ha pronunciato la seguente


                              Sentenza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 11, commi 3, 4,
7  e  8, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente "Disciplina
delle  locazioni  e  del  rilascio  degli  immobili  adibiti  ad  uso
abitativo",   promosso   con   ricorso  della  Provincia  di  Trento,
notificato  il  14 gennaio  1999,  depositato  in  cancelleria  il 21
successivo ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  10 ottobre  2000,  il giudice
relatore Franco Bile;
    Uditi l'avvocato Giandomenico Falcon per la Provincia di Trento e
l'avvocato  dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio
dei ministri.

                          Ritenuto in fatto


    1.  -  Con  ricorso  notificato  al  Presidente del Consiglio dei
ministri  il  13 gennaio  1999  e  depositato  il  18  successivo, la
Provincia  autonoma  di Trento ha sollevato questioni di legittimita'
costituzionale  dell'art. 11,  commi 3, 4, 7 e 8, della legge statale
9 dicembre  1998,  n. 431  (Disciplina delle locazioni e del rilascio
degli  immobili  adibiti  ad uso abitativo), che istituisce presso il
Ministero  dei  lavori  pubblici  il  Fondo nazionale per il sostegno
all'accesso alle abitazioni in locazione, per violazione dell'art. 8,
nn. 10  e  25,  e  dell'art. 16  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica   31 agosto   1972,   n. 670   (Testo  unico  delle  leggi
costituzionali  concernenti  lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige)   e   delle  relative  norme  di  attuazione,  in  particolare
dell'art. 15,  comma  2,  del decreto del Presidente della Repubblica
19 novembre  1987,  n. 526,  come  modificato dall'art. 2 del decreto
legislativo  28 luglio  1997,  n. 275,  ed inoltre per violazione del
titolo  VI  del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 670
del 1972, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386, ed in
particolare dell'art. 5, commi 2 e 3.
    La  ricorrente  lamenta  che  la  legge statale abbia dettato, in
ordine   all'utilizzo   delle   risorse  assegnate  al  Fondo,  norme
vincolanti  anche nei confronti della Provincia autonoma di Trento, e
l'abbia  quindi  costretta  ad  impiegare le somme ad essa attribuite
secondo  la  normativa  statale  anziche'  secondo  la propria, cosi'
illegittimamente  disciplinando una materia rientrante nella sfera di
competenza  provinciale,  sia  in base alle disposizioni contenute in
leggi  statali  (art. 5-quinques  del  d.l.  7 febbraio  1985, n. 12,
convertito in legge 5 aprile 1985, n. 118) sull'edilizia residenziale
pubblica,  sia  alla  legislazione  della  Provincia  di  Trento, che
prevede  una  specifica  disciplina  per  l'erogazione  di contributi
integrativi dei canoni di locazione (in particolare art. 33-bis della
legge  provinciale  13 novembre  1992, n. 21, introdotto dall'art. 13
della legge provinciale 7 marzo 1997, n. 51).
    Le  disposizioni  impugnate, concernenti l'utilizzo delle risorse
assegnate,  si  porrebbero in contrasto con i principi regolatori dei
rapporti  fra  legislazione  statale  di  finanziamento  e competenza
legislativa  delle province autonome, ed in particolare con l'art. 5,
commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989, secondo cui i finanziamenti
statali  assegnati  alle  province  autonome sono utilizzati "secondo
normative  provinciali"  e  per l'assegnazione e l'erogazione di tali
finanziamenti  "si  prescinde da qualunque adempimento previsto dalle
stesse  leggi, ad eccezione di quelli relativi all'individuazione dei
parametri o delle quote di riparto".

    2.  -  Il  Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e
difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  si  e'  costituito
eccependo  preliminarmente l'inammissibilita' del ricorso, da un lato
per  il carattere non costituzionale di alcune delle disposizioni che
si  assumono  violate,  e  dall'altro  per l'assenza di un concreto e
attuale   interesse  della  Provincia  all'impugnazione  della  legge
statale.
    La  difesa  erariale precisa al riguardo che le censure sollevate
non   investono   lo  specifico  settore  delle  locazioni,  ma  piu'
specificamente  la materia dell'edilizia residenziale pubblica, e che
inoltre,  con  l'istituzione  del  Fondo  nazionale,  il  legislatore
statale  ha  inteso  creare uno strumento agevolativo del tutto nuovo
nel  settore delle locazioni, tale da non sovrapporsi alle competenze
statutarie attribuite alla Provincia autonoma di Trento.
    La  fissazione  dei requisiti necessari per fruire del contributo
e'  in  armonia  con l'art. 59 del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112,  che riserva allo Stato le funzioni ed i compiti relativi sia
all'individuazione  dei  principi  e  delle  finalita'  di  carattere
generale in materia di edilizia residenziale pubblica (art. 59, lett.
a),  sia la definizione dei criteri per favorire l'accesso al mercato
delle   locazioni   dei   nuclei  meno  abbienti  e  agli  interventi
concernenti il sostegno finanziario del reddito (lett. e).
    Del   resto   il   legislatore  statale  non  ha  operato  alcuna
attribuzione diretta di funzioni a favore dei comuni, ma ha demandato
alle  province  autonome, come alle regioni, il compito di provvedere
alla  ripartizione  fra  i  comuni  delle  risorse assegnate al Fondo
nazionale, salva la previsione di criteri per premiare i comuni nella
disposizione di proprie risorse (art. 11, comma 7, della legge n. 431
del  1998).  La previsione secondo cui i comuni definiscono l'entita'
dei   contributi   integrativi   e  le  modalita'  di  erogazione  ai
beneficiari non comporta trasferimento diretto di funzioni ai comuni,
non  consentito  dallo statuto di autonomia, ma semplice attribuzione
di  compiti  di  mero  accertamento  e  quantificazione  dei  singoli
contributi,  nel  rispetto dei criteri e dei requisiti previsti dalla
stessa legge (comma 8).

    3.  - Nell'imminenza dell'udienza pubblica, l'Avvocatura generale
dello  Stato  ha depositato una memoria illustrativa in cui ribadisce
l'estraneita'  del  settore  cui  si  riferisce l'art. 11 della legge
n. 431  del  1998 tanto all'"edilizia comunque sovvenzionata" (di cui
all'art. 8, n. 10, dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto
Adige),  quanto  all'"assistenza  e  beneficenza  pubblica"  (di  cui
all'art. 8,  n. 25,  dello  statuto  stesso); insiste sull'assenza di
parametri    costituzionali    pertinenti,   escludendo   che   possa
considerarsi  tale  l'art. 5  della legge n. 386 del 1989; rileva che
dal combinato disposto dell'art. 12, comma 2, del decreto legislativo
n. 268 del 1992, e dell'art. 5 citato potrebbe desumersi l'esclusione
delle  province  autonome  dall'ambito  di  applicazione dei benefici
finanziati  dal  Fondo; afferma poi che nessuna norma statutaria o di
attuazione  impone di trasformare le risorse provenienti dal Fondo in
finanziamenti   a  favore  della  provincia,  da  utilizzare  secondo
normative provinciali.

                       Considerato in diritto


    1.  - La ricorrente sostiene che i commi 3, 4, 7 e 8 dell'art. 11
della  legge  statale  9 dicembre  1998,  n. 431  -  che istituisce e
disciplina  il  Fondo  nazionale  per  il  sostegno  all'accesso alle
abitazioni in locazione - ledono l'autonomia garantita alla Provincia
autonoma  di Trento (come a quella di Bolzano) dallo statuto speciale
della  Regione Trentino-Alto Adige, cosi' violando l'art. 8, nn. 10 e
25,  e  l'art. 16  dello  statuto di cui al testo unico approvato con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31 agosto  1972, n. 670,
nonche'  le  norme  di  attuazione (art. 15, comma 2, del decreto del
Presidente  della  Repubblica  19 novembre  1987,  n. 526, modificato
dall'art. 2 del decreto legislativo 28 luglio 1997, n. 275), e ledono
altresi'  l'autonomia  funzionale  e  finanziaria della Provincia, in
violazione  del  titolo  VI  del  citato  decreto  n. 670  del  1972,
modificato  dalla  legge 30 novembre 1989, n. 386, in particolare con
l'art. 5, commi 2 e 3.
    L'art. 11  della legge n. 431 del 1998, prevede al comma 3 che le
somme   annualmente   assegnate  al  Fondo  sono  utilizzate  per  la
concessione,  ai  conduttori  in  possesso  di  taluni  requisiti, di
contributi  integrativi  per  il  pagamento  dei canoni di locazione,
nonche'  (qualora  le  disponibilita'  lo  consentano)  per sostenere
iniziative intraprese dai comuni al fine di favorire la mobilita' nel
settore  della  locazione;  e  soggiunge  al  comma 4 che i requisiti
minimi  necessari  per beneficiare dei contributi ed i criteri per la
determinazione  della loro entita', in relazione al reddito familiare
e all'incidenza su di esso del canone di locazione, sono definiti con
decreto  del  Ministro  dei lavori pubblici, previa intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra lo Stato, le regioni e le
province autonome.
    Inoltre l'articolo in esame - dopo avere stabilito ai commi 5 e 6
che  le  risorse assegnate al Fondo sono ripartite ogni anno dal CIPE
(su  proposta del Ministro dei lavori pubblici, previa intesa in sede
di  Conferenza  permanente)  tra  le  regioni e le province autonome,
anche  in rapporto alla quota di risorse da esse poste a disposizione
per  concorrere  al  finanziamento  degli  interventi  di sostegno ai
conduttori - dispone al comma 7 che le regioni e le province autonome
provvedono alla ripartizione fra i comuni di tali risorse, nonche' di
quelle  attribuite  loro in sede di ripartizione delle disponibilita'
del   Fondo,   sulla   base   di   parametri  che  premino  anche  la
disponibilita'  dei  comuni  a  concorrere  con  risorse proprie alla
realizzazione degli interventi in questione.
    Infine il comma 8 stabilisce che i comuni definiscono l'entita' e
le  modalita' di erogazione dei contributi, individuando con appositi
bandi  pubblici  i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne,
nel  rispetto  dei criteri e dei requisiti minimi fissati dal decreto
ministeriale.

    2.   -   La   difesa   erariale   dubita   in   via   preliminare
dell'ammissibilita'   della  questione  ritenendo  che  le  norme  di
attuazione  dello statuto speciale non possano essere utilizzate come
parametro in sede di giudizio di costituzionalita'.
    L'eccezione    e'   infondata   alla   stregua   della   costante
giurisprudenza  di  questa Corte, secondo cui tali norme, emanate con
l'osservanza  di  apposite  procedure,  hanno valenza integrativa del
precetto  statutario  (sentenze  n. 260  del  1990 e n. 137 del 1998,
nonche' - con riferimento all'art. 5 della legge n. 386 del 1989, che
ha   modificato   ed   integrato  il  titolo  VI  dello  statuto  del
Trentino-Alto  Adige  -  sentenze  n. 36,  n. 356  e n. 366 del 1992,
n. 165 del 1994 e n. 458 del 1995).

    3.  -  L'ulteriore eccezione di inammissibilita' del ricorso, per
assenza   di   un   concreto  e  attuale  interesse  della  Provincia
all'impugnazione  della  legge  statale,  si  ricollega  al  rilievo,
sviluppato  dalla  difesa  del Presidente del Consiglio nella memoria
illustrativa, secondo cui il settore cui si riferisce l'art. 11 della
legge  n. 431  del  1998,  sarebbe estraneo alle materie che l'art. 8
dello  statuto  speciale  della  Regione  attribuisce alla competenza
legislativa  provinciale:  in  particolare  non si tratterebbe ne' di
"edilizia   comunque   sovvenzionata"  (n. 10  dell'art. 8),  ne'  di
"assistenza e beneficenza pubblica" (n. 25 dell'art. 8).
    L'eccezione   e'   infondata.   Le   provvidenze  finalizzate  ad
assicurare  il  diritto  all'abitazione  attengono,  anche  alla luce
dell'evoluzione legislativa, alla materia dell'edilizia residenziale,
come  di  recente  delineata  dal  decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112,  che  all'art. 59,  ai  fini  del  riparto  delle competenze,
ricomprende in essa funzioni e compiti relativi "alla definizione dei
criteri  per favorire l'accesso al mercato delle locazioni dei nuclei
familiari  meno  abbienti  e  agli interventi concernenti il sostegno
finanziario al reddito" (lett. e). Del resto questa Corte ha in altra
occasione  ricondotto all'art. 8, n. 10, dello statuto speciale della
Regione Trentino-Alto Adige la legislazione provinciale di Bolzano in
tema  di  programmi di intervento aventi come destinatari i cittadini
di  piu'  basso  tenore  di  vita  e come strumento l'assegnazione di
alloggi in locazione (sentenza n. 178 del 1987), e, piu' in generale,
all'"edilizia  residenziale pubblica" la determinazione dei canoni di
locazione  degli  alloggi  assegnati  (sentenza  n. 27 del 1996), sul
presupposto che la materia si connoti non soltanto per gli aspetti di
rilievo  urbanistico-edilizio  degli  interventi,  ma anche per tutto
cio' che attiene alla prestazione e gestione del servizio della casa,
ed alla disciplina delle assegnazioni degli alloggi in locazione e in
proprieta' (sentenza n. 221 del 1975).
    Comunque,  per  taluni aspetti, le esigenze cui provvede il Fondo
in   questione   concernono   anche   la  materia  dell'assistenza  e
beneficenza  pubblica, del pari assegnata alla competenza legislativa
delle   province  autonome  dall'art. 8,  n. 25,  dello  statuto  del
Trentino-Alto Adige.

    4.   -   La  ricorrente  ritiene  che  i  commi  terzo  e  quarto
dell'art. 11   della   legge  n. 431  del  1998,  ledano  l'autonomia
provinciale,  in quanto - stabilendo che i requisiti minimi necessari
per   ottenere   i   contributi   del  Fondo  ed  i  criteri  per  la
determinazione  della  loro entita' sono individuati dal Ministro dei
lavori  pubblici  -  dettano  norme vincolanti in ordine all'utilizzo
delle   risorse  assegnate  e  quindi  costringono  la  Provincia  ad
impiegarle  in  conformita'  della  normativa  statale  e  non  della
propria,   pur   trattandosi  di  materia  devoluta  alla  competenza
provinciale.
    Per vero - sostiene la ricorrente - il contrasto dei citati commi
con  le norme sull'autonomia provinciale sarebbe escluso qualora essi
fossero ritenuti inapplicabili alla Provincia autonoma di Trento, per
la  quale  invece l'art. 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989,
dispone  che i finanziamenti statali assegnati alle province autonome
sono utilizzati "secondo normative provinciali".

    5.  -  L'opzione  interpretativa  prospettata  dalla  ricorrente,
sull'ininfluenza  della  normativa  statale  impugnata nel territorio
della Provincia di Trento, e' infondata.
    L'art. 11   della   legge   n. 431   del   1998,   si   riferisce
esplicitamente non solo alle regioni, ma anche alle Province autonome
di  Trento  e  Bolzano  (cfr.  il comma 5). Pertanto - mentre si puo'
porre  un  problema  di  conformita'  della  normativa  in esame allo
statuto  speciale  di  autonomia  -  non e' possibile ritenere la sua
inapplicabilita' alla Provincia ricorrente.

    6. - Posto che i commi in esame si applicano anche nel territorio
della  Provincia  autonoma  di  Trento,  la questione di legittimita'
costituzionale non e' fondata.
    L'attribuzione  alle Province autonome del Trentino-Alto Adige di
competenza  legislativa  ed  amministrativa  in  materia  di edilizia
residenziale  (pur  intesa  nella  lata  accezione  prima indicata) -
nonche'  di  assistenza  e  beneficenza  pubblica - non preclude allo
Stato  l'adozione  delle  misure  previste  dalla norma impugnata. Si
tratta invero di un intervento volto, in vista dell'esigenza primaria
connessa  al  diritto  all'abitazione,  a favorire l'accesso dei ceti
meno  abbienti al mercato delle locazioni mediante contribuzione agli
oneri  inerenti  al  pagamento  dei  canoni, nella fase di attuazione
della  riforma  costituita dall'allontanamento dal sistema del canone
legale   e  dalla  progressiva  liberalizzazione  del  settore.  Tale
intervento  dello Stato, pertanto, si giustifica ai sensi dell'art. 4
dello statuto del Trentino-Alto Adige.
    Questa Corte - scrutinando proprio la conformita' allo statuto di
autonomia   della   Regione  Trentino-Alto  Adige  di  leggi  statali
concernenti  l'acquisto  di  abitazioni  con mutui agevolati a carico
delle  finanze  pubbliche  - ha gia' avuto occasione di rilevare come
sia  doveroso  da parte della collettivita' intera impedire che delle
persone  possano  rimanere  prive  di  abitazione,  precisando che il
"diritto   all'abitazione"   rientra   fra   i  requisiti  essenziali
caratterizzanti  la  socialita'  cui si conforma lo Stato democratico
voluto dalla Costituzione (sentenza n. 217 del 1988).
    Peraltro  -  trattandosi  di  materia  attribuita alla competenza
piena  delle province - la disciplina posta dallo Stato in tanto puo'
essere   considerata  immune  da  sospetti  d'incostituzionalita'  in
quanto,   valutata   nei   suoi  concreti  svolgimenti  e  nelle  sue
particolari  modalita',  sia contenuta nei precisi limiti delle reali
esigenze  sottostanti  all'interesse  invocato e risulti essenziale o
necessaria per la sua attuazione (sentenza n. 217 del 1988, citata).
    E'  questo  il  caso della normativa statale in esame, la quale -
nella  parte in cui demanda ad un decreto ministeriale l'elaborazione
dei criteri per l'erogazione dei contributi - non viola le competenze
della  Provincia  autonoma  di  Trento,  in  ragione dell'esigenza di
assicurare  livelli  minimi  ed  uniformi  di  tutela  (di "requisiti
minimi"  del  resto  parla  il  comma ottavo dell'art. 11 della legge
n. 431  del  1998),  in puntuale corrispondenza alle reali necessita'
sottostanti  all'interesse in gioco. Del resto la legge mostra di non
ignorare  l'esigenza  di  un  raccordo  con  le autonomie regionali e
provinciali,  all'uopo prevedendo lo strumento dell'intesa in sede di
Conferenza  permanente  per  i rapporti fra Stato, regioni e province
autonome.

    7.  -  Quanto  alla  questione di legittimita' costituzionale del
comma  7  dell'art. 11,  essa  non e' fondata, nei termini di seguito
precisati.
    La norma, nella parte impugnata, dispone che le Province autonome
di  Trento  e  di Bolzano "provvedono alla ripartizione fra i comuni"
della  quota  delle  risorse  del  Fondo a ciascuna di esse assegnata
"sulla  base  di  parametri  che  premino anche la disponibilita' dei
comuni  a  concorrere  con  proprie  risorse alla realizzazione degli
interventi di cui al comma 3".
    La  ricorrente  invoca  le  norme  di  attuazione  dello  statuto
(art. 12, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268, che
richiama  l'art. 5, comma 2, della legge 30 novembre 1989, n. 386) ai
sensi  delle  quali - in caso di attribuzione o ripartizione di fondi
statali  a favore delle province per scopi determinati dalle medesime
leggi statali - i finanziamenti sono assegnati alle province autonome
ed  affluiscono  al  bilancio  delle  stesse  per  essere utilizzati,
secondo   normative   provinciali,   nell'ambito  del  corrispondente
settore,   con   riscontro  nei  conti  consuntivi  delle  rispettive
province.
    Su tale premessa la ricorrente ritiene che la norma impugnata sia
doppiamente  lesiva  della sua autonomia funzionale e finanziaria: la
Provincia  infatti  sarebbe  costretta  - da un lato - a ripartire le
risorse tra i comuni, pur in presenza di una legislazione provinciale
che  individua  diversamente  gli  enti  locali competenti ad erogare
contributi  integrativi  dei  canoni  locatizi,  e  - dall'altro - ad
utilizzare  necessariamente il criterio di favorire i comuni disposti
a  concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi
a sostegno dei conduttori.
    Peraltro  del comma in esame - contrariamente a quanto ritiene la
ricorrente   -  deve  darsi  un'interpretazione  adeguatrice  che  ne
assicura  la  conformita' alla posizione costituzionalmente garantita
alle Province autonome del Trentino-Alto Adige.
    La  norma  impugnata  infatti menziona la Provincia autonoma solo
per  considerarla  destinataria  della  quota di finanziamento che le
compete sul Fondo nazionale, cosi' uniformandosi alle citate norme di
attuazione dello statuto, secondo le quali i fondi statali attribuiti
alla  Provincia per scopi determinati dalla legge statale affluiscono
al   bilancio   provinciale   e  sono  utilizzati  secondo  normative
provinciali.
    Quanto    alla    ripartizione   finale   dei   fondi   ai   fini
dell'assegnazione  agli  aventi diritto, l'individuazione dei comuni,
quali enti di base cui compete la gestione concreta delle risorse, e'
in  armonia  con  le funzioni spettanti ai comuni stessi, quali punti
istituzionali  di  riferimento dei servizi a favore della popolazione
sul  territorio  "precipuamente nei settori organici dei servizi alle
persona e alla comunita'" (art. 9 della legge 8 giugno 1990, n. 142).
    La normativa sulle autonomie locali peraltro, all'art. 1, secondo
comma,  fa  salve  le attribuzioni delle Regioni a statuto speciale e
delle   Province   autonome  di  Trento  e  Bolzano.  E  pertanto  il
riferimento ai comuni, contenuto nel comma 7 dell'art. 11 della legge
n. 431  del  1998,  non puo' non armonizzarsi con la disciplina della
Provincia  autonoma di Trento, nel senso che il riferimento va inteso
agli  enti  territoriali di base preposti dalla normativa provinciale
all'erogazione   dei   contributi   per   l'integrazione  del  canone
locatizio,  ossia  ai  comuni di Trento e Rovereto ed ai Comprensori,
quali  raggruppamenti  degli  altri  comuni  in  cui  e' ripartito il
territorio provinciale (art. 33-bis della legge provinciale n. 21 del
1992, introdotto dall'art. 13 della legge provinciale n. 5 del 1997).
    Quanto   poi  all'indicazione  vincolante  a  tener  conto  della
concreta  disponibilita' manifestata dai comuni nelle iniziative atte
a  favorire  la  mobilita'  nel  mercato  delle  locazioni,  essa  e'
complemento  necessario alla realizzazione delle finalita' perseguite
dalla   legge   statale,   che   esplicitamente  riconosce  il  ruolo
fondamentale  degli  enti  esponenziali delle comunita' locali per il
soddisfacimento del diritto all'abitazione. Ed e' logico pertanto che
nella  ripartizione  dei  fondi tra i competenti enti territoriali di
base  della  Provincia  di  Trento  (Comprensori e comuni di Trento e
Rovereto)  la  Provincia  autonoma  riservi  -  nella  misura da essa
discrezionalmente  individuata  -  un  trattamento  in  qualche  modo
privilegiato  a  quelli  fra essi che abbiano eventualmente investito
proprie risorse in vista degli obiettivi cui mira la legge statale.

    8.   -  Deve  infine  esaminarsi  la  questione  di  legittimita'
costituzionale  del comma 8 dell'art. 11 della legge n. 431 del 1998,
ai  sensi  del quale i comuni definiscono l'entita' e le modalita' di
erogazione dei contributi, individuando con appositi bandi pubblici i
requisiti  dei  conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei
criteri e dei requisiti minimi fissati dal decreto ministeriale.
    La  Provincia ricorrente afferma che la norma statale lede la sua
autonomia  in quanto trasferisce direttamente funzioni amministrative
ai  comuni,  e  prevede  specifici adempimenti procedurali, mentre le
norme  di  attuazione dello statuto stabiliscono che il trasferimento
ai  comuni  di  funzioni  rientranti  nella competenza delle province
avviene in base a legge provinciale.
    La  questione  non  e'  fondata, dovendo la norma in esame essere
interpretata in senso conforme allo statuto di autonomia.
    Il  coordinamento  del comma 8 dell'art. 11 con il comma 7, prima
esaminato, conduce innanzi tutto a ritenere che l'identificazione del
comune  quale  organismo  terminale  nell'attuazione  del  sistema di
sostegno per l'accesso alle locazioni debba essere inteso, ancora una
volta,  nella  logica  istituzionale  della  Provincia  autonoma, che
attribuisce  la competenza in materia ai comprensori (ed ai comuni di
Trento e Rovereto).
    E  conduce  anche  ad escludere che contenuto peculiare del comma
sia  il  paventato trasferimento diretto di funzioni agli enti locali
della  provincia  autonoma.  Siffatto  trasferimento  e'  in  realta'
presupposto:  la  norma statale in questione vuole che l'ente locale,
competente  nel  sistema  della  Provincia ad erogare concretamente i
contributi,   eserciti  le  funzioni  amministrative  ad  esso  dalla
medesima   provincia  trasferite  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei
requisiti  minimi  fissati  dal  decreto  ministeriale, pur potendosi
beninteso  assicurare ai conduttori una tutela piu' ampia, sulla base
della disciplina provinciale.
    Questa   disposizione   peraltro   non   lede   le   attribuzioni
costituzionali della Provincia autonoma, per le considerazioni svolte
al punto 6.

    9. - Conclusivamente, le questioni di legittimita' costituzionale
devono essere dichiarate non fondate.