ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto  a  seguito della delibera del 9 novembre 1999 della Camera dei
deputati  relativa  alla insindacabilita' delle opinioni espresse dal
deputato  Vittorio  Sgarbi  nei confronti del dott. Vincenzo Mancino,
promosso  dal  giudice  del tribunale di Cosenza,sezione GIP-GUP, con
ordinanza  datata  15 giugno 2000, depositata nella cancelleria della
Corte   il   27 giugno  2000  ed  iscritta  al  n. 161  del  registro
ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che,  con  ordinanza datata 15 giugno 2000 e depositata
nella  cancelleria  della  Corte  il  27 giugno  2000, il giudice del
tribunale  di  Cosenza, sezione GIP-GUP, investito di un procedimento
penale  con  l'imputazione  di  diffamazione  a  carico  del deputato
Vittorio  Sgarbi,  ha  sollevato conflitto di attribuzione tra poteri
dello Stato nei confronti della camera dei deputati in relazione alla
deliberazione  con  la quale l'Assemblea, nella seduta del 9 novembre
1999  (documento IV-ter n. 36(R)-57-A), ha dichiarato che i fatti per
i  quali  era  in  corso il procedimento penale concernevano opinioni
espresse  da  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue
funzioni,  in  quanto tali insindacabili (art. 68, primo comma, della
Costituzione);
        che  il  giudice  ricorrente  ritiene che la deliberazione di
insindacabilita'  riguarderebbe  dichiarazioni  per  le  quali non vi
sarebbe   il   necessario   nesso  con  la  funzione  parlamentare  e
menomerebbe,   quindi,   la   sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del procedimento.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
        che, quanto al requisito soggettivo, il giudice della sezione
GIP-GUP  del  tribunale  di  Cosenza  e'  legittimato  a sollevare il
conflitto,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente, per il
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,  in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
        che,  parimenti, la camera dei deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
        che,  per  quanto attiene al profilo oggettivo del conflitto,
il giudice del tribunale di Cosenza denuncia la lesione della propria
sfera   di   attribuzioni,  garantita  da  norme  costituzionali,  in
conseguenza  della  deliberazione,  che  ritiene  illegittima, con la
quale  la  camera  dei  deputati  ha qualificato le dichiarazioni del
parlamentare,  per le quali era in corso il procedimento penale, come
insindacabili   in  quanto  comprese  nell'esercizio  delle  funzioni
parlamentari (art. 68, primo comma, della Costituzione);
        che,  pertanto,  esiste  la  materia  di  un conflitto la cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.