ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 3 della legge
19 febbraio   1981,   n. 27   (Provvidenze   per   il   personale  di
magistratura)  e  degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni  relative  al  trattamento  economico  dei magistrati),
promosso  con  ordinanza  emessa il 17 dicembre 1998 dal Tribunale di
Venezia  nel procedimento civile Bortoluzzi Andrea ed altri contro il
Ministero  di  grazia  e  giustizia,  iscritta al n. 354 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  l'atto  di  costituzione  di  Bortoluzzi  Andrea  ed altri
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri;
    Udito  nella  camera  di  consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  tribunale  di Venezia, con ordinanza emessa il
17 dicembre  1998,  ha  sollevato,  in  riferimento agli artt. 3 e 97
della   Costituzione,   questione   di   legittimita'  costituzionale
dell'art. 3  della  legge 19 febbraio 1981, n. 27 (Provvidenze per il
personale  di  magistratura) e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto
1984,  n. 425  (Disposizioni  relative  al  trattamento economico dei
magistrati) nella parte in cui non comprendono i vice pretori onorari
tra  i  beneficiari dell'indennita' di funzione giudiziaria istituita
per  i  magistrati  ordinari  e  successivamente  estesa a favore dei
magistrati  amministrativi,  contabili  e  militari  e degli avvocati
dello Stato;
        che  il tribunale rimettente premette che alcuni vice pretori
onorari  della  pretura  circondariale  di  Venezia  hanno  convenuto
davanti  al  pretore in funzione di giudice del lavoro il Ministro di
grazia  e  giustizia  per  ottenere l'accertamento del loro diritto a
percepire l'indennita' di cui all'art. 3 della legge n. 27 del 1981 e
che il giudice di primo grado ha respinto la domanda;
        che  il  giudice a quo davanti al quale e' stata appellata la
sentenza   di   primo  grado,  ritiene  di  non  poter  adottare  una
interpretazione  analogica  e  conforme a Costituzione delle norme in
questione,  dal  momento  che  l'indennita' di funzione - istituita a
favore  dei  soli  magistrati  ordinari,  quindi  estesa  alle  altre
magistrature   in   forza   del   comune   presupposto  rappresentato
dall'esercizio  di un'attivita' professionale - e' disciplinata in un
contesto normativo incompatibile con un'attivita' onoraria;
        che,  secondo  il  collegio  rimettente, una visione unitaria
della   funzione   giurisdizionale,   collegata  al  principio  della
sottoposizione  del  giudice solo alla legge, non giustificherebbe un
diverso   trattamento,  riguardo  alla  indennita'  giudiziaria,  dei
magistrati   onorari  rispetto  a  quelli  ordinari,  amministrativi,
contabili   e   militari  e  l'esclusione  dei  primi  determinerebbe
violazione dell'art. 3 Cost;
        che  ad  avviso  del  rimettente disparita' di trattamento vi
sarebbe  anche  tra i vice pretori onorari e i giudici popolari delle
corti  di assise e i componenti privati dei tribunali per i minorenni
i  quali  godono  dell'indennita'  in  questione sia pure in forza di
specifici provvedimenti legislativi;
        che,  sempre  secondo il tribunale di Venezia, nel differente
tipo  di  attivita' svolta dalle diverse categorie di giudici onorari
non   potrebbe   essere   individuata  la  ragione  della  denunciata
disparita'  di  trattamento,  essendo  pacifico  che  i  vice pretori
incontrano  nello  svolgimento  dei  loro  compiti  oneri  uguali, se
non maggiori,  di  quelli  dei magistrati onorari cui l'indennita' e'
stata riconosciuta;
        che  il  giudice  rimettente  ritiene  infine  che la mancata
previsione  di  un  adeguato  trattamento economico a favore dei vice
pretori  onorari  minerebbe il buon andamento e l'imparzialita' della
amministrazione   della   giustizia,   con   conseguente   violazione
dell'art. 97 Cost;
        che  si  sono  costituiti  davanti  alla Corte alcuni fra gli
attori  del  giudizio  a quo chiedendo che venga accolta la questione
sollevata  dal  tribunale  di  Venezia o, in subordine, che la stessa
venga   dichiarata   non  fondata  in  base  ad  una  interpretazione
adeguatrice delle norme impugnate;
        che,  secondo  le  parti  private,  mettendo  a  confronto la
posizione  dei vice pretori onorari con quella degli altri magistrati
non professionali cui l'indennita' giudiziaria e' stata riconosciuta,
e  segnatamente  i  giudici  popolari  delle  corti  di  assise  e  i
componenti  privati  dei tribunali minorili, vi sarebbe la violazione
del principio di eguaglianza;
        che,  sempre  secondo  gli  appellanti  nel  giudizio  a  quo
sussisterebbe  anche  la  denunciata  violazione  dell'art. 97 Cost.,
stante l'esiguita' dei compensi previsti per i vice pretori onorari;
        che  le parti private, in via subordinata, hanno chiesto alla
Corte  di accogliere una "lettura alternativa" delle norme impugnate,
con   conseguente   declaratoria   di  infondatezza  della  questione
sollevata dal tribunale di Venezia, cio' che consentirebbe al giudice
a   quo  di  accogliere  la  domanda  riconoscendo  agli  interessati
l'indennita' richiesta;
        che  le  parti private affermano che il vice pretore onorario
e' un magistrato ordinario appartenente all'ordine giudiziario e che,
anche  alla  luce  degli artt. 101, 102, 106 e 107 Cost., allo stesso
dovrebbe  di  conseguenza  essere  riconosciuta in via interpretativa
l'indennita' giudiziaria;
        che,  infine,  ad  avviso delle parti private l'indennita' in
questione  sarebbe  del  tutto  svincolata  dalla  percezione  di uno
stipendio, dal momento che essa e' esplicitamente esclusa dalla legge
nei  periodi  di  congedo  straordinario,  aspettativa  per qualsiasi
causa,  assenza obbligatoria o facoltativa per gravidanza e puerperio
e sospensione dal servizio per qualsiasi causa;
        che  e'  intervenuto  nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio   dei  Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura
generale   dello   Stato,   chiedendo   alla   Corte   di  dichiarare
inammissibile o infondata la questione;
        che  le  parti private hanno depositato, in prossimita' della
data fissata per la camera di consiglio, una memoria difensiva con la
quale,  considerata l'ordinanza di questa Corte n. 272 del 1999 - con
la quale e' stata dichiarata la manifesta infondatezza di una analoga
questione   sollevata   dal   pretore  di  Siena  relativamente  alla
esclusione  dal  beneficio economico dei componenti delle commissioni
tributarie  - hanno rilevato come la posizione delle due categorie di
giudici  onorari sia intrinsecamente diversa, dovendo quella dei vice
pretori   onorari   essere  raffrontata,  ai  fini  del  giudizio  di
eguaglianza,  con  quella  degli  appartenenti all'ordine giudiziario
ordinario.
    Considerato che il tribunale di Venezia dubita della legittimita'
costituzionale   dell'art. 3  della  legge  19 febbraio  1981,  n. 27
(Provvidenze  per  il personale di magistratura) - che ha istituito a
favore   dei   magistrati   ordinari   una  speciale  indennita'  non
pensionabile  - e degli artt. 1 e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425
(Disposizioni relative al trattamento economico dei magistrati) - che
ha  esteso  tale  indennita' a favore dei magistrati del Consiglio di
Stato,  della Corte dei conti, dei tribunali amministrativi regionali
e degli avvocati e procuratori dello Stato - nella parte in cui detta
indennita'  non  e' stata riconosciuta anche ai vice pretori onorari,
per   violazione  dell'art. 3,  primo  comma,  e  dell'art. 97  della
Costituzione;
        che,  come  questa  Corte  ha  piu'  volte  affermato  - cfr.
ordinanze  nn. 379,  515  e  594  del 1989, ordinanza n. 57 del 1990,
ordinanza  n. 272 del 1999 - la posizione dei magistrati che svolgono
professionalmente  e  in  via  esclusiva  funzioni  giurisdizionali e
quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini
della  valutazione  della  lesione  del  principio di eguaglianza, in
quanto  per  i  secondi  il compenso e' previsto per un'attivita' che
essi  (come  riconosce lo stesso tribunale rimettente) non esercitano
professionalmente  ma, di regola, in aggiunta ad altre attivita', per
cui  non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento
economico,  sia  pure  per  la  sola  indennita'  giudiziaria, di cui
beneficiano i primi;
        che  ugualmente  nessun  raffronto,  ai  fini del prospettato
giudizio  di  eguaglianza,  puo'  essere fatto tra le posizioni delle
varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e
in  diversi  uffici  funzioni  giurisdizionali,  trattandosi  di  una
pluralita'  di  situazioni,  differenti  tra  loro,  per  le quali il
legislatore nella sua discrezionalita' ben puo' stabilire trattamenti
economici differenziati;
        che,  come  questa Corte ha gia' affermato, non rientra nelle
sue funzioni ma nella discrezionalita' del legislatore stabilire se e
quale indennita' sia dovuta ai funzionari onorari per l'opera da essi
prestata (cfr. l'ordinanza n. 377 del 1987);
        che  dalla  situazione  denunciata  -  in  particolare  dalla
pretesa inadeguatezza del compenso attribuito ai vice pretori onorari
-    nessuna   lesione   puo'   derivare   al   buon   andamento   ed
all'imparzialita' dell'amministrazione della giustizia;
        che  pertanto  la questione di legittimita' costituzionale e'
manifestamente infondata sotto ogni profilo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.