ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

    nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 118 del
codice   di  procedura  civile,  promosso  con  ordinanza  emessa  il
13 ottobre  1999  dal  giudice  istruttore  presso  il  tribunale  di
Spoleto,  nel procedimento civile La Rosa Paolo e Angelini Rota Serra
Carlo  e  altri,  iscritta  al  n. 33  del  registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 8 - prima
serie speciale - dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito,  nella  camera  di  consiglio  del  27 settembre  2000, il
giudice relatore Francesco Guizzi.
    Ritenuto  che nel corso di un giudizio civile per il risarcimento
dei  danni,  che,  secondo  la  prospettazione dell'attore, sarebbero
conseguiti  a  una divisione effettuata in pregiudizio dell'erede, il
giudice  istruttore  presso  il  tribunale di Spoleto, in funzione di
giudice  unico,  disponeva  una  consulenza  tecnica d'ufficio per la
valutazione  delle  caratteristiche e dello stato di conservazione di
un immobile oggetto della divisione, medio tempore ceduto a un terzo;
        che  il  proprietario  dell'immobile da valutare aveva negato
l'accesso in loco al consulente tecnico;
        che  in  seguito  a tale rifiuto il giudice aveva inutilmente
ordinato  al  terzo di consentire l'ispezione dell'immobile, ai sensi
dell'art. 118 del codice di procedura civile;
        che,  secondo  quanto  osserva  il rimettente, allo stato dei
fatti egli dovrebbe limitarsi ad applicare ai terzi non ottemperanti,
a  norma  del  citato  art. 118,  ultimo comma, una modestissima pena
pecuniaria, non superiore a lire diecimila;
        che   non   si  potrebbe,  peraltro,  applicare  la  sanzione
stabilita  dall'art. 650  del  codice  penale, per l'operativita' del
principio   di   specialita'   contenuto   nell'art. 9   della  legge
24 novembre 1981, n. 689, il quale renderebbe applicabile soltanto la
sanzione amministrativa contenuta nella disposizione processuale;
        che   il   rifiuto   del   terzo  di  consentire  l'ispezione
dell'immobile non era giustificato da alcuna circostanza esimente fra
quelle previste dal primo comma dell'art. 118;
        che  l'art. 118  del  codice  di  procedura civile lederebbe,
pertanto,  gli artt. 2, 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui
non   prevede  che,  in  caso  di  rifiuto  del  terzo  a  consentire
l'ispezione  di  cose  in suo possesso, il giudice non possa disporla
coattivamente;
        che,  passando  all'esame  delle  singole censure, vi sarebbe
violazione  dell'art. 24,  primo e secondo comma, della Costituzione,
perche' sarebbe precluso alla parte l'effettivo esercizio del diritto
di agire e di difendersi in giudizio;
        che  vi sarebbe, altresi', lesione dei doveri di solidarieta'
sociale,  stabiliti  dall'art. 2 della Costituzione, consentendosi al
terzo  il  rifiuto,  anche capriccioso, degli accertamenti istruttori
indispensabili;
        che,  infine,  vi  sarebbe  contrasto  con  il  principio  di
razionalita' e di pari trattamento normativo, di cui all'art. 3 della
Costituzione, considerando che puo' essere assoggettato a coazione il
teste  renitente e non il terzo che rifiuti l'ispezione della cosa in
suo possesso;
        che  la  questione  sarebbe rilevante, perche' l'accoglimento
della  domanda  richiede l'accertamento peritale del valore effettivo
dell'intero compendio;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato  e  difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per
l'inammissibilita' e, in subordine, per l'infondatezza;
        che  l'interventore eccepisce, innanzitutto, la carenza della
motivazione   circa  la  mancata  partecipazione  al  giudizio  degli
acquirenti di parte dei beni controversi;
        che,  in  particolare, non risulterebbe chiaro se il giudizio
abbia  a  oggetto  il  risarcimento  dei danni o l'annullamento della
divisione,  giacche' in quest'ultimo caso il proprietario dei beni da
ispezionare sarebbe parte del giudizio;
        che,  inoltre,  desterebbe  perplessita'  la  valutazione del
rimettente  circa  l'indispensabilita'  dell'ispezione,  perche',  in
ipotesi,  il terzo proprietario potrebbe aver modificato l'originaria
struttura dell'immobile;
        che,  nel merito, la questione sarebbe infondata, non essendo
convincente   il  parallelismo  fra  gli  obblighi  del  destinatario
dell'ordine di ispezione e quelli del testimone.
    Considerato  che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
correttamente  presuppone,  per espressa affermazione del rimettente,
il  rifiuto  di  eseguire  l'ordine  del  giudice  (art. 118, primo e
secondo comma, del codice di procedura civile);
        che,  tuttavia,  non  essendo  dato  conoscere  dall'atto  di
promovimento  del  giudizio  incidentale  il contenuto dell'ordinanza
d'ispezione,  l'oggetto,  le  ragioni  poste  a  base  di  essa  e le
modalita' di esecuzione (art. 258 del codice di procedura civile), si
palesa una evidente carenza di motivazione in ordine alla rilevanza;
        che, pertanto, la questione di legittimita' costituzionale va
dichiarata manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.