ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 130 del
codice  di  procedura  civile  e  dell'art. 46 delle disposizioni per
l'attuazione   del   codice   di   procedura  civile  e  disposizioni
transitorie,  promosso  con  ordinanza  emessa il 22 gennaio 2000 dal
giudice  istruttore  presso  il  tribunale di Padova nel procedimento
civile  Galeazzo  Carla  ed  altri  contro Roncolato Lia, iscritta al
n. 164  del  registro  ordinanze  2000  e  pubblicata  nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 17, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
Ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto che il giudice istruttore presso il tribunale di Padova,
con  ordinanza emessa in data 22 gennaio 2000, ha sollevato d'ufficio
questione  di  legittimita'  costituzionale degli artt. 126 e 130 del
codice  di  procedura  civile  e  dell'art. 46 delle disposizioni per
l'attuazione   del   codice   di   procedura  civile  e  disposizioni
transitorie, nella parte in cui prevedono che il processo verbale che
documenta  le  attivita'  svolte nei procedimenti civili debba essere
scritto  dall'ausiliario  del  giudice "in modo chiaro e leggibile ma
non in modi diversi che a mano", per la violazione degli artt. 3, 24,
97, 101 e 104 della Costituzione;
        che  il  giudice  rimettente  -  premesso  che  l'obbligo  di
redigere i verbali a mano troverebbe conferma nell'eccezione prevista
dall'art. 422 cod. proc. civ. per le controversie di lavoro - osserva
che  nel  codice di procedura penale e' stato disciplinato un sistema
"complesso  e  completo"  di  documentazione  degli atti processuali,
mentre  nel  codice  di  procedura  civile nulla e' stato previsto al
riguardo;  cio'  che  determinerebbe  la violazione dell'art. 3 della
Costituzione sotto i profili dell'eguaglianza e della ragionevolezza;
        che secondo il giudice a quo le norme impugnate inciderebbero
sul "corretto e spedito andamento dell'attivita' dell'amministrazione
della  giustizia" e creerebbero una disparita' di trattamento tale da
pregiudicare  la tutela degli interessi dei cittadini coinvolti in un
processo  civile,  i  quali non avrebbero la possibilita' di ottenere
una  documentazione  degli  atti  processuali  idonea in relazione ai
mezzi tecnici oggi disponibili;
        che, sempre secondo il rimettente, la verbalizzazione manuale
non  puo' essere che sommaria, poco celere e soggetta a contestazioni
e dubbi e violerebbe percio' anche la liberta' e l'indipendenza della
magistratura sotto il profilo dell'adeguatezza dei mezzi necessari ad
un esercizio dignitoso della funzione giudiziaria, perche' il giudice
sarebbe  costretto dalla cronica carenza di personale ausiliario alla
verbalizzazione in prima persona o con l'ausilio delle parti;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  Ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata;
        che la difesa erariale rileva preliminarmente come il giudice
rimettente  si sia limitato ad enunciare la rilevanza della questione
nel  giudizio  a  quo  indicando  solo  che "si tratta di valutare le
istanze  istruttorie  delle  parti" e senza fornire alcun elemento al
riguardo, con conseguente inammissibilita' della questione;
        che,  secondo  l'Avvocatura,  la questione sarebbe infondata,
non   potendosi   parlare   di   lesione   alla  funzionalita'  della
amministrazione  della  giustizia o di irragionevolezza del metodo di
verbalizzazione  nel  processo  civile  rispetto  al processo penale,
essendo  evidente  la  non comparabilita' dei due giudizi ai fini del
giudizio  di  eguaglianza, ed essendo non pertinente il richiamo agli
artt. 101 e 104 Cost.
    Considerato  che  il  giudice  istruttore  presso il tribunale di
Padova dubita della legittimita' costituzionale degli artt. 126 e 130
del  codice di procedura civile e dell'art. 46 delle disposizioni per
l'attuazione   del   codice   di   procedura  civile  e  disposizioni
transitorie,  nella parte in cui prevedono che nel processo civile il
verbale   debba   essere   redatto   solamente  a  mano,  esclusa  la
possibilita'  di utilizzare altri mezzi tecnici, per violazione degli
artt. 3, 24, 97, 101 e 104 della Costituzione;
        che   il   giudice   a  quo  ha  omesso  qualsiasi  specifica
indicazione  riguardo  alla rilevanza della questione nel giudizio in
corso,  essendosi  limitato ad indicare che "si tratta di valutare le
istanze istruttorie delle parti";
        che,  come  questa Corte ha piu' volte ribadito, le questioni
di  legittimita'  costituzionale  sollevate  con  ordinanze  prive di
motivazione  sulla  rilevanza, ovvero che contengano un'insufficiente
descrizione  della  fattispecie  concreta,  tale  da  non  consentire
un'adeguata  valutazione  della  rilevanza, sono inammissibili (cfr.,
tra  le  ultime,  le  ordinanze  n. 346,  n. 358, n. 385 e n. 396 del
2000);
        che pertanto la questione e' manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.