La sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, riunita in camera di consiglio nel corso dell'udienza del 20 maggio 2000, fissata per la discussione orale del procedimento disciplinare n. 33/2000 r.g. (stralcio dal procedimento n. 71/1999 r.g.), promosso con atto del 13 luglio 1998 dal Ministro della giustizia nei confronti del dr. Angelo Giorgianni, magistrato fuori del ruolo organico della magistratura attualmente in aspettativa per mandato parlamentare perche' Senatore della Repubblica, per le seguenti incolpazioni: 1. - Omissis. 2. - Della violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511, in relazione alla gestione del procedimento n. 1238/93/21, (c.d: "procedimento contenitore") per avere: a) omesso di informare i colleghi che lo avrebbero sostituito sullo stato del procedimento, particolarmente complesso e con proprie caratteristiche strutturali, con indagini informatizzate in corso e con un inizio di informatizzazione del procedimento, con la predisposizione di collegamenti fra vari documenti e dati, con possibilita' di piu' chiavi di lettura; b)disposto la cancellazione da tutti i computers, utilizzati personalmente e da parte dei suoi collaboratori, del programma fornito, dal consulente Genchi e di quello predisposto dal M.llo Pavone, nonche' di tutti i dati immagazzinati, restituendo solo (dopo varie richieste) singoli files di documenti istruttori, cosi' creando un oggettivo danno alla futura gestione del procedimento. 3. - In relazione alle modalita' di conduzione del procedimento "SIAF" (n. 2941/96/21 a carico di Mo'llica Domenico + 256), della violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946, n. 511 per avere, in qualita' di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, prima sollecitato la trasmissione degli atti al proprio ufficio da parte della procura presso il tribunale di Reggio Calabria, poi riunito tali ponderosi atti (257 indagati con oltre 170 richieste di misure cautelari gia' formulate dal p.m. reggino) a quelli del procedimento "contenitore", quando ormai erano a scadenza i termini per le indagini preliminari, e di seguito trascurato le sorti del procedimento, che, solo dopo oltre due anni dalla riunione (e grazie all'iniziativa del dott. Barbaro e del dott. Lagana' subentrati al dott. Giorgianni), veniva trasmesso - senza il compimento di alcun atto di indagine - alla procura della Repubblica presso il tribunale di Patti (e quindi nelle medesime condizioni nelle quali era giunto a Messina), omettendo poi di espletare e/o delegare attivita' di indagine alcuna e per avere omesso di adottare provvedimenti dopo che per entrambi i procedimenti erano abbondantemente scaduti i termini per le indagini preliminari. 4. - Dell'incolpazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, per avere il medesimo, gia' sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina, attualmente fuori ruolo per mandato parlamentare, frequentato con carattere di continuita' o comunque di non occasionalita' Mo'llica Antonio, personaggio che, in considerazione dei suoi precedenti penali e giudiziari (in passato anche al vaglio dello stesso dott. Giorgianni) e' da ritenersi di dubbia fama, con conseguente grave compromissione del proprio prestigio e di quello dell'ordine giudiziario, anche per eventuali possibili sospetti di precedente parzialita' nell'espletamento di attivita' giudiziaria. 5. - Dell'incolpazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, per avere violato il principio del dovere di piena e leale collaborazione del magistrato, con riferimento alle prospettazioni dal medesimo rappresentate alla Commissione parlamentare antimafia, in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mo'llica. Segnatamente per avere, nel corso dell'audizione espletata nei giorni 23/24 febbraio 1998 dinanzi alla Commissione parlamentare antimafia riunitasi presso la prefettura di Messina fornito dichiarazioni non corrispondenti alla effettiva realta': "ma soprattutto quel che e' sorprendente ... e' che, come risulta da certificati che mi sono stati prodotti dallo stesso Mo'llica, non solo egli e' incensurato, non ha riportato alcuna condanna, ma da certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle procure siciliane, da Palermo a Messina - bastava solamente quello di Patti perche' i pregiudizi vengono iscritti a Patti - non risulta iscritto ai registro generale per fatti di mafia. Risulta iscritto per gli articoli 323 e 353 del codice penale, abuso e turbativa: un solo processo. Dato che svolgo attivita' politica in Sicilia, giro la Sicilia, e ho girato per le elezioni amministrative in comuni come quello di Patti. Mi si dice che al mio comizio c'erano anche degli indagati: quel comizio riguardava il sindaco; noi avevamo dei candidati in una lista insieme con Popolari e ho partecipato, con altri deputati, a un comizio in corso di svolgimento. In un ambiente piccolo come questo si possono incontrare tante persone e non c'era alcun motivo, incontrando Mo'llica, per non stringergli la mano. Mo'llica, guardate caso, non aveva collaborato con me ma aveva iniziato la sua collaborazione con il collega Romano, assistito dal maresciallo Plutinol, il 21 novembre 1994. Da me era stato sentito solo due volte, per gli appalti del comune di Casalvecchio, essendosi lui stesso presentato spontaneamente a seguito di una informazione di garanzia. Questo e' l'addebito sulla mia mafiosita'". 6. - Dell'incolpazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946 n. 511, per aver gravemente compromesso l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario e dell'amministrazione della giustizia, facendo un ricorso ingiustificato a sedi non istituzionali per l'espletamento di atti d'ufficio, ripetutamente e senza valida motivazione in [Omissis] Milano, con conseguenti costi per le trasferte del magistrato, delle persone convocate da Messina e del personale al seguito, cosi' tra l'altro procurando danno per l'erario ed esercitando i poteri del p.m. oltre i limiti della correttezza, con grave compromissione del prestigio del magistrato e della immagine dell'amministrazione della giustizia. Sentito il relatore, prof. Mario Serio; Rilevato che nei confronti del dr. Angelo Giorgianni il presidente della sezione disciplinare del C.S.M., all'esito dell'istruzione sommaria del procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione, ha emesso, con riferimento alle precedenti incolpazioni e nell'ambito dell'unico procedimento, decreti dispositivi della discussione orale in data 10 giugno 1999 (capi 2, lett. b, 3, 4 e 5) e 1o luglio 1999 (capi 9, lett. a e 6, seconda parte); che, con nota del 2 agosto 1999, il procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione ha rimesso a questo giudice, "a seguito degli atti del procedimento disciplinare carico del senatore Angelo Giorgianni, gia' trasmessi per la trattazione orale", nota - con allegati - del Presidente del Senato della Repubblica, il quale informa che il Senato della Repubblica, nella seduta del 29 luglio 1999, ha deliberato di approvare la proposta della giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari, che consiste: "a) nel ritenere che i fatti attinenti al punto 2, lettere a) e b), dell'incolpazione elevata nei confronti del senatore Giorgianni, per aver omesso di informare sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito per il procedimento cosiddetto "contenitore", e per aver disposto la cancellazione di dati dai computers, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione; b) nel ritenere che i fatti attinenti al punto 4 della medesima incolpazione, per avere il senatore Giorgianni frequentato con carattere di continuita' Antonio Mo'llica, personaggio di dubbia fama a causa dei suoi precedenti penali e giudiziari, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione; c) nel ritenere che i fatti attinenti al punto 5 dell'incolpazione suddetta, per aver violato il principio di piena e leale collaborazione del magistrato, con riferimento alle dichiarazioni rese dal senatore Giorgianni alla Commissione parlamentare antimafia in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mo'llica, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto, nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione"; Considerato che la sezione disciplinare del C.S.M. ha legittimazione a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volonta' del potere cui appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli (v., ad es., sent. n. 289/1998); che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione del Senato della Repubblica ad essere parte del conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volonta' in ordine alla applicabilita' dell'art. 68, primo comma, della Costituzione (v., tra le tante, sent. n. 379/1996); che la sezione disciplinare del C.S.M. lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita a norma dell'art. 105 Cost., in conseguenza di un esercizio, che - nei limiti di cui alla motivazione che segue - si reputa illegittimo per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera di appartenenza del parlamentare di dichiarare l'insindacabilita' di alcune delle attivita' da lui poste in essere (e cio' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.). O s s e r v a 1. - Il Senato ha considerato "ricad[enti] ... nell'ipotesi di cui all'art. 68, primo comma Cost." i fatti di cui ai punti 2, lettere a) e b), 4 e 5 dell'incolpazione elevata nei confronti del dr. Angelo Giorgianni. La sezione disciplinare del C.S.M. aveva, per suo conto e con decisione del 25 giugno 1999, passata in giudicato, gia' dichiarato escluso l'addebito limitatamente al capo 1) dell'incolpazione e non doversi procedere quanto al capo 6) prima parte dell'incolpazione (relativa agli atti di indagine compiuti dall'incolpato, sostituto procuratore della Repubblica, nella sede non istituzionale in Torre del Lauro) perche' l'azione disciplinare non e' stata proposta nei termini di legge. Di conseguenza, il dr. Giorgianni va comunque sottoposto a giudizio per cio' che riguarda i capi 3) e 6) seconda parte dell'incolpazione. 2. - Il Senato ha considerato che concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni le seguenti attivita': a) avere omesso di informare sullo stato delle indagini i colleghi che lo avrebbero sostituito, dopo la sua elezione a senatore, nella conduzione di un processo c.d. "contenitore" (punto 2, lett. a, dell'incolpazione); b) aver disposto la cancellazione di dati dai computers e relativi a detto processo (punto 2, lett. b, dell'incolpazione); c) aver frequentato con carattere di continuita' Antonio Mo'llica, pesonaggio di dubbia fama a causa dei suoi precedenti penali e giudiziari (punto 4 dell'incolpazione); d) aver reso dichiarazioni alla Commissione parlamentare antimafia in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con il Mo'llica (punto 5 dell'incolpazione). 3. - In particolare, il Senato ha premesso che "l'irresponsabilita' per le opinioni espresse si estende anche alle attivita' compiute dal parlamentare in sede diversa dalla Camera di appartenenza, a condizione che siano inscindibilmente collegate e strumentali al mandato parlamentare" e che "il dovere di consegna, la cui violazione e' oggetto di contestazione disciplinare, sempre che sia un istituto applicabile al magistrato, scatta solo nel momento in cui quest'ultimo lasci definitivamente l'ufficio di appartenenza e sempre che altra norma non lo esenti o meglio ancora lo vieti". Ha, quindi, affermato che le frequentazioni da parlamentare e le opinioni espresse nel corso dei lavori di una Commissione parlamentare rientrano "a pieno titolo nella garanzia di insindacabilita' degli atti e dei comportamenti del membro del Parlamento a tutela della funzione politica che egli ha il diritto-dovere di esercitare". E, per cio' che riguarda la mancata collaborazione e la mancata consegna dei computers, ha osservato che, fino alla sua elezione, il senatore Giorgianni non aveva tale dovere (peraltro, in fatto irrilevante essendo il processo co-assegnato) e che, dopo la sua elezione, egli non poteva compiere alcuna attivita' che si sarebbe concretata in un'interferenza con l'ordine giudiziario e in esercizio di attivita' giudiziaria divenutagli estranea. Cosi' che egli si sarebbe astenuto dal compierla sulla base di una "valutazione squisitamente politica, fondata sull'interpretazione del principio di divisione dei poteri e dell'autonomia e liberta' della funzione parlamentare costituzionalmente garantita". 4. - Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale si deve verificare l'esistenza del nesso "funzionale" fra l'attivita', su cui deve svolgersi il giudizio della sezione disciplinare, e l'esercizio del mandato da parte del parlamentare. La Sezione disciplinare ritiene che questo nesso sussista soltanto relativamente al punto 5 del capo di incolpazione, rispetto al quale dovra' pronunciarsi decisione di non doversi procedere. Ritiene, invece, che non sussista per gli altri capi di incolpazione. In punto di fatto va considerato che al dott. Giorgianni si imputa una condotta non collaborativa e addirittura concretantesi in ostacolo alla normale conduzione delle indagini, la' dove la deliberazione del Senato prende in considerazione una mera mancata consegna. Va, inoltre, considerato che le frequentazioni con il Mo'llica risalgono, secondo il capo di incolpazione, ad epoca anteriore alla elezione del medesimo dr. Giorgianni a senatore. In punto di diritto, poi, spetta alla sezione disciplinare del C.S.M., a norma dell'art. 105 Cost., stabilire se il dr. Giorgianni, prima della sua elezione a senatore, non avesse alcun obbligo di collaborazione con i colleghi dell'ufficio e se abbia ostacolato di fatto il normale svolgimento delle indagini. Cosi' come, sempre in punto di diritto, spetta alla sezione disciplinare del C.S.M. accertare se sia censurabile la ipotizzata frequentazione di un magistrato con un personaggio, che nel capo di incolpazione e' definito "di dubbia fama", risalente ad epoca anteriore alla elezione del dott. Giorgianni. Cio' a tacere della osservazione che, relativamente al punto 2 la motivazione del Senato appare contradditoria: fin quando il dr. Giorgianni era magistrato in attesa di essere eletto senatore non vi era alcun obbligo coercibile da parte sua di collaborare con il suo ufficio, essendo rimesso alla sua valutazione discrezionale la scelta sul comportamento da tenere; dopo l'elezione, addirittura vi e' un dovere di non collaborare, per non interferire in attivita' giudiziarie a cui e' diventato estraneo. Qui e' evidente la confusione fra il dovere di collaborare, mettendo a disposizione dei colleghi il patrimonio di conoscenze acquisite nell'esercizio della pregressa attivita' giurisdizionale, e il dovere di non interferire, astenendosi dal compiere ulteriore attivita' (positiva) di indagini. 5. - Sulla base delle esposte considerazioni la sezione ritiene che non ci sia legame funzionale tra le attivita' di cui ai punti 2 e 4 del capo di incolpazione e il mandato parlamentare del senatore Giorgianni.