ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale degli artt. 333 e 336 del
codice civile e degli artt. 738 e 739 del codice di procedura civile,
promosso  con  ordinanza  emessa  il  28 ottobre  1999 dalla Corte di
appello di Genova - sezione per i minorenni - sul reclamo proposto da
Ruani Sergio ed altra, iscritta al n. 281 del registro ordinanze 2000
e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica n. 23, 1a
serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella camera di consiglio del 27 settembre 2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
    Ritenuto che la Corte d'appello di Genova - sezione specializzata
per  i  minorenni  -  con  ordinanza del 28 ottobre 1999 (pervenuta a
questa  Corte  in  data  28 aprile  2000),  ha sollevato questione di
legittimita'  costituzionale  degli artt. 336 e 333 cod. civ. nonche'
738  e  739  cod.  proc.  civ.  in riferimento agli artt. 24, secondo
comma,  2,  3, secondo comma, 30 e 31 della Costituzione, nella parte
in   cui   nel   procedimento   camerale  limitativo  della  potesta'
genitoriale  non prevedono la nomina di un curatore in rappresentanza
del minore;
        che i parametri costituzionali sarebbero violati in quanto la
mancata   considerazione   del   minore,  come  parte  del  giudizio,
inciderebbe  negativamente  sulla  tutela  dei  suoi  diritti  ed  in
particolare  di  quello  ad  uno  sviluppo compiuto ed armonico della
personalita', implicitamente garantito dalle disposizioni stesse;
        che  il procedimento di reclamo ex art 739 cod. proc. civ. e'
stato   introdotto   dai   collocatari   della   minore   avverso  un
provvedimento  del  tribunale  che aveva affidato la stessa al comune
affinche' questi ne curasse il rientro presso il nucleo familiare del
nonno materno;
        che  i  reclamanti  lamentavano  come il tribunale non avesse
tenuto conto delle risultanze della consulenza tecnica nella parte in
cui  si  dubitava  dell'idoneita'  educativa del gruppo familiare del
nonno,  sottolineando  la  situazione  di  grave e protratta violenza
fisica e psicologica;
        che,  nel  costituirsi,  i  nonni della minore sostenevano il
difetto  di legittimazione dei reclamanti e l'adeguatezza del proprio
nucleo familiare;
        che  all'udienza,  davanti  al  giudice  a  quo, l'A.N.F.A.A.
(Associazione  Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie) chiedeva di
intervenire  in  adesione  alle conclusioni dei reclamanti, ritenendo
che  questi  avevano  agito  nell'esclusivo  interesse  della minore,
atteso che appariva preoccupante il ritorno di questa presso il nonno
e  auspicava  la  nomina di un curatore speciale sia sotto il profilo
sostanziale che sotto quello processuale;
        che  nell'ordinanza di rimessione, premesso che in dottrina e
giurisprudenza  si evidenzia una sempre maggiore considerazione della
posizione  del  minore  quale soggetto titolare di diritti soggettivi
perfetti,  autonomi  ed  azionabili, membro a tutti gli effetti della
comunita'   sociale   ("non   piu'   oggetto   di   una  assoluta  ed
incondizionata  volonta'  degli adulti, ma sicuramente "persona" alla
pari  di ogni altro individuo"), si richiama il c.d. diritto minorile
e  cioe' un complesso di norme riguardanti la posizione del fanciullo
nella prospettiva di una tutela preminente del suo interesse;
        che  il  procedimento  ex artt. 333, 336 cod. civ., in cui il
giudice  assume  ogni  opportuno  e  conveniente provvedimento per la
prole, ha effetti rilevanti sull'avvenire del fanciullo, e tuttavia a
questi non e' dato stare in giudizio a mezzo di curatore speciale per
la  tutela  dei  suoi  interessi  e  neppure e' previsto che egli sia
obbligatoriamente sentito;
        che  gli interessi del minore non sono adeguatamente tutelati
dal  p.m.  in sede di intervento obbligatorio, anche perche' i poteri
di  quest'organo  non si ricollegano a tali specifici interessi, ma a
quello   generale  dell'attuazione  della  legge;  analogamente,  non
potrebbe  costituire valida alternativa alla nomina di un curatore il
potere largamente officioso del giudice;
        che la nomina di un curatore in rappresentanza del minore non
e'  sconosciuta  al nostro ordinamento, come nei casi di conflitto di
interessi  tra genitori e figli (art. 370 recte: art. 320, u.c., cod.
civ.)  ovvero,  in  sede  processuale,  per  le azioni di status e le
procedure di opposizione al decreto di adottabilita';
        che  la  nomina  di  un curatore del minore nel caso in esame
trova  una  base  normativa  in  alcuni  documenti internazionali: la
Convenzione  sui  diritti  del  fanciullo di New York del 20 novembre
1989,  ratificata  e  resa  esecutiva  con  la  legge 27 maggio 1991,
n. 176,  la  quale afferma che al fanciullo deve essere assicurata la
possibilita'  di  essere  ascoltato in ogni procedura che lo riguardi
sia  direttamente  che attraverso un rappresentante (artt. 3 e 12); e
la  Convenzione  europea  di Strasburgo del 25 gennaio 1996, la quale
prevede  il  riconoscimento  al  minore di diritti processuali che lo
riguardano  e, in particolare, il diritto di chiedere la nomina di un
terzo rappresentante;
        che  questa  Corte  ha  gia'  dichiarato (sentenza n. 185 del
1986)  non  fondata  questione  analoga, ma con specifico riferimento
alla  procedura  di  divorzio  e  separazione  per i provvedimenti di
affidamento della prole;
        che  comunque  oggi  vi  e' una accresciuta sensibilita' alla
problematica del minore;
        che  sulla  rilevanza  della  questione  la  Corte rimettente
osserva  che nella presente causa essa si dovrebbe "pronunciare sulla
collocazione   della   minore   senza   avere  chiara  consapevolezza
dell'interesse   di   questa   non   adeguatamente  rappresentata  in
giudizio".  Allo  stato  - soggiunge il giudice a quo - vi sarebbe la
"necessita'  di  dichiarare  la carenza di legittimazione processuale
dei  ricorrenti che non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi
interessi, nonche' l'inammissibilita' dell'intervento dell'A.N.F.A.A.
con conseguente conferma del provvedimento impugnato"; che, tuttavia,
dall'accoglimento  della  questione  discenderebbe  la  nomina  di un
rappresentante  del  minore,  nei  confronti  del  quale  si dovrebbe
disporre  l'integrazione  del  contraddittorio  e  la  riapertura dei
termini per l'impugnazione;
        che  nel  giudizio  dinanzi  a questa Corte e' intervenuto il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e  difeso
dall'Avvocatura  generale dello Stato, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
    Considerato  che,  secondo  la  costante giurisprudenza di questa
Corte,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale,  per  essere
ammissibile,   esige   anzitutto  una  plausibile  e  non  carente  o
contraddittoria  motivazione  sulla  rilevanza  della medesima; nella
specie,  l'ordinanza  ritiene  necessaria  ai  fini  del decidere una
pronuncia di incostituzionalita' della omessa previsione della nomina
di  un  curatore  speciale  per  l'ipotesi  in  esame, senza tuttavia
motivare  in  modo  completo  sulla  effettiva  mancanza  nel vigente
ordinamento  di  norme,  speciali  o  generali,  che  consentano tale
nomina:  verifica  che  costituiva  presupposto indispensabile per la
predetta rilevanza;
        che inoltre il giudice a quo, mentre afferma che "il collegio
si   troverebbe   nella   necessita'  di  dichiarare  la  carenza  di
legittimazione processuale dei (reclamanti) collocatari della minore,
i quali non hanno alcun potere di rappresentanza dei suoi interessi",
non  risolve  poi  il  problema pregiudiziale sull'ammissibilita' del
procedimento  di  gravame;  e  nel  contempo  solleva la questione di
costituzionalita', senza argomentare sul perche', nonostante cio', la
medesima possa ritenersi rilevante in quello stesso procedimento;
        che,   pertanto,   deve   essere   accolta   l'eccezione   di
inammissibilita' sollevata dall'Avvocatura dello Stato.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.