Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia in Roma, via dei Portoghesi n. 12; Contro Regione Liguria, in persona del Presidente della giunta regionale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della delibera legislativa: "Modifiche alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 e successive modifiche e integrazioni e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio", approvata dal Consiglio regionale della Liguria, riapprovata a maggioranza assoluta dal medesimo Consiglio nella seduta del 10 ottobre 2000 e comunicata il 12 ottobre successivo. 1. - La delibera legislativa della Regione Liguria, recante modifiche e integrazioni alla legge regionale 22 febbraio 1995 n. 12 - relativa al riordino delle aree protette - e individuazione di ulteriori forme di tutela del territorio, approvata dal Consiglio regionale l'11 agosto 2000, e' stata oggetto di rinvio governativo deliberato l'8 settembre 2000 del seguente tenore letterale: a) l'art. 1, comma 3 laddove crea una classificazione di area protetta denominata "paesaggio protetto" (sostituendo quello di "parco regionale paesistico-rurale" utilizzata nel precedente provvedimento legislativo, respinto dal Governo) non trova alcun riscontro nella vigente normativa statale in materia, ponendosi in contrasto sia con l'art. 2 della legge quadro sulle aree protette (394/1991) che individua specificamente la classificazione delle aree naturali protette e con l'art. 12 che esplicitamente indica la zonizzazione compresa dal Piano del parco, sia con il d.lgs. n. 490/1999, in quanto non prevede alcun tipo di tutela ambientale e paesaggistica; b) l'art. 1 comma 4 laddove stabilisce che il Piano del parco possa prevedere una nuova diversa perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto vincolando, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa, contrasta con gli artt. 22 e seguenti della legge n. 394/1991 che prescrive invece che il Piano del parco abbia valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisca i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello (in particolare, art. 25 comma 2 legge cit.); c) l'art. 1, comma 7 laddove prevede che nelle aree classificate paesaggio protetto si applicano le norme di cui all'art. 42 e 47 comma 3 della legge regionale n. 12/1995 che non prevedono ne' limitazioni generali alla caccia ne' le limitazioni previste dall'istituto delle aree contigue e' in contrasto con l'art. 22, comma 6 della legge n. 394/1991. A tal fine si precisa che la mancanza esplicita di ogni rferimento al divieto di caccia all'interno dell'area protetta e anche alla istituzione o presenza di aree contigue se finalizzate a consentire l'attivita' venatoria all'interno dell'area protetta risulta in violazione della normativa statale (legge n. 157/1992), cosi' come recentemente ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza 20/2000. Il Governo ha osservato infine che, riguardo all'art. 2, comma 1 lett. a), la previsione di incentivazione delle attivita' e degli interventi non puo' essere comunque rispettosa delle finalita' di salvaguardia e tutela delle leggi nazionali (decreto legislativo n. 490/1999 e legge n. 394/1991)". Il Consiglio ha riapprovato a maggioranza assoluta la deliberazione legislativa nel testo originario non tenendo conto del rilievo governativo. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, la cui relazione e' allegata al verbale, nella seduta del 18 ottobre 2000 ha deliberato la impugnazione della delibera legislativa ligure. 2. - E' da rilevare, sul piano storico, che la delibera legislativa impugnata risulta dalla separazione di una unica delibera legislativa approvata il 18 luglio 2000, rinviata dal Governo ed abbandonata dal Consiglio regionale dividendola in due progetti di legge. Testimonianza di cio' si ha nella previsione di cui all'art. 1, comma 1 della legge in esame, ove espressamente si richiama la delibera legislativa approvata nella seduta dell'11 agosto 2000. La separazione dell'unica delibera legislativa di modifica della legge regionale quadro in materia di aree protette, che necessariamente deve omogenizzarsi con la legge 394/1991, che costituisce il termine obbligato di riferimento, ai sensi dell'art. 117, primo comma della Costituzione, della normativa regionale, rende difficile la ricostruzione della esatta valenza della modifica deliberata sulla permanente conformita' della legge quadro regionale ai principi fondamentali dettati dalla legge nazionale sulle aree protette. Senonche' la impugnazione anche della delibera legislativa approvata nella seduta dell'11 agosto 2000, permettera' alla Corte di apprezzare nella sua globale valenza la illegittimita' costituzionale, anche sotto il profilo dell'art. 9 Costituzione, dell'assetto normativo regionale in materia di tutela del territorio che discende dalle modifiche apportatevi con le due delibere legislative. Conclusivamente, le delibere legislative concretano un sovvertimento degli equilibri tra potesta' legislativa statale e potesta' legislativa regionale in materia estremamente delicata, in quanto concerne la protezione ambientale, interesse preminente della intera collettivita'. 3. - La integrazione del comma 1, dell'art. 3 della delibera legislativa, dopo la parola "destinazioni" con il riferimento alla norma quadro della legge 6 dicembre 1991, n. 394 costituisce riconoscimento della correttezza del riferimento alla norma interposta, che in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione e nel rispetto degli accordi internazionali, detta i principi fondamentali per la istituzione e la gestione delle aree protette, al fine di garantire e di promuovere, in forma coordinata, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale del Paese. La creazione, in sede di normativa regionale, di una categoria di area tutelata denominata "paesaggio protetto" (in sostituzione di quella di "parco regionale paesistico rurale" utilizzato nella delibera legislativa approvata il 18 agosto 2000, rinviata dal Governo) si pone in contrasto con l'art. 2 (Classificazione delle aree naturali protette) e con l'art. 12 (Piano per il parco) della legge quadro 394/1991 sottraendo una parte del territorio, che oggettivamente presenta le caratteristiche che meritano la protezione ambientale, alla protezione medesima. L'arbitrarieta' di una tale frammentazione, che risulta evidente dalla collocazione della disposizione nell'articolo di legge che classifica le aree protette regionali (art. 3), e quindi la sua illegittimita' per violazione della norma interposta e' evidente. Le aree che rientrano nella categoria del "paesaggio protetto" hanno la connotazione del pregio ambientale, e quindi gia' ricadono nelle "aree protette" di cui al primo comma, e di "testimonianza di civilta' quale equilibrata iterazione tra natura e attivita' umane tradizionali". Tale precisazione del primo termine serve a dare una dignita' alla volonta' legislativa che e' enunciata nella rubrica ("altre forme di tutela del territorio"), ma e' solo una operazione di cosmesi legislativa perche' sostanzialmente il requisito costituisce un eco della finalita' della tutela delle aree specificata nel comma 3, lettera b) dell'art. 1 della legge 394/1991, e conferma la volonta' elusiva della legge quadro, e quindi la violazione delle norme costituzionali e degli accordi internazionali dei quali essa e' attuazione. Il riferimento alle linee guida per le categorie di gestione delle aree protette elaborate dall'IUCN - The world conservation union - e strumentale alla operazione di elusione delle prescrizioni di salvaguardia e promozione contenute nella legge 394/1991. Tali linee-guida costituiscono strumento di armonizzazione non vincolante per la gestione delle aree protette e, quindi, nonostante la loro giuridicizzazione con la disposizione in rassegna attraverso il meccanismo del rinvio ricettizio (tra l'altro formulato in modo scorretto in quanto manca il riferimento al necessario elemento cronologico identificante), non possono valere a costituire parametro di riferimento del livello di tutela ambientale e paesaggistica - che sarebbe proprio delle aree protette, dalle quali le aree in discorso sono normativamente differenziate - del quale e' stata contestata l'assenza (con il riferimento nella motivazione del rinvio della delibera legislativa al decreto legislativo 490/1999) quale ulteriore elemento di illegittimita' della delibera legislativa in esame. Non vi e', conclusivamente, una elevazione della soglia di tutela ambientale, ma invece un abbassamento per illegittima sottrazione alla normativa di tutela di aree che per la loro conformazione rientravano nella previsione del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 12/1995. Ma vi e' di piu'. L'art. 1, comma 3, della delibera legislativa in esame, che introduce il comma 6-bis dell'art. 47, attribuisce all'elenco ufficiale delle aree protette un potere sostanziale di deroga ai principi fissati dal titolo III della legge 394/1991 riconoscendo a tale atto amministrativo una valenza discriminatoria idonea ad escludere dal regime di protezione aree gia' classificate "parco naturale" in base alla precedente legge. Ne' rileva che tale previsione sia dichiarata transitoria, posto che la indeterminatezza dell'efficacia della norma e' di per se' elemento di elusione del regime protettivo gia' riconosciuto a tali aree, in particolare per quanto riguarda la caccia. 4. - L'effetto elusivo del divieto di esercizio dell'attivita' venatoria nelle aree protette (sancito dalla legge n. 394/1991 nonche' dalla legge n. 157/1992 - che costituisce attuazione delle direttive 79/409/Cee, 85/411/Cee, 91/244/Cee e delle Convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979 - e' particolarmente evidente in varie disposizioni della delibera legislativa in esame. L' art. 1, comma 7 dispone che nelle aree classificate "paesaggio protetto" si applicano le norme di cui all'art. 42 e 47 comma 3 della legge regionale n. 12/1995 che non prevedono ne' limitazioni generali alla caccia, ne' le limitazioni previste dall'istituto delle aree contigue. La mancanza esplicita di ogni riferimento al divieto di caccia all'interno di tutta l'area protetta e anche alla istituzione o presenza di aree contigue se finalizzata a consentire l'attivita' venatoria all'interno delle aree protette risulta in violazione della normativa statale (legge 157/1992). Il ritaglio nell'ambito dellle aree che posseggono i requisiti di legge per la classificazione quali "aree protette" di una categoria denominata altrimenti per sottrarla alla disciplina quadro costituisce una evidente operazione illegittima, in quanto la definizione legislativa della categoria rappresenta il riconoscimento di una realta' fattuale tutelata direttamente dalla costituzione e dalle convenzioni internazionali e dalla normativa comunitaria in materia ambientale. Se la delibera legislativa ligure superasse il vaglio del giudizio di costituzionalita' con ogni probabilita' si aprirebbe un procedimento di infrazione per violazione dell'art. 10 del Trattato C.E. A tanto puo' aggiungersi, per la ricostruzione della operazione elusiva delle norme di protezione ambientale e della fauna, un riferimento alla nuova formulazione del comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 12/1995 che stabilisce che i parchi naturali regionali di Monte Marcello Magra, Portofino, Aveto, Antola e Beigua sono classificati "Parco naturale regionale" ad ogni effetto a decorrere dal 1o luglio 2001 e fino alla approvazione dei relativi piani. Con il che' e' evidente che tali aree, di interesse paesaggistico eccezionalmente rilevante, gia' peraltro classificate parchi regionali, si trovano ad essere private di qualsiasi tutela ambientale con una sorta di "congelamento" per un tempo allo stato non determinabile posto che, a decorrere dal 1o luglio 2001, sara' l'approvazione dei relativi piani, la cui data non e' prevista, a rendere operante una tutela ambientale di cui tali zone sono invece gia' ora provviste. La finalizzazione della norma all'uso illegittimo del territorio, e in particolare allo scopo di consentire l'attivita' venatoria nelle aree protette (per la loro conformazione naturale) appare evidente. L'ipotesi sembra, dunque, del tutto analoga a quella considerata nella sentenza n. 20/2000. 5. - L'art. 1, comma 4, della delibera impugnata stravolge la gerarchia delle fonti in materia di disciplina urbanistica del territorio, come prevista nella legge n. 394/1991 in funzione della realizzazione della disposta salvaguardia delle aree protette. La disposizione stabilisce che il Piano del parco puo' prevedere una nuova perimetrazione del parco naturale regionale e del paesaggio protetto (si valuti la previsione con riferimento alla nuova formulazione del comma 6 dell'art. 47 della legge regionale n. 12/1995 per coglierne l'effetto dirompente), vincolando, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa. La disposizione contrasta con gli articoli 22 e seguenti della legge n. 394/1991 che prescrivono, invece, che il piano del parco abbia valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisca i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello (in particolare, art. 25 comma 2).