LA CORTE DI ASSISE

    Letta la richiesta ex art. 299 c.p.p. formulate nell'interesse di
  Giovanni  Cortese,  imputato nel procedimento n. 7/1995 r.g. assise
  (n. 6/1999 c.c.);
    Acquisito  il  parere  del  p.m.,  espresso  in  termini contrari
  all'accoglimento dell'istanza;

                            O s s e r v a

    L'istanza non e' meritevole di accoglimento.
    E' da premettere che la difesa afferma l'intervenuta scadenza dei
  termini  di  custodia  cautelare relativi alla fase del giudizio in
  primo grado sulla scorta della considerazione che in relazione alla
  posizione  del  Cortese non spiegherebbe efficacia il provvedimento
  con  il  quale  la  Corte,  all'udienza del 29 febbraio 1996 (e non
  nell'aprile  di  quello  stesso  anno, come inesattamente affermato
  nell'istanza),  ha  sospeso,  previa  ricognizione del carattere di
  particolare  complessita' del dibattimento, il corso dei termini di
  custodia cautelare relativi alla presente fase processuale: cio' in
  quanto  a  quella  data  il  medesimo  Cortese non era ancora stato
  tratto in arresto.
    Cio'  posto,  deve  osservarsi  anzi  tutto  che la pronunzia del
  provvedimento  ex  art.  304  c.p.p.  ha  luogo  esclusivamente per
  ragioni inerenti a caratteri prettamente oggettivi del processo (la
  particolare   complessita'   della   vicenda  oggetto  di  indagine
  giudiziaria  valutata  nella  sua  interezza) e, percio', del tutto
  prescindenti  dalla  posizione soggettiva del singolo imputato: con
  l'ovvia  conseguenza  che  esso  determina il raddoppio del termine
  custodiale  c.d.  di  fase in relazione alle posizioni di tutti gli
  imputati,  del  tutto  similmente a quanto avverrebbe se il termine
  fosse  direttamente fissato ex lege in misura piu' estesa, giacche'
  appare ovvio che i termini custodiali - fatti salvi i provvedimenti
  sospensivi - sono normativamente determinati in ragione tanto della
  disciplina   sanzionatoria   prevista   per  il  reato  oggetto  di
  contestazione  quanto  della  fase  processuale,  e  non gia' della
  posizione soggettiva del singolo imputato.
    A  quanto  consegue che, al momento della sopravvenuta esecuzione
  della   cautela   custodiale,   il  Cortese,  gia',  com'e'  ovvio,
  legalmente  presente in processo nella veste di imputato contumace,
  doveva considerarsi pienamente soggetto alla disciplina dei termini
  processuali  e di custodia oggettivamente e generalmente vigente in
  relazione  alla  fase  processuale in corso indipendentemente dalla
  circostanza  che  il  provvedimento di cattura abbia, o meno, avuto
  materiale esecuzione: cio' non potendo radicalmente spiegare alcuna
  influenza   sulla   valutazione   degli   obiettivi   caratteri  di
  difficolta' del giudizio (costituente presupposto del provvedimento
  di  sospensione dei termini) la circostanza, meramente accidentale,
  che  uno  degli imputati si sia sottratto alla misura custodiale o,
  comunque, non ne sia stato subito colpito.
    Del  resto,  un  indice normativo chiaramente deponente nel senso
  che  la  Corte  indica  si  rinviene  nella menzione, operata dalla
  lettera  B)  dell'art.  303 c.p.p., quale dies a quo del periodo di
  custodia  cautelare  relativo  alla  fase  in  corso,  del  momento
  dell'emissione  del  provvedimento disponente il giudizio ovvero di
  quello  della  sopravvenuta  esecuzione  della  custodia: il che e'
  esattamente  quanto  si  verifica  nel caso di specie. Pertanto, la
  circostanza  della  sopravvenuta  cattura  di  un  imputato,  a ben
  vedere,  non  determina  in  realta'  altro  effetto favorevole per
  costui che la legittimazione ad impugnare nelle forme e nei termini
  di  legge  il  provvedimento  ex art. 304 c.p.p. pronunziato quando
  ancora   egli   era,   benche'  legalmente  presente  in  processo,
  contumace.
    Conseguenza   immediata  e  diretta  del  percorso  argomentativo
  seguito e' che la circostanza segnalata dalla difesa non e' tale da
  incidere sul computo dei termini cautelari c.d. di fase.
    Cio'  posto, in merito al computo dei termini custodiali relativi
  alla  fase processuale in argomento, si sottolinea che la Corte, in
  plurimi  provvedimenti  adottati  sulle istanze difensive, tendenti
  alla  declaratoria  di  inefficacia  della  cautela, a piu' riprese
  proposte  nell'interesse della generalita' degli imputati detenuti,
  ha  rilevato  che  nel  computo dei termini custodiali c.d. di fase
  (gia'   sospesi,  a  cagione  della  particolare  complessita'  del
  dibattimento,  con provvedimento ex art. 304, comma 2, c.p.p., reso
  all'udienza  del  29  febbraio  1996),  del tutto indipendentemente
  dalla  considerazione  dei  giorni  in  cui sono state celebrate le
  udienze  e  percio' dall'applicazione del disposto del quarto comma
  dell'art.  297  c.p.p.,  devono  in  ogni  caso essere valutati, in
  quanto  non  rientranti  nella  previsione  della  detta  norma ma,
  piuttosto,  di  quella posta dall'art. 304 c.p.p. (ricollegandosi a
  periodi  di  sospensione  dell'attivita'  dibattimentale),  e cosi'
  aggiungersi ai termini di cui alla lettera B) del comma 1 dell'art.
  303 c.p.p., nell'ordine:
        1.  i  giorni  (53) interconenti tra il 26 ottobre 1995 ed il
  successivo  18  dicembre:  cio'  per  effetto  del provvedimento di
  sospensione ex art. 304, comma 1, lett. b) adottato all'udienza del
  26 ottobre per i motivi indicati nel relativo verbale (revoca delle
  nomine  dei  difensori da parte degli imputati detenuti e richiesta
  di  termine  a  difesa da parte del difensore d'ufficio nominato in
  sostituzione);
        2.  i  giorni  (15)  intercorrenti  tra  il provvedimento del
  Presidente  del  tribunale  che  ha  accolto  la  dichiarazione  di
  astensione  avanzata,  sulla  scorta del rilievo della sopravvenuta
  incompatibilita' al giudizio per effetto della nota pronunzia della
  Corte  costituzionale sull'art. 34, comma 2, c.p.p., dal Presidente
  e  dal  giudice  a  latere  che  componevano  l'originario collegio
  giudicante  ed  il  momento  in  cui  l'attivita' dibattimentale e'
  ripresa  (udienza  del  30  maggio  1996):  cm  in applicazione del
  disposto del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 652/1996;

        3.  i  giorni  (7)  riferibili  alla  sospensione dei termini
  disposta  all'udienza  del 28 maggio 1997 a cagione dell'astensione
  dei difensori dall'attivita' d'udienza;
        4.  i  giorni  (12)  riferibili  alla sospensione dei termini
  disposta  all'udienza  del  6  giugno  1997 a seguito della mancata
  partecipazione  di  piu'  difensori  con conseguente concessione al
  difensore  nominato  d'ufficio  nella medesima udienza di termini a
  difesa;
        5.  i  giorni  (7)  riferibili  alla  sospensione dei termini
  disposta  all'udienza  del 18 giugno 1997 a cagione dell'astensione
  dei difensori dall'attivita' d'udienza;
        6. il giorno riferibile alla sospensione dei termini disposta
  all'udienza  del  20  gennaio  1998  a  seguito dell'astensione dei
  difensori dall'attivita' d'udienza;
        7.  i  giorni  (2)  riferibili  alla  sospensione dei termini
  disposta  all'udienza  del  13  maggio 1998 a cagione della mancata
  partecipazione del difensore allora impegnato nella discussione.
    Tale  computo  ha  consentito  alla  Corte, sulla premessa che il
  provvedimento  disponente il giudizio risale al 25 febbraio 1995, e
  considerato  che  i  giorni  da computare ai fini della sospensione
  ammontino  complessivamente  a  97  consente,  di  concludere che i
  termini  custodiali  di  fase  (originariamente  pari  ad anni tre,
  tenuto   conto   tanto   della  natura  delle  piu'  gravi  fra  le
  contestazioni  interessanti  la posizione dell'imputato, rientranti
  nella  previsione  del  num. 3 della lett. b) dell'art. 303 c.p.p.,
  quanto   della  sospensione  ex  art. 304,  comma  2,  c.p.p.)  non
  sarebbero spirati anteriormente al giorno (2 giugno 1998) in cui e'
  stata data lettura del dispositivo di sentenza.
    Cio' posto, deve rilevarsi come, con ordinanza in data 21 gennaio
  1999, questa Corte ha ritenuto di investire la Corte costituzionale
  della questione di costituzionalita', per contrasto con il disposto
  dell'art. 3 Costituzione, del comb. disp. dei commi 1, lett. b) e 7
  dell'at  304  c.p.p.  nella  parte  in  cui  non  prevedono  che la
  sospensione  del corso dei termini di cui all'art. 303 c.p.p. segua
  -  e  venga  cosi'  computata salvo che per il limite relativo alla
  durata  complessiva  della  custodia  cautelare  -  alla revoca del
  mandato   al  difensore  da  parte  dell'imputato,  sospendendo  la
  delibazione  delle  istanze tendenti ad ottenere la declaratoria di
  inefficacia  delle  cautele in esecuzione nel presente processo per
  intervenuta scadenza dei termini.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 759/2000).
00C1374