ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nei  giudizi  di legittimita' costituzionale della tabella O, lettera
b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985,
n. 41  (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale),
promossi   con  ordinanze  emesse  il  7 luglio  (n. 4  ordinanze)  e
l'8 luglio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione  Siciliana,  iscritte ai nn. 66, 67, 68, 69 e 70 del registro
ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10 - prima serie speciale - dell'anno 2000;
    Visti  gli atti di costituzione di Lui Licia, nonche' gli atti di
intervento di Campisi Rosario e della Regione Siciliana;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  26  settembre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
    Uditi  l'avvocato Giuseppe Fazio per Lui Lucia e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per la Regione Siciliana.

                          Ritenuto in fatto

    1.   -   Nel  corso  di  vari  giudizi  diretti  ad  ottenere  il
riconoscimento   della   indennita'   di   contingenza,   riguardanti
pensionati  che  svolgono  attivita' retribuita (r.o. nn. 66 e 67 del
2000) e titolari di piu' pensioni (r.o. nn. 68, 69 e 70 del 2000), la
Corte  dei  conti,  sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,
con   cinque  ordinanze  di  identico  contenuto,  ha  sollevato,  in
riferimento  agli  artt. 3  e  36  della  Costituzione,  questione di
legittimita' costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma,
della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41.
    Secondo tale disposizione, ai titolari di piu' pensioni o assegni
vitalizi,  l'indennita'  di contingenza o comunque ogni maggiorazione
dipendente  dall'adeguamento  al  costo della vita compete ad un solo
titolo e non e' cumulabile con altre indennita' derivanti da forme di
adeguamento  al  costo della vita connesse a trattamenti di attivita'
di  servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni,
salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole.
    Il   giudice  rimettente  prospetta  la  violazione  delle  norme
costituzionali  teste'  enunciate,  nonche'  dei  principi piu' volte
affermati  in  materia dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto
la norma in questione, nel disporre la sospensione dell'indennita' di
contingenza,  non  stabilisce  il limite minimo dell'emolumento o del
trattamento  pensionistico  in  relazione  al  quale si giustifichi e
possa  divenire  operante  la decurtazione dell'indennita' stessa; al
contrario,   essa  potrebbe  ritenersi  compatibile  con  i  principi
costituzionali solo nella ipotesi in cui le prestazioni pensionistica
e retributiva siano di ammontare tale da giustificare simile misura.
    Rileva,  il  giudice  a  quo  come  alle  fattispecie  dedotte in
giudizio  non  sia applicabile l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29
dicembre  1973,  n. 1092,  bensi' che esse sottostanno alla normativa
emanata,   nell'ambito  della  competenza  esclusiva,  dalla  Regione
Siciliana,  cioe'  al  disposto  della  tabella  O, lettera b), terzo
comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41.
    Quanto  alla  rilevanza,  il  giudice  a  quo sottolinea che solo
l'accoglimento  della  questione  proposta  potrebbe  condurre a buon
esito  la richiesta di riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla
percezione della indennita' di contingenza sui diversi trattamenti.

    2.  - Nel giudizio innanzi alla Corte (r.o. n. 66 del 2000) si e'
costituita  Licia  Lui,  ricorrente  nel  giudizio  a quo la quale ha
insistito  per  la  declaratoria  di  incostituzionalita' della norma
impugnata, sottolineando, in particolare, che la Corte costituzionale
si  e'  gia'  pronunziata su analoga disposizione (art. 4 della legge
della   Regione   Siciliana  24 luglio  1978,  n. 17),  dichiarandola
incostituzionale (sentenza n. 376 del 1994).

    3.  -  In  tutti  i  giudizi  introdotti  con  le ordinanze sopra
richiamate  e'  intervenuta  la  Regione  Siciliana  per  il  tramite
dell'Avvocatura   generale  dello  Stato,  che  ha  concluso  per  la
inammissibilita'   della   questione,   per  difetto  di  un'adeguata
motivazione  e  per  genericita' della esposizione dei fatti, che non
consentono  di  cogliere  la  rilevanza della questione nei giudizi a
quibus.

    4.  - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza 7 luglio 1999 (r.o.
n. 70  del  2000)  e,  per quanto potesse occorrere anche negli altri
giudizi  iscritti  ai  nn. r.o.  66,  67,  68 e 69 del 2000, e' stato
prodotto  intervento da parte di Campisi Rosario, il quale giustifica
il proprio intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al
fine di ottenere le indennita' in questione su entrambi i trattamenti
pensionistici in godimento.
    5. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza la
Regione Siciliana ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito
le   conclusioni   gia'  rassegnate,  insistendo,  altresi',  per  la
inammissibilita' delle questioni proposte.
    Anche  Campisi  Rosario, interveniente nella giudizio iscritto al
r.o.  n. 70  del 2000, ha presentato una memoria, con cui contesta le
eccezioni  di inammissibilita' sollevate dall'Avvocatura dello Stato,
ritenendo  che  il giudice a quo abbia fatto una adeguata esposizione
dei  fatti, con l'esatta individuazione delle amministrazioni e degli
interessati cosi' come ha sufficientemente motivato.
    Nel  merito  pone  l'accento  sulla  illegittimita'  delle  norme
laddove  non prevedono il tetto "dell'altra pensione pubblica o della
concorrente  retribuzione,  al  di  sotto  o  al  di  sopra del quale
sospendere o concedere l'indennita' de qua".

                       Considerato in diritto

    1.  -  La  questione  di  legittimita'  costituzionale sottoposta
all'esame della Corte riguarda la tabella O, lettera b), terzo comma,
della  legge  della  Regione  Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove
norme  per  il  personale  dell'amministrazione  regionale)  sotto il
profilo  della  violazione  degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in
quanto  il divieto di cumulo ha carattere generale senza stabilire un
limite  minimo  della  retribuzione  di  attivita'  o del complessivo
trattamento pensionistico.
    2.  -  La  eccezione  di inammissibilita' sollevata dalla Regione
Siciliana  e'  priva  di  fondamento,  in  quanto  dalle ordinanze di
remissione  risultano gli elementi essenziali in punto di fatto della
controversia,  necessari  per  inquadrare  e  verificare la rilevanza
della  questione prospettata, chiaramente incentrata, da un canto, su
pretese  avanzate da titolari di pensione o assegni vitalizi, erogati
dalla  Regione  Siciliana,  aventi  a  loro  volta  un  contemporaneo
trattamento  per  attivita'  di  servizio  o  di  altra  pensione  e,
dall'altro lato, sul problema della legittimita' costituzionale della
prescrizione   di   legge   regionale  (certamente  applicabile  alle
fattispecie)  secondo  cui  l'indennita' di contingenza (o indennita'
similare  caratterizzata  da maggiorazione  per  adeguamento al costo
della  vita)  compete ad un solo titolo, con divieto generalizzato di
cumulo   della   stessa  indennita',  quale  che  sia  il  titolo  di
trattamento, di attivita' di servizio o di pensione.
    Preliminarmente  deve essere sottolineato che la norma contestata
e'  contenuta  in  una disposizione formalmente distinta da quelle su
cui   e'   gia'   intervenuta  una  dichiarazione  di  illegittimita'
costituzionale,  per  cui  anche se ha un contenuto equivalente, deve
ritenersi  efficace  ed  operante  fino  a  che  non  sia  abrogata o
dichiarata costituzionalmente illegittima.
    3.  -  I  giudizi  possono  essere  riuniti  e  decisi  con unica
sentenza,  stante  la  evidente  connessione  oggettiva per identita'
della  questione  sollevata  che  riguarda  la  medesima disposizione
normativa.
    4.  - Quanto all'intervento spiegato da Campisi, che non e' stato
parte   nel   giudizio  a  quo,  deve,  in  conformita'  di  costante
giurisprudenza    di    questa    Corte,    essere   riaffermata   la
inammissibilita'    nel    giudizio   incidentale   di   legittimita'
costituzionale di intervento di soggetti che non siano parte in causa
nel  giudizio  a  quo a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad
altri  giudizi di identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza
n. 300 del 2000).
    5. - La questione e' fondata.
    Infatti, deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di
indennita' di contingenza (o indennita' equivalenti nella funzione di
sopperire  ad  un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto
di  vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a
titolo  di attivita' di servizio o di pensione (ovviamente quando non
vi sia una incompatibilita), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del
1989;  n. 376  del  1994) un ragionevole limite minimo di trattamento
economico  complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle
esigenze    di    una    esistenza    libera    e    dignitosa    del
lavoratore-pensionato  e  della  sua  famiglia  o  del pensionato con
pluralita'  di  posizioni  assicurative),  al  di  sotto del quale il
divieto debba essere necessariamente escluso.
    Giova chiarire che l'illegittimita' costituzionale non deriva dal
divieto  di cumulo, di per se' non incostituzionale in relazione alla
originaria funzione della indennita' di contingenza (o similare) come
elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione)
e  separato dalla retribuzione o pensione, con finalita' di adeguarla
ad  un  livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita:
ma  si  verifica  in  presenza  di divieto di cumulo di indennita' di
contingenza  (o  similare) generalizzato, cioe' senza che sia fissato
un  limite  minimo  o  trattamento  complessivo per le attivita' alle
quali  si  riferisce,  al  di  sotto  del  quale non debba operare il
divieto stesso.
    D'altro  canto,  spetta  al  legislatore  la  scelta  tra diverse
soluzioni,  ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema
retributivo  e  pensionistico,  purche'  sia  rispettata  l'esistenza
dignitosa  del lavoratore-pensionato, con possibilita' di distinguere
la  disciplina  del  cumulo  anche  con  ragionevoli differenziazioni
temporali,  collegate  alla  diversa  nuova  natura  e funzione della
indennita'  anzidetta  e  alla progressiva trasformazione - anche per
effetto   del  conglobamento  pensionistico  -  della  incidenza  del
problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.