ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 51, n. 4, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1999 dal tribunale di Firenze nel procedimento civile vertente tra Tozzi Luca e Moretti Luca ed altri, iscritta al n. 160 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 16, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Udito nella camera di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice relatore Cesare Ruperto. Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile, il giudice istruttore presso il tribunale di Firenze - avendo pronunciato un provvedimento di condanna dei convenuti ai sensi dell'art. 186-quater cod. proc. civ. -, con ordinanza del 26 marzo 1999 (pervenuta alla Corte costituzionale solo il 21 marzo 2000), ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimita' costituzionale dell'art. 51, primo comma, numero 4, cod. proc. civ., "nella parte in cui non prevede l'obbligo di astensione dal pronunciare sentenza per quel giudice che sul medesimo oggetto si sia, nel merito, pronunciato su richiesta di ordinanza ex art. 186-quater cod. proc. civ. (ovvero, in una accezione ristretta, abbia pronunciato ordinanza ex art. 186-quater)"; che - premesse considerazioni in ordine agli effetti della cosiddetta "forza della prevenzione" sulla serenita' del giudice, allorquando questi sia chiamato a ripercorrere il medesimo itinerario logico gia' in precedenza seguito su una medesima res judicanda - afferma in particolare il rimettente che le motivazioni che hanno portato la Corte costituzionale (con la sentenza n. 326 del 1997) a dichiarare non fondata altra questione di legittimita' costituzionale della stessa norma, nel caso di cognizione della causa di merito da parte del giudice che abbia concesso una misura cautelare ante causam, non possono valere per la soluzione della presente questione; che, infatti, secondo il rimettente, nell'ipotesi del giudice che si sia comunque pronunciato (accogliendola o rigettandola) sulla istanza ex art. 186-quater: a) il materiale probatorio preso in esame per pronunciarsi su tale istanza e' il medesimo che poi sara' preso in esame nella vera e propria sede decisoria; b) la valutazione di detto materiale avviene in entrambi i casi nel rispetto rigoroso del principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 cod. civ; c) la relativa ordinanza dev'essere motivata al pari di una sentenza, con cio' imponendosi che venga ripercorso nella sua integralita' il medesimo "itinerario logico" gia' in precedenza seguito e che vengano a reiterarsi valutazioni ricadenti pressoche' sulla medesima res judicanda; d) l'ordinanza ex art. 186-quater e' idonea ad acquistare efficacia di sentenza. Considerato che - investita del vaglio di costituzionalita' della disposizione in esame, denunciata dallo stesso rimettente con riferimento ai medesimi parametri e sulla base di identiche motivazioni - questa Corte, con ordinanza n. 168 del 2000, ha gia' dichiarato la manifesta infondatezza della sollevata questione; che nella presente ordinanza di rimessione (emessa in data anteriore a quelle definite dalla menzionata pronuncia, ma pervenuta con ritardo alla Corte) il rimettente non offre ulteriori argomenti, ne' svolge diverse o nuove considerazioni a sostegno dell'asserita illegittimita' della norma impugnata, per cui anche l'odierna questione va dichiarata manifestamente infondata. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.