di cui all'art. 111 Cost. introdotto
  dalla  legge  costituzionale n. 2/1999, da cui peraltro traspare la
  specifica  volonta'  del legislatore di porre nel nulla la sentenza
  interpretativa  di  accoglimento  della  Corte costituzionale sopra
  citata.
    Ed  invero,  la  possibilita'  -  introdotta col meccanismo delle
  contestazioni   -  di  acquisire  ed  utilizzare  contra  alios  le
  dichiarazioni   in  precedenza  rese  dalla  persona  esaminata  ex
  art. 210  c.p.p., che si sia avvalsa in dibattimento della facolta'
  di non rispondere, pare inconciliabile:
        1)  con  il  quarto comma dell'art. 111 novellato, risultando
  violato  il  principio  costituzionale  del  contraddittorio  nella
  formazione della prova e ricorrendo, peraltro, la specifica ipotesi
  di  soggetto che si e' sottratto volontariamente all'esame da parte
  dell'imputato  e  del  suo  difensore  in  relazione  alla  propria
  posizione processuale;
        2)  con  il quinto comma dell'art.  111 Cost., non ricorrendo
  nessuna  delle  ipotesi  in  cui  e' consentita la formazione della
  prova   al   fuori  del  contraddittorio  (consenso  dell'imputato,
  accertata  impossibilita'  di  natura  oggettiva,  provata condotta
  illecita).