IL TRIBUNALE Ha pronunciato la seguente ordinanza; Nella procedura di convalida del trattenimento ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 286/1998 nei confronti di Fernandes Carlos Alberto; Il giudice osserva quanto segue: Il trattenimento dello straniero, destinatario di un provvedimento di espulsione, presso i centri di permanenza e assistenza di cui all'art. 14 d.lgs. n. 286/1998 e' finalizzato, nell'economia del predetto decreto, ad assicurare effettivita' alla normativa in tema di allontanamento e presuppone, quindi, che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Tale accompagnamento, rendendo suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di espulsione, e' misura che innegabilmente incide sulla liberta' personale, intesa come autonomia e disponibilita' della propria persona; liberta' tutelata dall'art. 13 della Costituzione attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione. A conferma di tale assunto si richiama il costante orientamento della Corte costituzionale che, distinguendo la diversa sfera di operativita' dei precetti posti dall'art. 13 e dall'art. 16 della Carta, ha individuato, quale elemento qualificante della restrizione della liberta' personale, l'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'habeas corpus (cfr. sent. n. 1964/1968). Tale criterio di riferimento ha determinato la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 157 T.U.L.P.S. n. 773/1931 (cfr. sent. n. 1956/2), proprio nella parte in cui consentiva all'autorita' di P.S. di ordinare la traduzione del rimpatriando - fattispecie in tutto analoga all'accompagnamento coattivo alla frontiera di cui al d.lgs. n. 286/1998 - ed e' stato piu' volte ribadito dalla Corte, secondo la quale "... in nessun caso l'uomo potra' essere privato o limitato nella sua liberta ... se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato ..., se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni ..." (cfr. sent. 1956/11 e tutte le decisioni richiamate nella sentenza n. 1994/419). La prerogativa costituzionale dell'art. 13, concernendo un diritto inviolabile e fondamentale, compete anche allo straniero. Sempre la Corte costituzionale ha in piu' occasioni affermato che, con riferimento alla liberta' personale, il principio costituzionale di eguaglianza non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero, sicche' anche per questi ogni restrizione della liberta' personale ricade sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione. La previsione normativa di accompagnamento alla frontiera, non conseguente obbligatoriamente a provvedimenti di espulsione ordinati dall'autorita' giudiziaria, appare violare la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento preventivo (ai sensi del secondo comma dell'art. 13 della Costituzione), ovvero di un provvedimento successivo di convalida entro 48 ore (terzo comma dell'articolo cit.) da parte dell'autorita' giudiziaria. La violazione della riserva di giurisdizione, di palmare evidenza nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo della forza pubblica (circostanza di cui il giudice non viene neppure implicitamente informato), sussiste anche nell'ipotesi in cui lo straniero, per l'impossibilita' di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga trattenuto ai sensi dell'art. 14, comma 1, presso il centro di permanenza. Infatti, nonostante l'art. 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 faccia riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 dello stesso decreto, e' evidente che il giudice e' chiamato a convalidare il solo "... provvedimento ..." di trattenimento presso il centro. Conferma in tal senso si desume non solo dal testo letterale dell'art. 14, comma 4, che usa il singolare, facendo unico riferimento al provvedimento del questore, ma anche dal rilievo che la mancata convalida del trattenimento non incide sul vigore del provvedimento di accompagnamento (finalizzato all'espulsione), che permane comunque a carico dello straniero. Pertanto, anche quando l'accompagnamento sia previsto quale modalita' esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13, quarto comma-a) e sia in quel senso richiamato dal questore nella motivazione del provvedimento che dispone il trattenimento, la convalida del trattenimento stesso non puo' implicare la convalida del disposto accompagnamento, che resta cosi' escluso da ogni controllo giurisdizionale. La prospettata questione di legittimita' costituzionale risulta, dunque, non manifestamente infondata e la decisione sulla stessa e' di palese rilevanza, non consentendo la definizione del procedimento in corso, che deve essere sospeso.