ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato sorto a seguito della delibera del 10 novembre 1999 della Camera dei deputati relativa alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Agostino Cordova, promosso dal tribunale di Roma - IX sezione penale, con ordinanza datata 2 maggio 2000, depositata nella cancelleria della Corte il 1o giugno 2000 ed iscritta al n. 158 del registro ammissibilita' conflitti. Udito nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice relatore Cesare Mirabelli. Ritenuto che, con ordinanza datata 2 maggio 2000 e depositata nella cancelleria della Corte il 1o giugno 2000, il tribunale di Roma, IX sezione penale, investito di un procedimento penale con l'imputazione di diffamazione a carico del deputato Vittorio Sgarbi, ha sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati in relazione alla deliberazione con la quale l'assemblea, nella seduta del 10 novembre 1999 (documento IV-quater n. 85), ha dichiarato che i fatti per i quali era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione); che il tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di insindacabilita' riguarderebbe dichiarazioni per le quali non vi sarebbe il necessario nesso con la funzione parlamentare e menomerebbe, quindi, la sfera di attribuzioni dell'autorita' giudiziaria investita del giudizio. Considerato che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente se il ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra le parti, se sussistono i requisiti soggettivo ed oggettivo di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni definitiva decisione anche in ordine all'ammissibilita' (art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87); che, quanto al requisito soggettivo, il tribunale di Roma e' legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente, per il procedimento del quale e' investito, la volonta' del potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita; che, parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la dichiarazione di insindacabilita' delle opinioni espresse da un proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere che rappresenta; che, per quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto, il tribunale ricorrente denuncia la lesione della propria sfera di attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della deliberazione, che ritiene illegittima, con la quale la Camera dei deputati ha qualificato le dichiarazioni del parlamentare, per le quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione); che, pertanto, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza della Corte.