ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a seguito della delibera del 25 novembre 1999 della Camera dei
deputati  relativa  alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal
deputato  Umberto  Bossi  nei confronti di Luigi Crespi, promosso dal
tribunale  di  Milano IV sezione penale con ordinanza datata 22 marzo
2000,  depositata  nella cancelleria della Corte il 17 giugno 2000 ed
iscritta al n. 159 del registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza  datata 22 marzo 2000 e depositata
nella  cancelleria  della  Corte  il  17 giugno 2000, il tribunale di
Milano, IV sezione penale, investito di un procedimento penale per il
reato  di  diffamazione  a  carico  del  deputato  Umberto  Bossi, ha
sollevato  conflitto  di  attribuzione  tra  poteri  dello  Stato nei
confronti  della  Camera dei deputati in relazione alla deliberazione
con   la   quale  l'Assemblea,  nella  seduta  del  25 novembre  1999
(documento  IV-quater  n. 92),  ha dichiarato che i fatti per i quali
era in corso il procedimento penale concernevano opinioni espresse da
un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in quanto
tali insindacabili (art. 68, primo comma, della Costituzione);
        che  il  tribunale ricorrente ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'  riguarderebbe  dichiarazioni  per  le  quali non vi
sarebbe   il   necessario   nesso  con  la  funzione  parlamentare  e
menomerebbe,   quindi,   la   sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del giudizio.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che,  quanto  al requisito soggettivo, il tribunale di Milano
e'  legittimato  a  sollevare  il  conflitto,  essendo  competente  a
dichiarare   definitivamente,   per  il  procedimento  del  quale  e'
investito,   la  volonta'  del  potere  cui  appartiene,  in  ragione
dell'esercizio  delle funzioni giurisdizionali svolte in posizione di
indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il  tribunale  di  Milano  denuncia la lesione della propria sfera di
attribuzioni, garantita da norme costituzionali, in conseguenza della
deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la quale la camera dei
deputati  ha  qualificato  le  dichiarazioni del parlamentare, per le
quali  era  in  corso  il  procedimento penale, come insindacabili in
quanto  comprese nell'esercizio delle funzioni parlamentari (art. 68,
primo comma, della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.