ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale dell' art. 305 del codice
di  procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 5 ottobre 1999
dal  giudice istruttore presso il tribunale di Bassano del Grappa nel
procedimento  civile vertente tra Giacomo Cortese ed altri e Giuliano
Lanza  ed  altri,  iscritta  al  n. 5  del  registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio dell'11 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
    Ritenuto   che  nel  corso  di  un  giudizio  civile  il  giudice
istruttore  presso il tribunale di Bassano del Grappa ha sollevato la
questione  di  costituzionalita' dell'art.305 del codice di procedura
civile,  ritenendo  che  esso  violi l'art.3 della Costituzione nella
parte  in  cui  - in ipotesi di interruzione del processo conseguente
alla constatazione della scomparsa del convenuto ed alla segnalazione
al pubblico ministero per la promozione del procedimento di nomina di
un  curatore,  nei  cui confronti il giudizio possa essere riassunto,
secondo  i principi fissati dalla sentenza di questa Corte n. 220 del
1986  - prevede che il termine per la riassunzione decorra dalla data
del provvedimento di interruzione anziche' dalla nomina del curatore;
        che il giudice a quo riferisce che - emersa una situazione di
scomparsa  di  alcuni  convenuti  -  il processo era stato dichiarato
interrotto con ordinanza del 28 settembre 1998;
        che su richiesta del pubblico ministero il curatore era stato
nominato il 21 dicembre 1998;
        che  successivamente gli attori avevano riassunto il processo
in  data  8 giugno  1999,  ed i convenuti costituiti avevano eccepito
l'estinzione  del processo per la mancata riassunzione nel termine di
sei mesi dall'interruzione di cui al citato art. 305;
        che  sulla  base  di tale premessa il rimettente - dopo avere
osservato  che  effettivamente l'eccezione di estinzione del giudizio
per  tardivita'  della  riassunzione apparirebbe fondata, non essendo
possibile  interpretare l'art. 305 del codice di procedura civile nel
senso,  contrario  al suo tenore letterale, che il termine semestrale
decorra   dalla   nomina   del   curatore  -  ritiene  tuttavia  tale
interpretazione  "irragionevole";  e quindi in contrasto con l'art. 3
della  Costituzione,  perche',  ove il procedimento per la nomina del
curatore  durasse per l'intero arco di sei mesi dall'interruzione, il
processo non potrebbe mai essere riassunto;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  tramite l'Avvocatura generale dello Stato, sostenendo
l'inammissibilita' e comunque l'infondatezza della questione.
    Considerato  che il rimettente ritiene irragionevole, e quindi in
contrasto  con  l'art. 3 della Costituzione, l'art. 305 del codice di
procedura  civile,  nella parte in cui fa decorrere il termine per la
riassunzione  del  processo  dichiarato  interrotto per scomparsa del
convenuto,  secondo  quanto  deciso  da  questa Corte con la sentenza
n. 220  del  1986,  dal  momento  di  tale dichiarazione, non essendo
possibile  un'interpretazione  in  base alla quale il termine decorra
dal  giorno  della  nomina  del curatore dello scomparso, e soggiunge
che,  a suo avviso, la denunciata irragionevolezza verrebbe eliminata
ove il termine di riassunzione decorresse dalla nomina del curatore;
        che   l'irragionevolezza   e'   prospettata   con   specifico
riferimento  all'ipotesi  in  cui la procedura di nomina del curatore
assorba  l'intero  arco  di  sei mesi dall'interruzione, utile per la
riassunzione,  con  conseguente  impossibilita'  di  una riassunzione
tempestiva;
        che  pero'  lo  stesso rimettente ammette che nella specie la
nomina del curatore degli scomparsi e' avvenuta meno di tre mesi dopo
l'interruzione,  quando  cioe' (ove pure il termine semestrale avesse
iniziato  a  decorrere  dall'interruzione)  ancora residuavano per la
riassunzione oltre tre mesi;
        che,   pertanto,   la   rilevanza   della  questione  risulta
insussistente,  per  la  palese estraneita' alla fattispecie concreta
dell'ipotesi,  formulata  dal  giudice  a  quo, di processo riassunto
tardivamente  per  essere  la  nomina  del  curatore  dello scomparso
sopraggiunta dopo il decorso del semestre utile per la riassunzione;
        che  la  questione di legittimita' costituzionale deve quindi
essere  dichiarata  manifestamente inammissibile, rimanendo assorbito
ogni altro profilo.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.