ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di ammissibilita' del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera della Camera dei deputati del 28 marzo
2000  relativa  alla  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse dal
deputato  Giuseppe Pisanu nei confronti di Stefania Ariosto, promosso
dal  giudice  per  le  indagini preliminari del Tribunale di Roma con
ricorso  depositato  il  9 agosto  2000  ed  iscritto  al  n. 166 del
registro ammissibilita' conflitti.
    Udito  nella  camera  di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Mirabelli.
    Ritenuto  che,  con  ricorso  datato  18 maggio 2000 e depositato
nella  cancelleria  della  Corte  il 9 agosto 2000, il giudice per le
indagini   preliminari   del  Tribunale  di  Roma,  investito  di  un
procedimento  penale  con l'imputazione di diffamazione nei confronti
del  deputato Giuseppe Pisanu, ha sollevato conflitto di attribuzione
tra  poteri  dello  Stato  nei confronti della Camera dei deputati in
relazione  alla  deliberazione con la quale l'Assemblea, nella seduta
del  28 marzo  2000 (documento IV-quater n. 124), ha dichiarato che i
fatti  per  i  quali era in corso il procedimento penale concernevano
opinioni  espresse  da  un membro del Parlamento nell'esercizio delle
sue  funzioni,  in  quanto  tali insindacabili (art. 68, primo comma,
della Costituzione);
    che  il  giudice  ricorrente  ritiene  che  la  deliberazione  di
insindacabilita'  riguarderebbe  dichiarazioni  per  le  quali non vi
sarebbe   il   necessario   nesso  con  la  funzione  parlamentare  e
menomerebbe,   quindi,   la   sfera  di  attribuzioni  dell'autorita'
giudiziaria investita del procedimento.
    Considerato  che si deve, in questa fase, delibare esclusivamente
se  il  ricorso sia ammissibile, valutando, senza contraddittorio tra
le  parti,  se  sussistono  i requisiti soggettivo ed oggettivo di un
conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, impregiudicata ogni
definitiva  decisione  anche  in  ordine all'ammissibilita' (art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87);
    che,  quanto  al requisito soggettivo, il giudice per le indagini
preliminari  del  Tribunale  di  Roma  e'  legittimato a sollevare il
conflitto,  essendo  competente  a dichiarare definitivamente, per il
procedimento  del  quale  e'  investito,  la  volonta' del potere cui
appartiene,  in ragione dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali
svolte in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita;
    che,  parimenti,  la  Camera  dei  deputati, che ha deliberato la
dichiarazione  di  insindacabilita'  delle  opinioni  espresse  da un
proprio membro, e' legittimata ad essere parte del conflitto, essendo
competente  a  dichiarare  definitivamente la volonta' del potere che
rappresenta;
    che,  per  quanto  attiene al profilo oggettivo del conflitto, il
giudice  per  le  indagini preliminari ricorrente denuncia la lesione
della   propria   sfera   di   attribuzioni,   garantita   da   norme
costituzionali,  in  conseguenza  della  deliberazione,  che  ritiene
illegittima,  con  la  quale la Camera dei deputati ha qualificato le
dichiarazioni  del  parlamentare,  per  le  quali  era  in  corso  il
procedimento,  come  insindacabili  in quanto comprese nell'esercizio
delle    funzioni   parlamentari   (art. 68,   primo   comma,   della
Costituzione);
    che,   pertanto,  esiste  la  materia  di  un  conflitto  la  cui
risoluzione spetta alla competenza della Corte.