ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 33 del decreto
legislativo  31 marzo  1998,  n. 80 (Nuove disposizioni in materia di
organizzazione   e   di  rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni
pubbliche,  di  giurisdizione  nelle  controversie  di  lavoro  e  di
giurisdizione  amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art. 11,
comma  4,  della  legge  15 marzo  1997,  n. 59),  promossi  con nove
ordinanze   emesse  il  9 marzo  1999  dal  Tribunale  amministrativo
regionale  della  Sicilia,  rispettivamente iscritte ai nn. 309, 341,
342,  343,  344,  349,  350,  351 e 352 del registro ordinanze 1999 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 22, 24 e 25,
1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto l'atto di costituzione di Bruccoleri Raffaele;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 12 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia,
con  nove  ordinanze  di  identico contenuto (r.o. nn. 309, 341, 342,
343,  344,  349,  350, 351, 352 del 1999) emesse il 9 marzo 1999, nel
corso  di  altrettanti  giudizi  aventi  ad  oggetto  la  condanna di
amministrazioni  pubbliche  inadempienti  al  pagamento  di  somme di
denaro  dovute a titolo di forniture di medicinali, ed a fronte delle
domande   dei  ricorrenti  dirette  ad  ottenere,  nelle  more  delle
decisioni  di  merito  ed  in  relazione ad irreparabile pregiudizio,
l'applicazione  degli  artt. 669-sexies e 700 del codice di procedura
civile,  nonche'  dell'art. 186-ter  cod.proc.civ.,  ha sollevato, in
riferimento  agli  artt. 3, 97 e 113 della Costituzione, questione di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 33  del  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 80 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione
e   di   rapporti  di  lavoro  nelle  amministrazioni  pubbliche,  di
giurisdizione   nelle  controversie  di  lavoro  e  di  giurisdizione
amministrativa,  emanate  in  attuazione dell'art. 11, comma 4, della
legge  15 marzo  1997,  n. 59),  nella parte in cui, pur spostando la
giurisdizione  di  talune  materie  dal  giudice ordinario al giudice
amministrativo,  in  via  esclusiva,  non  consente a quest'ultimo di
utilizzare  tutti i mezzi processuali previsti dal codice di rito per
la  tutela  sommaria dei diritti sui quali e' legittimato a decidere,
con  particolare  riferimento  agli  istituti  di cui al Titolo I del
Libro IV cod.proc.civ;
        che,  secondo  il  giudice  rimettente, le norme del processo
civile,  pur  dotate  di  una  particolare  "vis  espansiva", tale da
renderle applicabili analogicamente in tutti i casi in cui manchi una
regola  processuale  ben  definita,  tuttavia  incontrano  il  limite
costituito dalla struttura propria del processo amministrativo, entro
il   quale   non  possono  essere  trasfuse  per  ragioni  di  ordine
dogmatico-sistematico   e,   soprattutto,  per  ragioni  pratiche  ed
organizzative;
        che,   neanche   potrebbe  essere  di  ausilio  il  principio
affermato  dalla  giurisprudenza  costituzionale (sentenza n. 190 del
1995),  secondo  cui  il  giudice  amministrativo, nelle controversie
patrimoniali   sottoposte  alla  sua  giurisdizione  esclusiva,  puo'
adottare,  in  presenza  di un pregiudizio imminente ed irreparabile,
tutti i provvedimenti urgenti, che appaiano piu' idonei ad assicurare
provvisoriamente  gli  effetti della decisione di merito, in quanto i
concetti di "tutela cautelare" e di "cognizione sommaria" del diritto
sono  assolutamente  diversi  e,  mentre  il primo non e' estraneo al
processo amministrativo, non altrettanto puo' dirsi del secondo;
        che,  ad  avviso  del  giudice  a  quo neanche puo' giungersi
all'affermazione  di  un parziale difetto di giurisdizione, in quanto
cio'  implicherebbe  una  sostanziale  riduzione  della portata della
legge-delega;
        che,  in sostanza, le questioni risolvibili con la cognizione
sommaria sfuggirebbero alla cognizione di qualunque giudice: a quella
del  giudice ordinario in forza delle norme deleganti e delegate ed a
quella   del   giudice   amministrativo  in  difetto  della  puntuale
indicazione normativa degli strumenti processuali all'uopo necessari.
    Considerato che, attesa la sostanziale identita' delle questioni,
dev'essere disposta la riunione dei relativi giudizi;
        che  la norma censurata e' stata modificata dall'art. 8 della
legge  21 luglio  2000,  n. 205,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 173 del 26 luglio 2000;
        che  la  nuova formulazione della norma prevede espressamente
che  nelle  controversie  devolute  alla  giurisdizione esclusiva del
giudice  amministrativo,  aventi  ad  oggetto  diritti  soggettivi di
natura  patrimoniale, si applichi il Capo I del Titolo I del Libro IV
del  codice di procedura civile (comma 1), mentre, qualora, in ordine
al   credito   azionato,   ricorrano   i   presupposti  di  cui  agli
artt. 186-bis  e  186-ter del codice di procedura civile, si disponga
in   via   provvisionale,   su   istanza   di  parte,  con  ordinanza
provvisoriamente  esecutiva,  la  condanna  al  pagamento di somme di
denaro;
        che,  pertanto,  va  disposta  la  restituzione degli atti al
giudice  rimettente  perche'  valuti  se, a seguito della intervenuta
modifica  legislativa  della disposizione denunciata, la questione di
legittimita'  costituzionale  sollevata  sia  tuttora  rilevante  nel
procedimento a quo.