ha pronunciato la seguente Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale), promossi con ordinanze emesse il 7 luglio (n. 4 ordinanze) e l'8 luglio 1999 dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, iscritte ai nn. 66, 67, 68, 69 e 70 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10 - prima serie speciale - dell'anno 2000; Visti gli atti di costituzione di Lui Licia, nonche' gli atti di intervento di Campisi Rosario e della Regione Siciliana; Udito nell'udienza pubblica del 26 settembre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa; Uditi l'avvocato Giuseppe Fazio per Lui Lucia e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per la Regione Siciliana. Ritenuto in fatto 1. - Nel corso di vari giudizi diretti ad ottenere il riconoscimento della indennita' di contingenza, riguardanti pensionati che svolgono attivita' retribuita (r.o. nn. 66 e 67 del 2000) e titolari di piu' pensioni (r.o. nn. 68, 69 e 70 del 2000), la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con cinque ordinanze di identico contenuto, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41. Secondo tale disposizione, ai titolari di piu' pensioni o assegni vitalizi, l'indennita' di contingenza o comunque ogni maggiorazione dipendente dall'adeguamento al costo della vita compete ad un solo titolo e non e' cumulabile con altre indennita' derivanti da forme di adeguamento al costo della vita connesse a trattamenti di attivita' di servizio o di quiescenza erogati da altri enti o amministrazioni, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole. Il giudice rimettente prospetta la violazione delle norme costituzionali teste' enunciate, nonche' dei principi piu' volte affermati in materia dalla giurisprudenza costituzionale, in quanto la norma in questione, nel disporre la sospensione dell'indennita' di contingenza, non stabilisce il limite minimo dell'emolumento o del trattamento pensionistico in relazione al quale si giustifichi e possa divenire operante la decurtazione dell'indennita' stessa; al contrario, essa potrebbe ritenersi compatibile con i principi costituzionali solo nella ipotesi in cui le prestazioni pensionistica e retributiva siano di ammontare tale da giustificare simile misura. Rileva, il giudice a quo come alle fattispecie dedotte in giudizio non sia applicabile l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, bensi' che esse sottostanno alla normativa emanata, nell'ambito della competenza esclusiva, dalla Regione Siciliana, cioe' al disposto della tabella O, lettera b), terzo comma, della legge regionale 29 ottobre 1985, n. 41. Quanto alla rilevanza, il giudice a quo sottolinea che solo l'accoglimento della questione proposta potrebbe condurre a buon esito la richiesta di riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla percezione della indennita' di contingenza sui diversi trattamenti. 2. - Nel giudizio innanzi alla Corte (r.o. n. 66 del 2000) si e' costituita Licia Lui, ricorrente nel giudizio a quo la quale ha insistito per la declaratoria di incostituzionalita' della norma impugnata, sottolineando, in particolare, che la Corte costituzionale si e' gia' pronunziata su analoga disposizione (art. 4 della legge della Regione Siciliana 24 luglio 1978, n. 17), dichiarandola incostituzionale (sentenza n. 376 del 1994). 3. - In tutti i giudizi introdotti con le ordinanze sopra richiamate e' intervenuta la Regione Siciliana per il tramite dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la inammissibilita' della questione, per difetto di un'adeguata motivazione e per genericita' della esposizione dei fatti, che non consentono di cogliere la rilevanza della questione nei giudizi a quibus. 4. - Nel giudizio introdotto con l'ordinanza 7 luglio 1999 (r.o. n. 70 del 2000) e, per quanto potesse occorrere anche negli altri giudizi iscritti ai nn. r.o. 66, 67, 68 e 69 del 2000, e' stato prodotto intervento da parte di Campisi Rosario, il quale giustifica il proprio intervento con il fatto che ha pendente analogo ricorso al fine di ottenere le indennita' in questione su entrambi i trattamenti pensionistici in godimento. 5. - Nell'imminenza della data fissata per la pubblica udienza la Regione Siciliana ha depositato una memoria, con la quale ha ribadito le conclusioni gia' rassegnate, insistendo, altresi', per la inammissibilita' delle questioni proposte. Anche Campisi Rosario, interveniente nella giudizio iscritto al r.o. n. 70 del 2000, ha presentato una memoria, con cui contesta le eccezioni di inammissibilita' sollevate dall'Avvocatura dello Stato, ritenendo che il giudice a quo abbia fatto una adeguata esposizione dei fatti, con l'esatta individuazione delle amministrazioni e degli interessati cosi' come ha sufficientemente motivato. Nel merito pone l'accento sulla illegittimita' delle norme laddove non prevedono il tetto "dell'altra pensione pubblica o della concorrente retribuzione, al di sotto o al di sopra del quale sospendere o concedere l'indennita' de qua". Considerato in diritto 1. - La questione di legittimita' costituzionale sottoposta all'esame della Corte riguarda la tabella O, lettera b), terzo comma, della legge della Regione Siciliana 29 ottobre 1985, n. 41 (Nuove norme per il personale dell'amministrazione regionale) sotto il profilo della violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, in quanto il divieto di cumulo ha carattere generale senza stabilire un limite minimo della retribuzione di attivita' o del complessivo trattamento pensionistico. 2. - La eccezione di inammissibilita' sollevata dalla Regione Siciliana e' priva di fondamento, in quanto dalle ordinanze di remissione risultano gli elementi essenziali in punto di fatto della controversia, necessari per inquadrare e verificare la rilevanza della questione prospettata, chiaramente incentrata, da un canto, su pretese avanzate da titolari di pensione o assegni vitalizi, erogati dalla Regione Siciliana, aventi a loro volta un contemporaneo trattamento per attivita' di servizio o di altra pensione e, dall'altro lato, sul problema della legittimita' costituzionale della prescrizione di legge regionale (certamente applicabile alle fattispecie) secondo cui l'indennita' di contingenza (o indennita' similare caratterizzata da maggiorazione per adeguamento al costo della vita) compete ad un solo titolo, con divieto generalizzato di cumulo della stessa indennita', quale che sia il titolo di trattamento, di attivita' di servizio o di pensione. Preliminarmente deve essere sottolineato che la norma contestata e' contenuta in una disposizione formalmente distinta da quelle su cui e' gia' intervenuta una dichiarazione di illegittimita' costituzionale, per cui anche se ha un contenuto equivalente, deve ritenersi efficace ed operante fino a che non sia abrogata o dichiarata costituzionalmente illegittima. 3. - I giudizi possono essere riuniti e decisi con unica sentenza, stante la evidente connessione oggettiva per identita' della questione sollevata che riguarda la medesima disposizione normativa. 4. - Quanto all'intervento spiegato da Campisi, che non e' stato parte nel giudizio a quo, deve, in conformita' di costante giurisprudenza di questa Corte, essere riaffermata la inammissibilita' nel giudizio incidentale di legittimita' costituzionale di intervento di soggetti che non siano parte in causa nel giudizio a quo a nulla rilevando l'eventuale partecipazione ad altri giudizi di identico o analogo oggetto (v., da ultimo, sentenza n. 300 del 2000). 5. - La questione e' fondata. Infatti, deve ritenersi che un divieto generalizzato di cumulo di indennita' di contingenza (o indennita' equivalenti nella funzione di sopperire ad un maggior costo della vita) sia illegittimo dal punto di vista costituzionale quando, in presenza di diversi trattamenti a titolo di attivita' di servizio o di pensione (ovviamente quando non vi sia una incompatibilita), non sia previsto (v. sentenza n. 566 del 1989; n. 376 del 1994) un ragionevole limite minimo di trattamento economico complessivo (o altro sistema con un indice rapportato alle esigenze di una esistenza libera e dignitosa del lavoratore-pensionato e della sua famiglia o del pensionato con pluralita' di posizioni assicurative), al di sotto del quale il divieto debba essere necessariamente escluso. Giova chiarire che l'illegittimita' costituzionale non deriva dal divieto di cumulo, di per se' non incostituzionale in relazione alla originaria funzione della indennita' di contingenza (o similare) come elemento aggiuntivo (correlato a percentuale di stipendio o pensione) e separato dalla retribuzione o pensione, con finalita' di adeguarla ad un livello minimo rispetto alle variazioni del costo della vita: ma si verifica in presenza di divieto di cumulo di indennita' di contingenza (o similare) generalizzato, cioe' senza che sia fissato un limite minimo o trattamento complessivo per le attivita' alle quali si riferisce, al di sotto del quale non debba operare il divieto stesso. D'altro canto, spetta al legislatore la scelta tra diverse soluzioni, ferma l'esigenza di un equilibrio finanziario del sistema retributivo e pensionistico, purche' sia rispettata l'esistenza dignitosa del lavoratore-pensionato, con possibilita' di distinguere la disciplina del cumulo anche con ragionevoli differenziazioni temporali, collegate alla diversa nuova natura e funzione della indennita' anzidetta e alla progressiva trasformazione - anche per effetto del conglobamento pensionistico - della incidenza del problema a partire dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724.