ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della delibera del 10 novembre 1999 della Camera dei
deputati  relativa  alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal
deputato  Vittorio  Sgarbi  nei confronti del dott. Agostino Cordova,
promosso  dal  tribunale  di  Roma - IX sezione penale, con ordinanza
datata  2 maggio  2000,  depositata  nella cancelleria della Corte il
1o giugno  2000  ed  iscritta  al  n. 158 del registro ammissibilita'
conflitti.
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  datata 2 maggio 2000 e depositata
nella  cancelleria  della  Corte  il  1o giugno 2000, il tribunale di
Roma,  IX  sezione  penale,  investito  di un procedimento penale con
l'imputazione  di diffamazione a carico del deputato Vittorio Sgarbi,
ha  sollevato  conflitto  di  attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti  della  Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
con   la   quale  l'assemblea,  nella  seduta  del  10 novembre  1999
(documento  IV-quater  n. 85),  ha dichiarato che i fatti per i quali
era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto
tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
        che  il  tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'  riguarderebbe  dichiarazioni  per  le  quali non vi
sarebbe   il   necessario   nesso  con  la  funzione  parlamentare  e
menomerebbe,   quindi,   la   sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del giudizio.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto al requisito soggettivo, il tribunale di Roma e'
legittimato a sollevare il conflitto, essendo competente a dichiarare
definitivamente,  per  il  procedimento  del  quale  e' investito, la
volonta'  del  potere cui appartiene, in ragione dell'esercizio delle
funzioni   giurisdizionali   svolte   in  posizione  di  indipendenza
costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la Camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  tribunale  ricorrente  denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la quale la Camera dei
deputati  ha  qualificato  le  dichiarazioni del parlamentare, per le
quali era in corso il giudizio, come insindacabili in quanto comprese
nell'esercizio  delle  funzioni  parlamentari  (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.