La    sezione   disciplinare   del   Consiglio   superiore   della
  magistratura, riunita in camera di consiglio nel corso dell'udienza
  del   20   maggio  2000,  fissata  per  la  discussione  orale  del
  procedimento    disciplinare    n. 33/2000   r.g.   (stralcio   dal
  procedimento n. 71/1999 r.g.), promosso con atto del 13 luglio 1998
  dal   Ministro   della  giustizia  nei  confronti  del  dr.  Angelo
  Giorgianni,  magistrato fuori del ruolo organico della magistratura
  attualmente   in   aspettativa  per  mandato  parlamentare  perche'
  Senatore della Repubblica, per le seguenti incolpazioni:

    1. - Omissis.

    2. - Della  violazione del dovere di diligenza di cui all'art. 18
  r.d.lgs.  31  maggio  1946,  n. 511, in relazione alla gestione del
  procedimento  n. 1238/93/21,  (c.d: "procedimento contenitore") per
  avere:
        a) omesso di informare i colleghi che lo avrebbero sostituito
  sullo  stato  del  procedimento,  particolarmente  complesso  e con
  proprie caratteristiche strutturali, con indagini informatizzate in
  corso e con un inizio di informatizzazione del procedimento, con la
  predisposizione  di  collegamenti  fra  vari  documenti e dati, con
  possibilita' di piu' chiavi di lettura;
        b)disposto  la cancellazione da tutti i computers, utilizzati
  personalmente  e  da  parte  dei  suoi collaboratori, del programma
  fornito,  dal  consulente  Genchi e di quello predisposto dal M.llo
  Pavone,  nonche'  di  tutti  i dati immagazzinati, restituendo solo
  (dopo varie richieste) singoli files di documenti istruttori, cosi'
  creando un oggettivo danno alla futura gestione del procedimento.
    3.  -  In relazione alle modalita' di conduzione del procedimento
  "SIAF"  (n. 2941/96/21  a carico di Mo'llica Domenico + 256), della
  violazione  del  dovere di diligenza di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31
  maggio 1946, n. 511 per avere, in qualita' di sostituto procuratore
  della  Repubblica presso il tribunale di Messina, prima sollecitato
  la  trasmissione  degli  atti  al  proprio  ufficio  da parte della
  procura  presso  il  tribunale di Reggio Calabria, poi riunito tali
  ponderosi  atti  (257  indagati  con  oltre 170 richieste di misure
  cautelari   gia'   formulate   dal   p.m.  reggino)  a  quelli  del
  procedimento "contenitore", quando ormai erano a scadenza i termini
  per  le  indagini preliminari, e di seguito trascurato le sorti del
  procedimento,  che,  solo  dopo  oltre  due  anni dalla riunione (e
  grazie  all'iniziativa  del  dott.  Barbaro  e  del  dott.  Lagana'
  subentrati  al  dott.  Giorgianni),  veniva  trasmesso  -  senza il
  compimento   di  alcun  atto  di  indagine  -  alla  procura  della
  Repubblica  presso  il  tribunale di Patti (e quindi nelle medesime
  condizioni  nelle  quali  era  giunto  a Messina), omettendo poi di
  espletare  e/o  delegare  attivita'  di indagine alcuna e per avere
  omesso   di   adottare   provvedimenti  dopo  che  per  entrambi  i
  procedimenti   erano  abbondantemente  scaduti  i  termini  per  le
  indagini preliminari.
    4. - Dell'incolpazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946
  n. 511,  per  avere  il  medesimo, gia' sostituto procuratore della
  Repubblica  presso il tribunale di Messina, attualmente fuori ruolo
  per  mandato parlamentare, frequentato con carattere di continuita'
  o comunque di non occasionalita' Mo'llica Antonio, personaggio che,
  in  considerazione  dei  suoi  precedenti  penali  e giudiziari (in
  passato  anche  al  vaglio  dello  stesso  dott.  Giorgianni) e' da
  ritenersi  di dubbia fama, con conseguente grave compromissione del
  proprio  prestigio  e  di quello dell'ordine giudiziario, anche per
  eventuali    possibili    sospetti    di   precedente   parzialita'
  nell'espletamento di attivita' giudiziaria.

    5. - Dell'incolpazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946
  n. 511,  per avere violato il principio del dovere di piena e leale
  collaborazione  del magistrato, con riferimento alle prospettazioni
  dal medesimo rappresentate alla Commissione parlamentare antimafia,
  in  sede  di  inchiesta  relativa  ai  rapporti  intercorsi  con il
  Mo'llica.
    Segnatamente  per  avere,  nel corso dell'audizione espletata nei
  giorni  23/24  febbraio  1998 dinanzi alla Commissione parlamentare
  antimafia   riunitasi  presso  la  prefettura  di  Messina  fornito
  dichiarazioni   non  corrispondenti  alla  effettiva  realta':  "ma
  soprattutto  quel  che  e' sorprendente ... e' che, come risulta da
  certificati  che  mi sono stati prodotti dallo stesso Mo'llica, non
  solo  egli  e' incensurato, non ha riportato alcuna condanna, ma da
  certificati   dei   carichi   pendenti   rilasciati  dalle  procure
  siciliane, da Palermo a Messina - bastava solamente quello di Patti
  perche'  i  pregiudizi  vengono  iscritti  a  Patti  -  non risulta
  iscritto  ai registro generale per fatti di mafia. Risulta iscritto
  per gli articoli 323 e 353 del codice penale, abuso e turbativa: un
  solo  processo. Dato che svolgo attivita' politica in Sicilia, giro
  la  Sicilia,  e  ho girato per le elezioni amministrative in comuni
  come  quello  di Patti. Mi si dice che al mio comizio c'erano anche
  degli indagati: quel comizio riguardava il sindaco; noi avevamo dei
  candidati  in  una lista insieme con Popolari e ho partecipato, con
  altri  deputati,  a  un  comizio  in  corso  di  svolgimento. In un
  ambiente  piccolo come questo si possono incontrare tante persone e
  non  c'era  alcun motivo, incontrando Mo'llica, per non stringergli
  la  mano.  Mo'llica, guardate caso, non aveva collaborato con me ma
  aveva  iniziato  la  sua  collaborazione  con  il  collega  Romano,
  assistito  dal maresciallo Plutinol, il 21 novembre 1994. Da me era
  stato  sentito  solo  due  volte,  per  gli  appalti  del comune di
  Casalvecchio,  essendosi  lui  stesso  presentato  spontaneamente a
  seguito di una informazione di garanzia. Questo e' l'addebito sulla
  mia mafiosita'".

    6. - Dell'incolpazione di cui all'art. 18 r.d.lgs. 31 maggio 1946
  n. 511,  per  aver gravemente compromesso l'immagine e il prestigio
  dell'ordine  giudiziario  e  dell'amministrazione  della giustizia,
  facendo  un  ricorso  ingiustificato  a  sedi non istituzionali per
  l'espletamento  di  atti  d'ufficio,  ripetutamente  e senza valida
  motivazione  in  [Omissis]  Milano,  con  conseguenti  costi per le
  trasferte  del magistrato, delle persone convocate da Messina e del
  personale  al  seguito,  cosi'  tra  l'altro  procurando  danno per
  l'erario  ed  esercitando  i  poteri  del p.m. oltre i limiti della
  correttezza,  con grave compromissione del prestigio del magistrato
  e della immagine dell'amministrazione della giustizia.
    Sentito il relatore, prof. Mario Serio;
    Rilevato   che   nei  confronti  del  dr.  Angelo  Giorgianni  il
  presidente   della   sezione  disciplinare  del  C.S.M.,  all'esito
  dell'istruzione  sommaria  del procuratore generale presso la Corte
  suprema  di  cassazione, ha emesso, con riferimento alle precedenti
  incolpazioni   e   nell'ambito   dell'unico  procedimento,  decreti
  dispositivi della discussione orale in data 10 giugno 1999 (capi 2,
  lett.  b,  3, 4 e 5) e 1o luglio 1999 (capi 9, lett. a e 6, seconda
  parte);
        che,  con  nota  del  2  agosto 1999, il procuratore generale
  presso  la Corte suprema di cassazione ha rimesso a questo giudice,
  "a  seguito  degli  atti  del  procedimento disciplinare carico del
  senatore  Angelo  Giorgianni,  gia'  trasmessi  per  la trattazione
  orale",  nota  -  con  allegati  -  del Presidente del Senato della
  Repubblica,  il quale informa che il Senato della Repubblica, nella
  seduta  del  29 luglio 1999, ha deliberato di approvare la proposta
  della  giunta  delle  elezioni  e delle immunita' parlamentari, che
  consiste:
          "a)  nel ritenere che i fatti attinenti al punto 2, lettere
  a)  e  b),  dell'incolpazione  elevata  nei  confronti del senatore
  Giorgianni, per aver omesso di informare sullo stato delle indagini
  i   colleghi  che  lo  avrebbero  sostituito  per  il  procedimento
  cosiddetto  "contenitore",  e per aver disposto la cancellazione di
  dati  dai  computers, concernono opinioni espresse da un membro del
  Parlamento  nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono, pertanto,
  nell'ipotesi   di   cui   all'articolo   68,   primo  comma,  della
  Costituzione;
          b)  nel  ritenere  che  i  fatti attinenti al punto 4 della
  medesima incolpazione, per avere il senatore Giorgianni frequentato
  con  carattere  di  continuita'  Antonio  Mo'llica,  personaggio di
  dubbia  fama  a  causa  dei  suoi  precedenti  penali e giudiziari,
  concernono   opinioni   espresse   da   un  membro  del  Parlamento
  nell'esercizio  delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi
  di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
          c)   nel   ritenere  che  i  fatti  attinenti  al  punto  5
  dell'incolpazione  suddetta, per aver violato il principio di piena
  e   leale  collaborazione  del  magistrato,  con  riferimento  alle
  dichiarazioni   rese   dal  senatore  Giorgianni  alla  Commissione
  parlamentare  antimafia  in  sede di inchiesta relativa ai rapporti
  intercorsi  con  il  Mo'llica,  concernono  opinioni espresse da un
  membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono,
  pertanto,  nell'ipotesi  di cui all'articolo 68, primo comma, della
  Costituzione";
    Considerato   che   la   sezione   disciplinare   del  C.S.M.  ha
  legittimazione    a   sollevare   conflitto,   in   quanto   organo
  giurisdizionale,  in  posizione  di indipendenza costituzionalmente
  garantita,  competente a dichiarare definitivamente la volonta' del
  potere  cui  appartiene nell'esercizio delle funzioni attribuitegli
  (v., ad es., sent. n. 289/1998);
        che,  parimenti,  deve  essere riconosciuta la legittimazione
  del  Senato  della  Repubblica ad essere parte del conflitto, quale
  organo  competente  a  dichiarare  in  modo  definitivo  la propria
  volonta'  in  ordine alla applicabilita' dell'art. 68, primo comma,
  della Costituzione (v., tra le tante, sent. n. 379/1996);
        che  la  sezione  disciplinare  del C.S.M. lamenta la lesione
  della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita a
  norma  dell'art. 105  Cost.,  in conseguenza di un esercizio, che -
  nei   limiti  di  cui  alla  motivazione  che  segue  -  si  reputa
  illegittimo  per  inesistenza  dei relativi presupposti, del potere
  spettante   alla   Camera   di  appartenenza  del  parlamentare  di
  dichiarare  l'insindacabilita'  di  alcune  delle  attivita' da lui
  poste in essere (e cio' ai sensi dell'art. 68, primo comma, Cost.).

                            O s s e r v a

    1.  -  Il  Senato ha considerato "ricad[enti] ... nell'ipotesi di
  cui  all'art. 68,  primo  comma  Cost."  i fatti di cui ai punti 2,
  lettere  a) e b), 4 e 5 dell'incolpazione elevata nei confronti del
  dr. Angelo Giorgianni.
    La  sezione  disciplinare  del  C.S.M. aveva, per suo conto e con
  decisione del 25 giugno 1999, passata in giudicato, gia' dichiarato
  escluso l'addebito limitatamente al capo 1) dell'incolpazione e non
  doversi  procedere  quanto al capo 6) prima parte dell'incolpazione
  (relativa  agli atti di indagine compiuti dall'incolpato, sostituto
  procuratore della Repubblica, nella sede non istituzionale in Torre
  del  Lauro) perche' l'azione disciplinare non e' stata proposta nei
  termini  di  legge.  Di  conseguenza, il dr. Giorgianni va comunque
  sottoposto  a giudizio per cio' che riguarda i capi 3) e 6) seconda
  parte dell'incolpazione.

    2. - Il Senato ha considerato che concernono opinioni espresse da
  un  membro  del  Parlamento  nell'esercizio  delle  sue funzioni le
  seguenti attivita':
        a)  avere  omesso  di  informare sullo stato delle indagini i
  colleghi  che  lo  avrebbero  sostituito,  dopo  la  sua elezione a
  senatore, nella conduzione di un processo c.d. "contenitore" (punto
  2, lett. a, dell'incolpazione);
        b)  aver  disposto  la  cancellazione di dati dai computers e
  relativi a detto processo (punto 2, lett. b, dell'incolpazione);
        c)  aver  frequentato  con  carattere  di continuita' Antonio
  Mo'llica,  pesonaggio  di  dubbia  fama a causa dei suoi precedenti
  penali e giudiziari (punto 4 dell'incolpazione);
        d)  aver  reso  dichiarazioni  alla  Commissione parlamentare
  antimafia  in sede di inchiesta relativa ai rapporti intercorsi con
  il Mo'llica (punto 5 dell'incolpazione).
    3.    -    In    particolare,   il   Senato   ha   premesso   che
  "l'irresponsabilita' per le opinioni espresse si estende anche alle
  attivita' compiute dal parlamentare in sede diversa dalla Camera di
  appartenenza,  a  condizione che siano inscindibilmente collegate e
  strumentali  al mandato parlamentare" e che "il dovere di consegna,
  la  cui violazione e' oggetto di contestazione disciplinare, sempre
  che  sia  un  istituto  applicabile  al magistrato, scatta solo nel
  momento  in  cui  quest'ultimo  lasci  definitivamente l'ufficio di
  appartenenza e sempre che altra norma non lo esenti o meglio ancora
  lo   vieti".   Ha,  quindi,  affermato  che  le  frequentazioni  da
  parlamentare  e  le  opinioni  espresse nel corso dei lavori di una
  Commissione  parlamentare  rientrano "a pieno titolo nella garanzia
  di  insindacabilita'  degli atti e dei comportamenti del membro del
  Parlamento  a  tutela  della  funzione  politica  che  egli  ha  il
  diritto-dovere  di esercitare". E, per cio' che riguarda la mancata
  collaborazione  e  la  mancata consegna dei computers, ha osservato
  che,  fino alla sua elezione, il senatore Giorgianni non aveva tale
  dovere   (peraltro,   in  fatto  irrilevante  essendo  il  processo
  co-assegnato) e che, dopo la sua elezione, egli non poteva compiere
  alcuna  attivita'  che si sarebbe concretata in un'interferenza con
  l'ordine  giudiziario  e  in  esercizio  di  attivita'  giudiziaria
  divenutagli  estranea.  Cosi'  che  egli  si  sarebbe  astenuto dal
  compierla  sulla  base  di una "valutazione squisitamente politica,
  fondata  sull'interpretazione del principio di divisione dei poteri
  e   dell'autonomia   e   liberta'   della   funzione   parlamentare
  costituzionalmente garantita".
    4.  - Secondo il costante insegnamento della Corte costituzionale
  si   deve   verificare   l'esistenza  del  nesso  "funzionale"  fra
  l'attivita',  su  cui  deve  svolgersi  il  giudizio  della sezione
  disciplinare, e l'esercizio del mandato da parte del parlamentare.
    La   Sezione  disciplinare  ritiene  che  questo  nesso  sussista
  soltanto  relativamente  al  punto  5  del  capo  di  incolpazione,
  rispetto  al  quale  dovra'  pronunciarsi  decisione di non doversi
  procedere.
    Ritiene,   invece,  che  non  sussista  per  gli  altri  capi  di
  incolpazione.
    In  punto  di  fatto  va  considerato  che al dott. Giorgianni si
  imputa  una  condotta non collaborativa e addirittura concretantesi
  in  ostacolo  alla  normale  conduzione delle indagini, la' dove la
  deliberazione  del Senato prende in considerazione una mera mancata
  consegna.  Va,  inoltre,  considerato  che le frequentazioni con il
  Mo'llica  risalgono,  secondo  il  capo  di  incolpazione, ad epoca
  anteriore alla elezione del medesimo dr. Giorgianni a senatore.
    In  punto  di  diritto, poi, spetta alla sezione disciplinare del
  C.S.M.,   a   norma   dell'art. 105  Cost.,  stabilire  se  il  dr.
  Giorgianni,  prima  della sua elezione a senatore, non avesse alcun
  obbligo  di  collaborazione  con i colleghi dell'ufficio e se abbia
  ostacolato  di  fatto  il normale svolgimento delle indagini. Cosi'
  come,  sempre in punto di diritto, spetta alla sezione disciplinare
  del   C.S.M.   accertare   se   sia   censurabile   la   ipotizzata
  frequentazione di un magistrato con un personaggio, che nel capo di
  incolpazione  e'  definito  "di  dubbia  fama",  risalente ad epoca
  anteriore alla elezione del dott. Giorgianni.
    Cio' a tacere della osservazione che, relativamente al punto 2 la
  motivazione  del  Senato  appare  contradditoria: fin quando il dr.
  Giorgianni  era  magistrato in attesa di essere eletto senatore non
  vi  era alcun obbligo coercibile da parte sua di collaborare con il
  suo  ufficio, essendo rimesso alla sua valutazione discrezionale la
  scelta sul comportamento da tenere; dopo l'elezione, addirittura vi
  e'  un  dovere di non collaborare, per non interferire in attivita'
  giudiziarie a cui e' diventato estraneo.
    Qui  e'  evidente  la  confusione  fra  il dovere di collaborare,
  mettendo  a  disposizione  dei colleghi il patrimonio di conoscenze
  acquisite nell'esercizio della pregressa attivita' giurisdizionale,
  e  il dovere di non interferire, astenendosi dal compiere ulteriore
  attivita' (positiva) di indagini.

    5. - Sulla  base  delle esposte considerazioni la sezione ritiene
  che non ci sia legame funzionale tra le attivita' di cui ai punti 2
  e 4 del capo di incolpazione e il mandato parlamentare del senatore
  Giorgianni.