L'assemblea  regionale  siciliana,  nella  seduta del 17 novembre
2000,   ha   approvato   il  disegno  di  legge  n. 1062  dal  titolo
"Disposizioni  per  l'inserimento  lavorativo dei soggetti utilizzati
nei  lavori  socialmente utili. Norme urgenti in materia di lavoro ed
istituzione  del  fondo  regionale  per  l'occupazione dei disabili",
pervenuto  a  questo  commissariato  dello  Stato, ai sensi e per gli
effetti  dell'art.  28  dello  Statuto  speciale,  il  successivo  20
novembre 2000.
    Con  il  provvedimento  legislativo  teste' approvato, la regione
siciliana  intende  promuovere e favorire il graduale inserimento nel
mercato  del  lavoro  di  oltre 60.000 disoccupati, in precipua parte
attualmente  impegnati in progetti di lavori socialmente utili presso
le   pubbliche   amministrazioni  dell'isola,  finanziati  con  fondi
regionali e statali.
    L'adozione  della legge, sollecitata dalle associazioni sindacali
di  categoria  e dagli esponenti di tutte le forze politiche presenti
in  assemblea,  e'  stata accompagnata da pressanti manifestazioni di
piazza cui hanno partecipato numerosissimi interessati ingenerando un
clima   di   assillante  urgenza  che,  verosimilmente,  ha  condotto
all'approvazione  di esternjporanei emendamenti inficiati da evidenti
vizi di illegittimita' costituzionale.
    Le  norme  introdotte  nel  testo definitivamente elaborato dalle
competenti commissioni legislative non alterano, peraltro, l'impianto
complessivo  del provvedimento ed appaiono mirate a trovare soluzioni
per  particolarifattispecie  di  marginale  rilievo rispetto alle ben
piu'  vaste  e  generali problematiche cui si e' inteso dare adeguata
risposta.
    Oggetto  dei  presente  atto  di  gravame  sono  le  disposizioni
contenute negli articoli 3, 10 e 15, primo comma ultima parte.
    L'art.  3,  che  di  seguito  si  trascrive, configura una palese
violazione dell'art. 81, quarto comma della Costituzione:
    "Al  fine  di  disporre di una struttura tecnica di supporto e di
coordinamento  delle  iniziative  per  l'occupazione  e  le politiche
sociali,  il  presidente della regione e' autorizzato a promuovere la
costituzione  di  una societa' con la partecipazione di Italia lavoro
S.p.a.  sottoscrivendo  le  quote  di  capitale  di  competenza della
Regione".
    In esso viene autorizzata la costituzione di una societa' mista e
la  conseguente  sottoscrizione delle quote di capitale di competenza
della  regione, senza provvedere al contempo ne' alla quantificazione
dell'impegno  a  carico  del  bilancio  regionale, ne' tantomeno alle
risorse con cui fare fronte ai nuovi oneri conseguenti.
    A  differenza,  infatti, della legge regionale n. 26/1995, il cui
art.   3   contemplava  la  possibilita'  di  costituire  societa'  a
partecipazione  pubblica  con la finalita' di promuovere l'assunzione
di  lavoratori  disoccupati e a tal fine quantificava l'impegno della
regione e ne assicurava la copertura finanziaria, la disposizione che
qui  si  censura omette tali elementi essenziali ai fini del rispetto
delle prescrizioni poste dal quarto comma dell'art. 81 Cost.
    E' innegabile, invero, che la norma oggetto di gravame, al di la'
di una generica autorizzazione al presidente della regione a condurre
iniziative  volte  alla  costituzione  di  una  societa'  per azioni,
comporta un immediato onere per le finanze regionali, laddove dispone
la sottoscrizione delle relative quote di capitale sociale.

    L'art. 10, che, interamente si riporta, viola gli articoli 3 e 97
della Costituzione:
    "Le  disposizioni  di  cui  all'art. 43, commi 1 e 2, delle legge
regionale  7 agosto 1997, n. 30 si applicano anche al personale delle
associazioni  dei  produttori  agricoli  riconosciute  ai sensi delle
disjposizioni  vigenti. A tal fine e' autorizzata, per ciascuno degli
esercizi  finanziari 2000, 2001 e 2002, la spesa di lire 250 milioni.
Agli  oneri ricadenti nell'esercizio finanziario 2000 si provvede con
parte  delle  disponibilita' del capitolo 21257, accantonamento 1001,
del  bilancio  della regione per l'esercizio finanziario medesimo. La
spesa  per  gli  esercizi  finanziari 2001 e 2002 trova riscontro nel
bilancio  pluriennale  della regione, codice 01.08.02, accantonamento
1001".
    La  norma "de qua", infatti, dispone che le misure assistenziali,
gia'  previste  daill'art.  12  della  legge  regionale  n. 36/1991 e
successive   modifiche   ed   integrazioni  per  il  personale  delle
cooperative  agricole,  cantine sociali e loro consorzi interessati a
processi   di  ristrutturazione  ed  ammodernamento,  successivamente
estese  dall'art.  43  della legge regionale n. 30/1997 ai dipendenti
dei  consorzi  agrari  cessati  dal servizio a seguito della chiusura
definitiva  dell'attivita'  conseguente  alla  riforma  degli  stessi
adottata  in  sede nazionale, siano applicate in favore del personale
di non meglio definite associazioni dei produttori agricoli.
    E' di tutta evidenza che l'adozione. delle misure assistenziali a
carico   del   fondo  appositamente  costituito  dalla  regione,  era
correlata  a processi di ristrutturazione aziendale, che in un futuro
avrebbero  potuto condurre al reinserimento dei beneficiari nel mondo
produttivo  ovvero  alla  necessita'  di  approntare  idonee  misure,
corrispondenti  a  quelle  previste  dal  legislatore  nazionale, per
ovviare  alla  perdita  del  lavoro  derivante  dalla soppressione di
organismi di rilevanza pubblica.
    Orbene, non solo nessuno di tali presupposti e' rinvenibile nella
fattispecie   disciplinata  dalla  norma  censurata,  ma  addirittura
l'attribuzione  dei  benefici non e' subordinata ad alcuna condizione
di precarieta' occupazionale, risolvendosi pertanto in una immotivata
ed ingiustificata erogazione di provvidenze.
    La genericita' dell'identificazione della platea dei destinatari,
"id  est", l'essere dipendenti a qualsiasi titolo da associazioni dei
produttori    agricoli    dovunque   localizzate,   conduce   inoltre
all'impossibilita'    di   quantificare   puntualmente   gli   oneri,
introducendo  una  disposizione a regime dagli effetti verosimilmente
destabilizzanti per il precario equilibrio in cui attualmente versano
le  finanze regionali, causando innegabii refluenze negative sul buon
andamento  dell'amministrazione  regionale in contrasto con l'art. 97
della Costituzione.
    La  previsione  configura,  altresi' una lesione del principio di
cui  all'art.  3 della Costituzione, giacche' crea una ingiustificata
disparita'  di  trattamento rispetto a tutti coloro i quali, versando
in condizioni di precarieta' occupazionale, possono soltanto accedere
alle   ordinarie   forme   di   assistenza   previste  dalla  vigente
legislazione   nazionale,   piu'   limitate   nel   tempo  e  ridotte
nell'ammontare.
    L'art.  15 prevede l'erogazione di un contributo straordinario di
dieci  miliardi  di  lire al Comune di Palermo per l'utilizzazione in
misure  di  politica  attiva  del  lavoro  "degli  ex  carcerati, dei
soggetti  dimessi  da  comunita'  o  centri  di  cura  e  recupero di
tossicodipendenti  e  soggetti d'alcolismo, inclusi nelle graduatorie
dei cantieri di lavoro del progetto "Emergenza Palermo ".
    La   norma,   ispirata  dall'apprezzato  intento  di  recupero  e
reinserimento sociale di soggetti a rischio, e' purtroppo censurabile
nell'ultima   parte   del   comma   1,   laddove  prevede  la  rigida
individuazione  del  persore  di  supporto in quello impegnato o gia'
impegnato nei relativi cantieri.
    Tale   limitazione   configura   una   illegittima   compressione
dell'autonomia  organizzativa  dell'ente  gestore  dei  cantieri, che
appare  altresi  immotivata  perche'  non connessa ne' a finalita' di
recupero che chiaramente non riguardano il personale di supporto, ne'
a  specifiche  professionalita'  acquisite,  trattandosi di attivita'
comuni   a  qualsiasi  cantiere  di  lavoro  indipendentemente  dalla
categoria di lavoratori negli stessi impegnavi.
    L'individuazione  "ope  legis"  del  personale di supporto sembra
invero  connotarsi come norma dettata "intuitu personae" in favore di
ben  precisi  destinatari che non sarebbero in tal modo soggetti alla
ordinaria  procedura  per il reclutamento e selezione dei lavoratori,
in evidente violazione dell'art. 3 della Costituzione.