ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), promossi con nove ordinanze emesse il 9 marzo 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, rispettivamente iscritte ai nn. 309, 341, 342, 343, 344, 349, 350, 351 e 352 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 24 e 25, 1a serie speciale, dell'anno 1999. Visto l'atto di costituzione di Bruccoleri Raffaele; Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice relatore Riccardo Chieppa. Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia, con nove ordinanze di identico contenuto (r.o. nn. 309, 341, 342, 343, 344, 349, 350, 351, 352 del 1999) emesse il 9 marzo 1999, nel corso di altrettanti giudizi aventi ad oggetto la condanna di amministrazioni pubbliche inadempienti al pagamento di somme di denaro dovute a titolo di forniture di medicinali, ed a fronte delle domande dei ricorrenti dirette ad ottenere, nelle more delle decisioni di merito ed in relazione ad irreparabile pregiudizio, l'applicazione degli artt. 669-sexies e 700 del codice di procedura civile, nonche' dell'art. 186-ter cod.proc.civ., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), nella parte in cui, pur spostando la giurisdizione di talune materie dal giudice ordinario al giudice amministrativo, in via esclusiva, non consente a quest'ultimo di utilizzare tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per la tutela sommaria dei diritti sui quali e' legittimato a decidere, con particolare riferimento agli istituti di cui al Titolo I del Libro IV cod.proc.civ; che, secondo il giudice rimettente, le norme del processo civile, pur dotate di una particolare "vis espansiva", tale da renderle applicabili analogicamente in tutti i casi in cui manchi una regola processuale ben definita, tuttavia incontrano il limite costituito dalla struttura propria del processo amministrativo, entro il quale non possono essere trasfuse per ragioni di ordine dogmatico-sistematico e, soprattutto, per ragioni pratiche ed organizzative; che, neanche potrebbe essere di ausilio il principio affermato dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 190 del 1995), secondo cui il giudice amministrativo, nelle controversie patrimoniali sottoposte alla sua giurisdizione esclusiva, puo' adottare, in presenza di un pregiudizio imminente ed irreparabile, tutti i provvedimenti urgenti, che appaiano piu' idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione di merito, in quanto i concetti di "tutela cautelare" e di "cognizione sommaria" del diritto sono assolutamente diversi e, mentre il primo non e' estraneo al processo amministrativo, non altrettanto puo' dirsi del secondo; che, ad avviso del giudice a quo neanche puo' giungersi all'affermazione di un parziale difetto di giurisdizione, in quanto cio' implicherebbe una sostanziale riduzione della portata della legge-delega; che, in sostanza, le questioni risolvibili con la cognizione sommaria sfuggirebbero alla cognizione di qualunque giudice: a quella del giudice ordinario in forza delle norme deleganti e delegate ed a quella del giudice amministrativo in difetto della puntuale indicazione normativa degli strumenti processuali all'uopo necessari. Considerato che, attesa la sostanziale identita' delle questioni, dev'essere disposta la riunione dei relativi giudizi; che la norma censurata e' stata modificata dall'art. 8 della legge 21 luglio 2000, n. 205, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 26 luglio 2000; che la nuova formulazione della norma prevede espressamente che nelle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, si applichi il Capo I del Titolo I del Libro IV del codice di procedura civile (comma 1), mentre, qualora, in ordine al credito azionato, ricorrano i presupposti di cui agli artt. 186-bis e 186-ter del codice di procedura civile, si disponga in via provvisionale, su istanza di parte, con ordinanza provvisoriamente esecutiva, la condanna al pagamento di somme di denaro; che, pertanto, va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente perche' valuti se, a seguito della intervenuta modifica legislativa della disposizione denunciata, la questione di legittimita' costituzionale sollevata sia tuttora rilevante nel procedimento a quo.