LA CORTE DI ASSISE Letta la richiesta ex art. 299 c.p.p. formulate nell'interesse di Giovanni Cortese, imputato nel procedimento n. 7/1995 r.g. assise (n. 6/1999 c.c.); Acquisito il parere del p.m., espresso in termini contrari all'accoglimento dell'istanza; O s s e r v a L'istanza non e' meritevole di accoglimento. E' da premettere che la difesa afferma l'intervenuta scadenza dei termini di custodia cautelare relativi alla fase del giudizio in primo grado sulla scorta della considerazione che in relazione alla posizione del Cortese non spiegherebbe efficacia il provvedimento con il quale la Corte, all'udienza del 29 febbraio 1996 (e non nell'aprile di quello stesso anno, come inesattamente affermato nell'istanza), ha sospeso, previa ricognizione del carattere di particolare complessita' del dibattimento, il corso dei termini di custodia cautelare relativi alla presente fase processuale: cio' in quanto a quella data il medesimo Cortese non era ancora stato tratto in arresto. Cio' posto, deve osservarsi anzi tutto che la pronunzia del provvedimento ex art. 304 c.p.p. ha luogo esclusivamente per ragioni inerenti a caratteri prettamente oggettivi del processo (la particolare complessita' della vicenda oggetto di indagine giudiziaria valutata nella sua interezza) e, percio', del tutto prescindenti dalla posizione soggettiva del singolo imputato: con l'ovvia conseguenza che esso determina il raddoppio del termine custodiale c.d. di fase in relazione alle posizioni di tutti gli imputati, del tutto similmente a quanto avverrebbe se il termine fosse direttamente fissato ex lege in misura piu' estesa, giacche' appare ovvio che i termini custodiali - fatti salvi i provvedimenti sospensivi - sono normativamente determinati in ragione tanto della disciplina sanzionatoria prevista per il reato oggetto di contestazione quanto della fase processuale, e non gia' della posizione soggettiva del singolo imputato. A quanto consegue che, al momento della sopravvenuta esecuzione della cautela custodiale, il Cortese, gia', com'e' ovvio, legalmente presente in processo nella veste di imputato contumace, doveva considerarsi pienamente soggetto alla disciplina dei termini processuali e di custodia oggettivamente e generalmente vigente in relazione alla fase processuale in corso indipendentemente dalla circostanza che il provvedimento di cattura abbia, o meno, avuto materiale esecuzione: cio' non potendo radicalmente spiegare alcuna influenza sulla valutazione degli obiettivi caratteri di difficolta' del giudizio (costituente presupposto del provvedimento di sospensione dei termini) la circostanza, meramente accidentale, che uno degli imputati si sia sottratto alla misura custodiale o, comunque, non ne sia stato subito colpito. Del resto, un indice normativo chiaramente deponente nel senso che la Corte indica si rinviene nella menzione, operata dalla lettera B) dell'art. 303 c.p.p., quale dies a quo del periodo di custodia cautelare relativo alla fase in corso, del momento dell'emissione del provvedimento disponente il giudizio ovvero di quello della sopravvenuta esecuzione della custodia: il che e' esattamente quanto si verifica nel caso di specie. Pertanto, la circostanza della sopravvenuta cattura di un imputato, a ben vedere, non determina in realta' altro effetto favorevole per costui che la legittimazione ad impugnare nelle forme e nei termini di legge il provvedimento ex art. 304 c.p.p. pronunziato quando ancora egli era, benche' legalmente presente in processo, contumace. Conseguenza immediata e diretta del percorso argomentativo seguito e' che la circostanza segnalata dalla difesa non e' tale da incidere sul computo dei termini cautelari c.d. di fase. Cio' posto, in merito al computo dei termini custodiali relativi alla fase processuale in argomento, si sottolinea che la Corte, in plurimi provvedimenti adottati sulle istanze difensive, tendenti alla declaratoria di inefficacia della cautela, a piu' riprese proposte nell'interesse della generalita' degli imputati detenuti, ha rilevato che nel computo dei termini custodiali c.d. di fase (gia' sospesi, a cagione della particolare complessita' del dibattimento, con provvedimento ex art. 304, comma 2, c.p.p., reso all'udienza del 29 febbraio 1996), del tutto indipendentemente dalla considerazione dei giorni in cui sono state celebrate le udienze e percio' dall'applicazione del disposto del quarto comma dell'art. 297 c.p.p., devono in ogni caso essere valutati, in quanto non rientranti nella previsione della detta norma ma, piuttosto, di quella posta dall'art. 304 c.p.p. (ricollegandosi a periodi di sospensione dell'attivita' dibattimentale), e cosi' aggiungersi ai termini di cui alla lettera B) del comma 1 dell'art. 303 c.p.p., nell'ordine: 1. i giorni (53) interconenti tra il 26 ottobre 1995 ed il successivo 18 dicembre: cio' per effetto del provvedimento di sospensione ex art. 304, comma 1, lett. b) adottato all'udienza del 26 ottobre per i motivi indicati nel relativo verbale (revoca delle nomine dei difensori da parte degli imputati detenuti e richiesta di termine a difesa da parte del difensore d'ufficio nominato in sostituzione); 2. i giorni (15) intercorrenti tra il provvedimento del Presidente del tribunale che ha accolto la dichiarazione di astensione avanzata, sulla scorta del rilievo della sopravvenuta incompatibilita' al giudizio per effetto della nota pronunzia della Corte costituzionale sull'art. 34, comma 2, c.p.p., dal Presidente e dal giudice a latere che componevano l'originario collegio giudicante ed il momento in cui l'attivita' dibattimentale e' ripresa (udienza del 30 maggio 1996): cm in applicazione del disposto del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 652/1996; 3. i giorni (7) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 28 maggio 1997 a cagione dell'astensione dei difensori dall'attivita' d'udienza; 4. i giorni (12) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 6 giugno 1997 a seguito della mancata partecipazione di piu' difensori con conseguente concessione al difensore nominato d'ufficio nella medesima udienza di termini a difesa; 5. i giorni (7) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 18 giugno 1997 a cagione dell'astensione dei difensori dall'attivita' d'udienza; 6. il giorno riferibile alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 20 gennaio 1998 a seguito dell'astensione dei difensori dall'attivita' d'udienza; 7. i giorni (2) riferibili alla sospensione dei termini disposta all'udienza del 13 maggio 1998 a cagione della mancata partecipazione del difensore allora impegnato nella discussione. Tale computo ha consentito alla Corte, sulla premessa che il provvedimento disponente il giudizio risale al 25 febbraio 1995, e considerato che i giorni da computare ai fini della sospensione ammontino complessivamente a 97 consente, di concludere che i termini custodiali di fase (originariamente pari ad anni tre, tenuto conto tanto della natura delle piu' gravi fra le contestazioni interessanti la posizione dell'imputato, rientranti nella previsione del num. 3 della lett. b) dell'art. 303 c.p.p., quanto della sospensione ex art. 304, comma 2, c.p.p.) non sarebbero spirati anteriormente al giorno (2 giugno 1998) in cui e' stata data lettura del dispositivo di sentenza. Cio' posto, deve rilevarsi come, con ordinanza in data 21 gennaio 1999, questa Corte ha ritenuto di investire la Corte costituzionale della questione di costituzionalita', per contrasto con il disposto dell'art. 3 Costituzione, del comb. disp. dei commi 1, lett. b) e 7 dell'at 304 c.p.p. nella parte in cui non prevedono che la sospensione del corso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. segua - e venga cosi' computata salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare - alla revoca del mandato al difensore da parte dell'imputato, sospendendo la delibazione delle istanze tendenti ad ottenere la declaratoria di inefficacia delle cautele in esecuzione nel presente processo per intervenuta scadenza dei termini. Il seguito del testo dell'ordinanza e' perfettamente uguale a quello dell'ordinanza pubblicata in precedenza (Reg. ord. n. 759/2000). 00C1374