IL TRIBUNALE Premesso che: il trattenimento dello straniero destinatario di un provvedimento di espulsione presso i centri di permanenza e assistenza di cui all'articolo 14 d.lgs. n. 286/1998 e' finalizzato, nell'economia del predetto decreto, ad assicurare effettivita' alla normativa in tema di allontanamento e presuppone, quindi, che all'espulsione debba farsi luogo con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica. Sul punto il d.lgs. contiene diversi riferimenti: l'accompagnamento alla frontiera puo' trovare fondamento in un provvedimento del prefetto (art. 13, comma 4-b; comma 5 e comma 6); oppure essere disposto dal questore (art. 13, comma 4-a). In ogni caso, la previsione dell'accompagnamento coatto costituisce, unitamente alla presenza delle condizioni di fatto considerate al comma 1 dell'articolo 14, fondamentale presupposto per l'adozione del provvedimento di trattenimento nel centro di permanenza. L'accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica, rendendo suscettibile di coercitiva esecuzione il provvedimento di espulsione, e' misura che innegabilmente incide sulla liberta' personale, intesa come autonomia e disponibilita' della propria persona, liberta' tutelata dall'articolo 13 della Costituzione attraverso inderogabili riserve di legge e di giurisdizione. A conferma si richiama il costante orientamento della Corte costituzionale che, distinguendo la diversa sfera di operativita' dei precetti posti all'articolo 13 e all'articolo 16 della Carta, ha individuato, quale elemento qualificante della restrizione della liberta' personale, l'assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione del principio dell'"habeas corpus" ... (cfr. sent. n. 69/1964). Tale criterio di riferimento ha determinato la dichiarazione di incostituzionalita' dell'articolo 157 TULPS 773/1931 (cfr. sent. 2/1956), proprio nella parte in cui consentiva all'autorita' di p.s. di ordinare la traduzione del rimpatriando - fattispecie in tutto analoga all'accompagnamento coattivo alla frontiera di cui al d.lgs. n. 286/1998 - ed e' stato piu' volte ribadito dalla Corte, secondo la quale " ... in nessun caso l'uomo potra' essere privato o limitato nella sua liberta ..., se un regolare giudizio non sia a tal fine instaurato ..., se non vi sia provvedimento giudiziario che ne dia le ragioni ..." (cfr. le sentenze n. 11/1956; n. 419/1994, e tutte le decisioni in quest'ultima richiamate). La prerogativa costituzionale dell'articolo 13, concernendo un diritto inviolabile e fondamentale inerente alla "persona", compete anche allo straniero. La Corte costituzionale ha affermato che il principio di eguaglianza sancito all'articolo 3 della Carta vale, quando si tratta del rispetto di diritti fondamentali, anche per lo straniero (sent. n. 120/1967) e, proprio con specifico riferimento alla liberta' personale, che il principio costituzionale di eguaglianza non tollera discriminazioni tra la posizione del cittadino e quella dello straniero (sent. n. 62/1994). Pertanto, anche per questi, ogni restrizione della liberta' personale ricade sotto il disposto dell'articolo 13 della Costituzione ed e' soggetta alle assolute riserve di legge e di giurisdizione. Con riferimento alla possibilita' ammessa dalla Corte costituzionale (sentenze n. 104/1969 e n. 62/1994) di una normativa differenziata tra cittadini e stranieri anche in tema di diritti fondamentali e restando sul piano della riserva di giurisdizione, pare difficile ravvisare nelle ipotesi in esame, ed in quella che si valutera' sub II, elementi che giustifichino e legittimino costituzionalmente una disciplina differente per cui la privazione della liberta' personale degli stranieri resti sottratta ad un effettivo controllo giurisdizionale. Si profilano le seguenti questioni di legittimita' costituzionale: pare alla scrivente che l'accompagnamento alla frontiera, non conseguente obbligatoriamente a provvedimento di espulsione ordinato dall'autorita' giudiziaria, violi la riserva di giurisdizione per la mancata previsione di un provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dia le ragioni di quella misura, adottata sulla base di un ampia discrezionalita' amministrativa (si consideri, ad esempio, la genericita' delle "circostanze obiettive" che secondo l'articolo 13, commi 2-a e 2-b determinano la scelta tra espulsione immediata con accompagnamento ed espulsione differita con intimazione); la violazione della riserva di giurisdizione, di immediata rilevabilita' nell'ipotesi in cui lo straniero espulso venga effettivamente accompagnato alla frontiera a mezzo di forza pubblica (di cio' il giudice non verra' nemmeno informato), sussiste anche nell'ipotesi in cui lo straniero, per l'impossibilita' di eseguire con immediatezza l'espulsione, venga trattenuto ai sensi dell'articolo 14, comma 1, presso il centro di permanenza. Infatti, nonostante l'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998 faccia riferimento alla valutazione della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 dello stesso decreto, e' evidente che il giudice e' chiamato a convalidare il solo "...provvedimento..." di trattenimento presso il centro. Lo confermano, oltre che il testo letterale dell'articolo 14, comma 4, che usa il singolare facendo unico riferimento al provvedimento del questore (l'accompagnamento puo' essere invece oggetto di provvedimento del prefetto) e la conseguente richiesta da parte della questura di convalida "del provvedimento di trattenimento", il rilievo che la mancata convalida del trattenimento non incide sul permanente vigore del provvedimento di "espulsione con accompagnamento" che continuera' a gravare sullo straniero. Sicche', anche quando l'accompagnamento sia previsto quale modalita' esecutiva dell'espulsione a carico dell'intimato che si sia trattenuto indebitamente nel territorio dello Stato (art. 13, comma 4-a) e sia in quel senso richiamato dal questore nella motivazione del provvedimento che dispone il trattenimento, ritiene la scrivente che la convalida del trattenimento non possa implicare convalida del disposto accompagnamento che resta cosi' fuori dal controllo giurisdizionale. Qualora, invece, dovesse ritenersi, secondo una diversa lettura della normativa, che la convalida del trattenimento abbia in qualche modo ad oggetto l'accompagnamento, sussisterebbe il dubbio di costituzionalita' in relazione alla omessa previsione che la mancata convalida del trattenimento, a causa dell'insussistenza dei presupposti dell'articolo 13 d.lgs., faccia venir meno gli effetti del provvedimento di accompagnamento. Il presente giudizio di convalida del trattenimento non puo' essere portato a compimento in difetto della pregiudiziale risoluzione del dubbio di costituzionalita' gravante sull'accompagnamento coatto alla frontiera disposto in via amministrativa, accompagnamento del quale il giudice deve accertare la ricorrenza dei presupposti di validita' ai sensi dell'articolo 14, comma 4, del d.lgs. n. 286/1998. La ritenuta violazione della riserva di giurisdizione non consente, infatti, di valutare l'esistenza di eventuali vizi del provvedimento che ha disposto l'accompagnamento - essendo tale provvedimento emesso in base a normativa che, per le ragioni piu' sopra dette, presenta profili di incostituzionalita' - con conseguente venir meno dell'ineludibile presupposto del trattenimento presso il centro di via Corelli. La permanenza presso i centri, pur definita "trattenimento", e' misura dall'evidente carattere forzoso. E', infatti, previsto: l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi dal centro (art. 21, comma 1 d.P.R. n. 394/1999); il ripristino, senza ritardo, della misura del trattenimento "con l'ausilio della forza pubblica in caso di indebito allontanamento" (art. 14, comma 7, del d.lgs.); l'attribuzione al questore della responsabilita' delle misure occorrenti per la sicurezza e l'ordine pubblico del centro, nonche' per quelle occorrenti ad impedire l'indebito allontanamento e per ripristinare la misura (art. 21, comma 9, citato d.P.R.). Alla scrivente non pare seriamente contestabile che il "trattenimento" - pur effettuato in strutture che non fanno capo all'amministrazione penitenziaria, ma a quella degli interni - dia luogo, secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale, ad un " ... assoggettamento all'altrui potere, in cui si concreta la violazione dell'habeas corpus... "; ad una "degradazione giuridica" dell'individuo. Sicche' questa forma di "detenzione amministrativa" deve ricadere sotto il disposto dell'art. 13 della Costituzione (cui, peraltro, fa riferimento la stessa relazione di accompagnamento al d.d.l. governativo) e dovrebbe essere percio' supportata da provvedimento motivato dell'autorita' giudiziaria ex articolo 13, della Costituzione secondo comma. Sulla base di tale premessa e richiamati i rilievi piu' sopra svolti in tema di riconoscimento allo straniero del fondamentale diritto alla liberta' personale, dubbi di costituzionalita' ancora con riferimento alla riserva di giurisdizione si profilano in ordine alla natura ed agli effetti della convalida prevista all'articolo 14 del decreto legislativo. La convalida disposta dal giudice all'esito del controllo dei presupposti per l'espulsione e per il trattenimento e' atto idoneo ad attribuire validita' alla restrizione della liberta' personale per il periodo di tempo antecedente alla convalida stessa, ma non puo' operare per il futuro, legittimando l'ulteriore privazione della liberta' per i successivi venti giorni. Infatti, l'accezione del termine "convalida" recepita dall'articolo 13 della Costituzione, al cui modulo si richiama il decreto, e' quella di provvedimento destinato a ratificare quanto gia' avvenuto. E tale comune accezione trova riscontro, oltre che in numerose disposizioni del nostro ordinamento, anche nella giurisprudenza della Corte costituzionale (cfr. ord. n. 267/1996 e sent. n. 384/1996 in tema di distinzione della funzione dell'interrogatorio dell'arrestato, cui procede il g.i.p. in sede di udienza di convalida, da quella dell'interrogatorio ex articolo 294 c.p.p. di persona sottoposta a custodia cautelare). Il decreto in esame, prevedendo che la convalida "comporta" la permanenza nel centro, per un periodo di complessivi venti giorni, attribuisce al provvedimento del giudice, che dovrebbe ratificare l'operato della pubblica sicurezza per il passato, la funzione di legittimare la privazione della liberta' personale per il futuro, per un periodo di tempo determinato solo nel massimo. Proprio tale ultimo rilievo impedisce una lettura in termini di costituzionalita' dell'articolo 14, e cioe' ritenere che, nel contesto di un unico formale provvedimento di convalida, il giudice emetta sia la "convalida" vera e propria che opera per il passato, ex art. 13 Cost., terzo comma; sia il provvedimento motivato che dispone per il futuro, ex art. 13 Cost., secondo comma. Nessuna motivazione potrebbe, infatti, sorreggere adeguatamente un provvedimento col quale si legittima la restrizione della liberta' per un periodo di tempo, la cui durata non forma oggetto di valutazione alcuna da parte del giudice, ma e' solo conseguenza automatica derivante dalla legge. La durata del trattenimento deve rispondere al criterio di stretta necessita' per le ragioni indicate al comma 1 dell'articolo 14 del decreto, sicche' il giudice e' tenuto a considerare entro quali limiti il sacrificio della liberta' personale del trattenuto sia giustificato, vagliando innanzitutto le difficolta' di accompagnamento immediato e poi il concreto programma di accertamento dell'identita' personale e di espatrio dello straniero, al fine di contenere nel tempo minimo necessario il trattenimento per il futuro. Quand'anche tale vaglio fosse reso possibile dalle generiche indicazioni sul punto fornite dall'autorita' di p.s. (e' prassi l'uso di prestampati con casistica che ripete il dettato legislativo), la disciplina normativa in esame non consente al giudice di contenere la durata del trattenimento entro il periodo di tempo ritenuto congruo rispetto alle concrete esigenze del caso. Ne', successivamente alla convalida, sarebbe possibile per il giudice far cessare il trattenimento allorche', nel corso dello stesso, ne venissero meno i presupposti o qualora lo stesso si protraesse oltre i termini. Per tali ragioni, e considerato che il sacrificio del bene "liberta'" non appare giustificato dalla realizzazione o protezione di altri valori costituzionali di pari rango, il dubbio di costituzionalita' appare non manifestamente infondato e la questione di indubbia rilevanza nel presente giudizio di convalida del trattenimento. Per i rilievi svolti sub I e II, deve percio' provvedersi alla sospensione del presente giudizio.