LA CORTE DEI CONTI Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso iscritto al n. 349/Pensioni civili del registro di segreteria, proposto da Scatena Paolo, classe 1946, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Fedrizzi avverso i provvedimenti dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento e dell'I.N.P.D.A.P., sede di Trento, di liquidazione del trattamento provvisorio di pensione. Uditi, nella pubblica udienza del 16 febbraio 2000 e con l'assistenza del segretario sig.ra Nadia Bernardi, il relatore consigliere Luigi Di Murro e l'avv. Mario Fedrizzi per il ricorrente. Non rappresentate amministrazioni resistenti. Visto il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19. Visto l'atto introduttivo del presente giudizio nonche' gli altri atti e i documenti della causa. P r e m e s s o Con ricorso presentato in data 16 dicembre 1996 Scatena Paolo, classe 1946, primario ospedaliero di pediatria presso la U.S.L. Comprensorio Valle dell'Adige di Trento, ha impugnato il provvedimento dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari di Trento del 2 ottobre 1996 con il quale, nel liquidare il trattamento pensionistico provvisorio spettante al ricorrente, cessato dal servizio il 2 gennaio 1996, e' stata applicata, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 537/1993 la penalizzazione dell'11% prevista dall'art. 1, comma 26, lettera b), e tabella D della legge 8 agosto 1996 n. 335. Il ricorrente lamenta la ingiustezza di siffatta penalizzazione in quanto lo stesso non e' cessato dal servizio volontariamente, bensi' per risoluzione unilaterale del rapporto di incarico disposta dall'ente di appartenenza a seguito di pronuncia definitiva del Consiglio di Stato di annullamento della delibera di assunzione che era adottata utilizzando, oltre il biennio di validita', la graduatoria concorsuale in base alla quale il dott. Scatena era stato assunto. Il ricorrente sostiene che lo scopo manifesto della legge n. 335 del 1995 era quello di disincentivare le cosiddette pensioni-baby, penalizzando con riduzione percentuale del trattamento pensionistico coloro che avessero scelto di andare in pensione prima del raggiungimento dell'anzianita' di servizio prevista dalla legge stessa per il collocamento a riposo, escludendo peraltro da detta penalizzazione non solo coloro che cessassero dal servizio per invalidita', gia' previsti dalla precedente norma del 1993 ma anche i lavoratori messi in mobilita', quelli licenziati per esuberi strutturali di mano d'opera, quelli privi della vista, quelli addetti ad attivita' usuranti, ecc. Da tali esclusioni il ricorrente ricava il convincimento che debbano essere esclusi dalla penalizzazione tutti coloro che abbiano perso il lavoro non per scelta volontaria, ma per cause di forza maggiore, fossero esse la diminuita o cessata capacita' di lavoro o il licenziamento per causa a loro non imputabile. Dopo un'attenta analisi esegetica delle disposizioni in argomento il ricorrente conclude affermando che, ove questa sezione non ritenesse di dover interpretare le norme nel senso dallo stesso precisato completando in via ermeneutica una evidente lacuna legislativa integrando la disposizione in argomento con la fattispecie oggi in discussione e conseguentemente accogliendo il gravame, la questione dovrebbe essere deferita alla Corte costituzionale in quanto la penalizzazione di colui che sia acceduto al pensionamento a motivo di disoccupazione involontaria inciderebbe inevitabilmente su un diritto garantito dall'art. 38 della Costituzione. Con memoria depositata il 20 agosto 1999 il ricorrente ribadisce la propria tesi richiamando, a favore della stessa, la giurisprudenza di questa Corte dei conti ed in particolare la sentenza n. 995 del 14 novembre 1995 della sezione giurisdizionale per il Lazio, le sentenze n. 1032 del 26 ottobre 1995, n. 875 del 4 ottobre 1995 e n. 944 del 22 aprile 1996 della sezione giurisdizionale per la Lombardia oltre che la decisione n. 43 del 3 giugno 1996 della sezione controllo Sicilia. Con note difensive depositate il 9 settembre 1999 la sede di Trento dell'l.N.P.D.A.P. sostiene che il comma 32 dell'art. 1 della legge n. 335 del 1995 stabilisce la sopravvivenza delle previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' solo in cinque casi tassativamente elencati dovendosi ravvisare la ratio delle non numerose eccezioni nella volonta' del legislatore di non penalizzare quelle limitate categorie di lavoratori di difficile collocamento o riconversione appartenenti a fasce sociali "deboli" e quindi latamente protette in quanto e solo allorche' si trovino nella situazione di perdere, soprattutto in massa, il posto di lavoro. L'amministrazione resistente non ravvisa quindi la possibilita' di stendere analogicamente le eccezioni tassativamente indicate ad altri casi ma soprattutto al caso del ricorrente che, medico pediatra gia' dirigente di secondo livello, all'eta' di 59 anni ben difficilmente si poteva considerare come lavoratore di fascia "debole" e chiede pertanto il rigetto del ricorso. Alla pubblica udienza l'avv. Mario Fedrizzi, dopo aver precisato che il dott. Scatena e' cessato dal servizio a 50 e non a 59 anni, contesta le eccezioni dell'I.N.P.DAP insistendo sulla richiesta di accoglimento del gravame, e sollevando, in via subordinata, questione di illegittimita' costituzionale delle disposizioni penalizzanti applicate, nel caso di specie, nei confronti del ricorrente. Considerato La questione sulla quale questa sezione e' chiamata a pronunciarsi concerne l'esatta interpretazione da dare al combinato disposto del comma 16 dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993 n. 537, contenente interventi correttivi di finanza pubblica, del comma 27, lettera b), nonche' del comma 32 dell'art. 1 della legge 8 agosto 1995 n. 335, concernente la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. Secondo la prima delle disposizioni citate, con effetto dal 1 gennaio 1994, fermi restando i requisiti concessivi previsti dalla vigente normativa in materia di pensionamento anticipato rispetto all'eta' stabilita per la cessazione dal servizio ovvero per il collocamento a riposo d'ufficio, nei confronti di coloro che conseguono il diritto a pensione anticipata con un'anzianita' contributiva inferiore a trentacinque anni, escluse le cause di cessazione dal servizio, per invalidita', l'importo del relativo trattamento pensionistico, ivi compresa l'indennita' integrativa speciale, e' ridotto in proporzione agli anni mancanti al raggiungimento del predetto requisito contributivo, secondo le percentuali di cui alla tabella A allegata alla legge n. 537/1993. Ai sensi della lettera b) del comma 27 dell'art. 1 della legge n. 335/1995, il diritto alla pensione anticipata di anzianita' per le forme esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e' conseguibile, nella fase transitoria, oltre che nei casi previsti dal precedente comma 26 anche a prescindere dall'eta' anagrafica di cui alla precedente lettera a) in presenza dei requisiti di anzianita' contributiva indicati nella tabella C allegata alla medesima legge n. 335/1995, con applicazione delle riduzioni percentuali sulle prestazioni di cui alla tabella D allegata alla medesima legge che operano altresi' per i casi di anzianita' contributiva ricompresa tra i 29 e i 37 anni. I lavoratori, ai quali si applica la predetta tabella D, possono accedere al pensionamento dal 1 gennaio successivo a quello di maturazione del requisito contributivo prescritto. Infine il comma 32 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 precisa che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianita' continuano a trovare applicazione: nei casi di cessazione dal servizio, per invalidita' derivanti o meno da cause di servizio; nei casi di trattamenti di mobilita' previsti dall'art. 7, commi 6 e 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223; nei casi di pensionamenti anticipati, previsti da norme specifiche, alla data del 30 aprile 1995, in connessione ad esuberi strutturali di manodopera; per i lavoratori privi della vista. Le predette disposizioni si applicano altresi' per i lavoratori di cui all'art. 13, comma 4, letera e), della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ove conseguano il requisito contributivo previsto dai rispettivi ordinamenti durante il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' e per i lavoratori che raggiungano nel corso del 1995 il requisito contributivo previsto dall'art. 18 della legge 30 aprile 1969, n. 153, in base ai benefici di cui all'art. 13, commi 6, 7 e 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, e nel medesimo anno presentino domanda di pensionamento. L'apparente semplicita' delle disposizioni soprariportate lascia peraltro irrisolto il problema della applicabilita' delle riduzioni in parola anche a casi per i quali non ne sia stata espressamente sancita l'esclusione. Da un lato vi e', quindi, la tesi del ricorrente, il quale ritiene che rientrino nell'esclusione dall'appIicazione delle riduzioni in discorso, chiamate anche "penalizzazioni", tutte le cessazioni dal servizio diverse dalle volontarie dimissioni anticipate rispetto ai requisiti di anzianita' e di eta' anagrafica previsti dalle disposizioni. in argomento; dall'altro lato l'amministrazione resistente afferma la tassativita' ed esaustivita' dell'elencazione contenuta nel comma 32 dell'art. 1 della legge n. 335/1995 e, quindi, l'applicabilita' delle riduzioni anche ai casi nei quali la cessazione dal servizio avvenga per fatti non dipendenti, neppure latamente, dalla volonta' del soggetto interessato. Questo collegio ritiene che la seconda interpretazione, certamente riduttiva ed ancorata al significato letterale delle parole utilizzate dal legislatore, non sia conforme ai principi costituzionali e, nello specifico, a quelli di cui agli artt. 3 e 38 della Costituzione in quanto il voler ricondurre al trattamento penalizzante previsto per i lavoratori, che liberamente decidono di interrompere anzi tempo il proprio rapporto di lavoro per beneficiare del trattamento pensionistico anticipatamente rispetto all'epoca di naturale maturazione anche quello previsto per i lavoratori che cessino anzitempo dal servizio contro la propria volonta', significa per un verso rendere omogenee nel trattamento situazioni che appaiono ictu oculi affatto diverse e da trattare in maniera, adeguatamente diversificata, nella considerazione che ai primi e' lasciata una facolta' che risulta invece inibita per gli altri; per l'altro verso, considerato che il trattamento pensionistico ordinario, nel sistema retributivo quale e' quello della categoria cui appartiene il ricorrente, risulta rapportato agli anni di servizio utili a pensione ed a tale riduzione rispetto al massimo della pensione conseguibile viene poi aggiunta un'ulteriore riduzione collegata alla cosiddetta "penalizzazione" per i pensionamenti anticipati, con determinazione quindi di un trattamento pensionistico notevolmente inferiore al trattamento di servizio fruito in limine di cessazione, le esigenze vitali dell'interessato possono risultare oltremodo compresse e finanche compromesse dall'ulteriore riduzione di cui si controverte, venendosi cosi' a violare, i principi sanciti dall'art. 38 della Costituzione in tema di garanzia di mezzi adeguati alle esigenze di vita dei lavoratori anche nei casi di loro disoccupazione involontaria. Ne', ad avviso del collegio alla disposizione prevedente i casi di esonero dalla penalizzazione in discorso possono essere aggiunte, in via di interpretazione, fattispecie non espressamente previste dal legislatore, proprio per la natura eccezionale della disposizione in parola e per la contestuale irreperibilita' di un unico criterio ispiratore del dettato di favore nel quale far ermeneuticamente rientrare le fattispecie non indicate in quello che appare, ictu oculi, un elenco tassativo di eccezioni alla disposizione di carattere generale. Il giudizio va quindi, sospeso, con il rinvio degli atti alla Corte costituzionale per la conseguente pronunzia.