ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei   giudizi   di   legittimita'  costituzionale  dell'art. 1  legge
30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del  patrocinio a spese dello
Stato  per  i  non  abbienti), in riferimento agli artt. 317 bis 333,
330,  336  del  codice  civile,  promossi  con  ordinanze  emesse  il
22 ottobre  1999  dalla Corte di appello sezione minorenni di Venezia
sul  ricorso  proposto  da  Dei  Rossi  Laura,  iscritta al n. 28 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  n. 8,  1a serie speciale, dell'anno 2000, e il 22 ottobre
1999  dalla Corte di appello sezione minorenni di Venezia sul ricorso
proposto da Dei Rossi Laura, iscritta al n. 29 del registro ordinanze
2000  e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  la  Corte  di  appello  di Venezia - sezione per i
minorenni  -,  con  ordinanza  emessa  in  data  22 ottobre  1999, ha
sollevato  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della
legge  30 luglio  1990,  n. 217  (Istituzione  del patrocinio a spese
dello  Stato  per  i non abbienti), nella parte in cui non prevede il
patrocinio  a  spese  dello Stato nei procedimenti civili di cui agli
artt. 317  bis 330, 333 e 336 del codice civile, per violazione degli
artt. 3 e 24 della Costituzione;
        che  il  giudice  a  quo  e'  investito della decisione di un
ricorso  col  quale un avvocato - che aveva prestato la propria opera
professionale a favore di una parte ammessa al gratuito patrocinio in
un procedimento camerale relativo all'affidamento della figlia minore
-  ha impugnato il provvedimento col quale era stata rigettata la sua
richiesta di liquidazione dei compensi;
        che  nel  giudizio  a  quo  la  parte ricorrente ha sollevato
questione  di  legittimita'  costituzionale  delle  norme  del  regio
decreto  30 dicembre  1923,  n. 3282 (Approvazione del testo di legge
sul gratuito patrocinio) e dell'art. 9 del regio decreto 20 settembre
1934,   n. 1579   (Norme   di  attuazione  e  transitorie  del  regio
decreto-legge   20 luglio  1934,  n. 1404  sulla  istituzione  e  sul
funzionamento  del  tribunale per i minorenni) nella parte in cui non
prevedono  l'ammissione  al  patrocinio  a  spese  dello  Stato nelle
procedure civili attinenti all'esercizio della potesta' dei genitori;
        che  la  Corte  di  Venezia  -  nell'accogliere sotto diverso
profilo  l'eccezione di parte - osserva che ai procedimenti civili di
competenza  del  tribunale  per  i minorenni si applica, in forza del
richiamo  operato  dagli artt. 9 del regio decreto n. 1579 del 1934 e
32  del  regio  decreto-legge  20 luglio 1934, n. 1404 (Istituzione e
funzionamento  del  tribunale  per  i  minorenni),  la disciplina sul
gratuito patrocinio di cui al regio decreto n. 3282 del 1923;
        che  la  Corte  rimettente,  rilevato che la legge n. 217 del
1990  non disciplina i procedimenti di giurisdizione volontaria e, in
particolare,  quelli  relativi alla potesta' dei genitori, esclude di
potere  ricorrere ad una interpretazione analogica della disposizione
impugnata,  considerato  che, in materia di famiglia, il patrocinio a
spese   dell'erario   e'   stato  specificamente  previsto  solo  nel
procedimento   di  opposizione  alla  dichiarazione  dello  stato  di
adottabilita'  del  minore,  come  stabilito dall'art. 75 della legge
4 maggio  1983,  n. 184  (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori);
        che  il giudice a quo ritenendo che le norme del r.d. n. 3282
del  1923 siano obsolete ed in parte abrogate, osserva come l'inerzia
del  legislatore  nel  disciplinare in generale il patrocinio dei non
abbienti a spese dello Stato determini un contrasto con gli artt. 3 e
24  Cost.,  profilandosi  "una netta disparita' di trattamento ed una
palese violazione del diritto di difesa" delle parti in giudizio;
        che,   sempre   secondo   la   Corte   rimettente,  nei  casi
disciplinati  dalla  legge  n. 217  del  1990  e  nei procedimenti di
adozione  regolati  dalla  legge  n. 184  del  1983 la difesa dei non
abbienti verrebbe assicurata con la "pronta liquidazione dei compensi
ai  difensori",  mentre  nei procedimenti di giurisdizione volontaria
relativi  alla  limitazione  o  alla  decadenza  della  potesta'  dei
genitori  non  vi sarebbe "altrettanto efficace adeguata tutela", pur
trattandosi  di  ipotesi  nelle  quali assumono rilievo i diritti dei
minori  e  della famiglia in generale, cio' che configurerebbe quindi
"una evidente riduzione del diritto alla difesa";
        che  la  stessa  Corte  di appello di Venezia - sezione per i
minorenni -, ha emesso lo stesso giorno, in un distinto procedimento,
un'altra ordinanza avente identico contenuto;
        che  e'  intervenuto  in  giudizio  -  per  la sola ordinanza
iscritta  al  r.o.  n. 28  del 2000 - il Presidente del Consiglio dei
Ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'avvocatura  generale  dello
Stato,  chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata;
        che la difesa erariale, premesso che il riconoscimento o meno
al  difensore  del  diritto  alla liquidazione degli onorari a carico
dello  Stato  non  inciderebbe  apprezzabilmente sulla qualita' della
difesa  svolta,  osserva  che  la  questione  sollevata  non  avrebbe
rilevanza  nel  giudizio  a  quo che non e' il procedimento nel quale
sarebbe  avvenuta  la  pretesa  lesione  del  diritto di difesa della
parte,  ma  e'  l'apposita  procedura  prevista  dalla  legge  per la
liquidazione delle spettanze del difensore;
        che,  rileva  ancora  l'avvocatura,  l'ambito di applicazione
della  norma  censurata  e'  delimitato espressamente ai procedimenti
penali  ed  a quelli civili ad essi connessi, restando quindi esclusa
un'amplissima fascia di procedimenti civili riguardanti diritti della
persona  e  altre  situazioni  soggettive di primario rilievo, la cui
tutela  resta  comunque  assicurata dal patrocinio gratuito di cui al
regio  decreto  n. 3282 del 1923, secondo un sistema che presenta una
generale  coerenza,  non contraddetta da singole deroghe previste per
casi specifici.
    Considerato  che  le  due  ordinanze di rimessione della Corte di
appello  di  Venezia  sollevano  questioni  identiche e vanno percio'
trattate congiuntamente;
        che   il   giudice   rimettente   dubita  della  legittimita'
costituzionale   dell'art. 1   della  legge  30 luglio  1990,  n. 217
(Istituzione  del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti),
nella  parte in cui non prevede l'ammissione delle parti non abbienti
al  patrocinio  a  spese  dello  Stato  nelle procedure di volontaria
giurisdizione  di  cui agli artt. 317 bis 330, 333 e 336, dal momento
che  la  norma impugnata determinerebbe una disparita' di trattamento
fra  le  parti  di  dette  procedure  ed i soggetti ammessi, in altri
procedimenti, al beneficio e limiterebbe l'esercizio del loro diritto
di  difesa in giudizio, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24
della Costituzione;
    che  la questione sollevata e' del tutto irrilevante nel giudizio
a quo posto che, come risulta dalle stesse ordinanze di rimessione, i
giudizi   nei   quali   il   difensore   ha  prestato  la  sua  opera
professionale,  garantendo  la difesa della parte ammessa al gratuito
patrocinio, hanno gia' avuto svolgimento e che la Corte di appello e'
chiamata  a  pronunciarsi  solo  sulla  liquidazione del suo compenso
(cfr. ordinanza n. 355 del 2000);
        che  peraltro  anche  nelle  procedure  camerali  riguardanti
l'affidamento  dei  minori  il  diritto  di difesa e la parita' delle
parti  sono  garantiti  dalla  possibilita' di ammettere le stesse al
patrocinio gratuito;
        che  la  questione  sollevata  risulta percio' manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.