ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 65, secondo
comma,  del  d.P.R.  29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza emessa
il  23 aprile  1996  dal  pretore  di  Padova nel procedimento civile
vertente  tra  Past  Bar  s.a.s. di Minchio Lucia & C. ed il Servizio
riscossione  tributi Concessionario di Padova, iscritta al n. 134 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 11, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio  del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che,  con ordinanza emessa il 23 aprile 1996 (pervenuta
il  23 febbraio 1999), il pretore di Padova ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 65, secondo comma, del d.P.R.
29 settembre  1973,  n. 602  (Disposizioni  sulla  riscossione  delle
imposte  sul  reddito),  il quale prevede che l'ufficiale esattoriale
deve  astenersi  dal pignoramento o desistere dal procedimento quando
sia  dimostrato,  mediante esibizione di atto pubblico o di scrittura
privata  autenticata di data anteriore a quella di consegna del ruolo
all'esattore,  che i beni appartengono a persone diverse dal debitore
o dai suoi familiari;
        che  la  questione  di  legittimita'  costituzionale e' stata
sollevata  nel  corso  di  un  giudizio  di opposizione di terzo alla
espropriazione  di  beni  mobili  di un'azienda ceduta, nel corso del
quale  il  cessionario  assumeva  che i beni oggetto del pignoramento
erano  stati  acquistati  dopo  che  l'azienda  era  stata ceduta dal
contribuente, poi sottoposto ad esecuzione esattoriale;
        che,  ad  avviso  del  giudice rimettente, i limiti stabiliti
dalla  disposizione denunciata per dimostrare tale acquisto sarebbero
in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, essendo illogico che il
cedente  soddisfi  la  propria  obbligazione  tributaria  con beni di
terzi, mentre per altro verso sarebbe ingiustificata la disparita' di
trattamento a seconda che essi possano dimostrare l'acquisto con atto
pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  o, invece, soltanto con
scrittura  privata  di  data  certa;  sarebbero, inoltre, violati gli
artt. 24,  primo  comma,  e  42  della  Costituzione, perche' sarebbe
preclusa  al  terzo la possibilita' di agire in giudizio a tutela del
proprio  diritto  di  proprieta',  sacrificato  da esecuzioni forzate
pubblicistiche   alle   quali  non  sarebbe  possibile  sottrarsi,  e
l'art. 111  della Costituzione, perche' la prova della proprieta' del
bene   non   potrebbe   formarsi  secondo  il  principio  del  libero
convincimento del giudice;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  per  sostenere  la  manifesta infondatezza della questione di
legittimita' costituzionale.
    Considerato che l'art. 65, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre
1973,  n. 602  -  denunciato  dal pretore di Padova nel testo vigente
anteriormente  alle modifiche introdotte, prima, dal d.l. 31 dicembre
1996,  n. 669 e, successivamente, dal decreto legislativo 26 febbraio
1999,  n. 46 - riguarda la individuazione dei beni mobili pignorabili
nell'espropriazione  forzata  alla  quale  procede  l'esattore  delle
imposte;
        che  la  espropriazione  dei  beni  mobili  e  delle merci di
aziende  cedute  e'  invece  disciplinata  dall'art. 66  delle stesse
"Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", in vigore
quando   e'   stato   sollevato   il   dubbio  di  costituzionalita';
disposizione,  questa,  che  regolamenta specificamente l'ambito ed i
limiti  nei  quali  e'  possibile  procedere al pignoramento dei beni
mobili e delle merci;
        che l'ordinanza di rimessione non motiva se, tenendo conto di
questa  disposizione  ed  eventualmente facendo applicazione di essa,
sussistano  e  permangano  i  dubbi  di  legittimita'  costituzionale
relativi   alla   situazione   del  cessionario  di  azienda  per  le
obbligazioni   tributarie   del   cedente;   sicche',  difettando  la
motivazione  sulla  rilevanza,  la  questione  deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.