ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 223 del decreto
legislativo  19 febbraio  1998, n.51 (Norme in materia di istituzione
del  giudice  unico di primo grado), promossi con ordinanze emesse il
13 aprile  2000  dalla  Corte  di  assise  di Novara nel procedimento
penale  a  carico  di Branca Domenico, iscritta al n.383 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 28,  1a  serie  speciale,  dell'anno  2000, e il 4 aprile 2000 dal
tribunale  di  Novara  nel  procedimento penale a carico di Gavinelli
Paolo  ed  altro,  iscritta  al  n. 384 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 28 settembre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che,  con  ordinanze di analogo tenore, il tribunale di
Novara  e la Corte d'assise di Novara - rispettivamente con ordinanze
del  4 aprile  2000  e  del  13 aprile  2000  -  hanno  sollevato, in
riferimento  all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita'
costituzionale  dell'art. 223  del  decreto  legislativo  19 febbraio
1998,  n. 51  (Norme  in  materia di istituzione del giudice unico di
primo  grado)  come  modificato  dall'art. 56 della legge 16 dicembre
1999,  n. 479,  nella  parte  in  cui  non prevede che quanto in esso
disposto  si  applichi  ai  giudizi  in corso alla data del 2 gennaio
2000;
        che,  ad  avviso dei rimettenti, la norma denunziata consente
l'accesso  al rito abbreviato in forza del duplice presupposto che la
richiesta  sia  formulata nei giudizi in corso alla data di efficacia
del  decreto legislativo n. 51 del 1998 (e cioe' 2 giugno 1999) e che
il relativo giudizio de quo al momento della richiesta non sia ancora
pervenuto alla fase dell'istruttoria dibattimentale;
        che,  peraltro,  in esito alla novella introdotta dalla legge
16 dicembre  1999, n. 479 possono accedere al rito abbreviato - nelle
forme  del  tutto  analoghe a quelle previste dalla norma transitoria
citata  -  tutti gli imputati il cui procedimento versa nella fase di
udienza preliminare successivamente alla data di vigenza della citata
legge (e cioe' 2 gennaio 2000);
        che  pertanto,  ad  avviso dei rimettenti, la circostanza che
resti  preclusa la possibilita' di richiedere il giudizio abbreviato,
ai  sensi  della  disciplina  transitoria,  per tutti quegli imputati
rinviati  a giudizio in periodo compreso fra la data di efficacia del
decreto  legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (2 giugno 1999) e quella
di  entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479 violerebbe
il parametro costituzionale di eguaglianza, precludendo agli imputati
predetti  la  possibilita'  di  accesso al rito, che, nella sua nuova
configurazione,   si  palesa maggiormente  favorevole  rispetto  alla
disciplina antecedente, unica, per essi, accessibile;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
    Considerato  che  la  legge  5 giugno 2000 n. 144 (conversione in
legge,  con  modificazioni,  del  d.l.  7 aprile 2000 n. 82, recante:
"Modificazioni  alla  disciplina  dei  termini  di custodia cautelare
nella   fase   del   giudizio  abbreviato")  ha  apportato  sensibili
innovazioni  al  quadro  normativo  di  riferimento  della  questione
sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti ai giudici
rimettenti,  perche'  verifichino  se  la  questione  sollevata possa
ritenersi tuttora rilevante nei giudizi a quibus.