ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3,
del  decreto  legislativo 4 agosto 1999, n. 342 (Modifiche al decreto
legislativo  1o settembre  1993, n. 385, recante il testo unico delle
leggi  in  materia  bancaria  e  creditizia),  promosso con ordinanza
emessa il 18 febbraio 2000 dal giudice istruttore presso il tribunale
di  Milano  nel  procedimento  civile vertente tra la Banca Nazionale
dell'Agricoltura S.p.a. e il Fallimento Giuliana Cremascoli Chemicals
S.r.l.  iscritta  al  n. 295 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica n. 23, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
    Visti gli atti di costituzione del Fallimento Giuliana Cremascoli
Chemicals  S.r.l.  e  della  Banca  Nazionale dell'Agricoltura S.p.a.
nonche'  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Cesare Ruperto.
    Ritenuto  che  nel corso di un giudizio di opposizione allo stato
passivo  del  fallimento  della  cliente  di  una banca, nel quale si
controverte  sulla  validita',  ai sensi dell'art. 1283 cod. civ., di
clausole  anatocistiche  contenute  in  un contratto stipulato tra la
banca  e  la  cliente,  il  giudice istruttore presso il tribunale di
Milano,   con   ordinanza  del  18 febbraio  2000,  ha  sollevato  in
riferimento  agli  artt. 3,  24,  41, 76, 97 e 101 della Costituzione
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 25, comma 3, del
decreto  legislativo  4 agosto  1999,  n. 342  (Modifiche  al decreto
legislativo  1 settembre  1993,  n. 385, recante il testo unico delle
leggi  in  materia  bancaria  e creditizia), in vigore dal 19 ottobre
1999,  nella  parte  in  cui stabilisce che le clausole relative alla
produzione  di  interessi  sugli  interessi  maturati,  contenute nei
contratti  stipulati  anteriormente  alla  data  di entrata in vigore
della  delibera  del  Comitato  interministeriale per il credito e il
risparmio  (CICR)  relativa  alle  modalita'  ed  ai  criteri  per la
produzione  di  interessi  sugli  interessi maturati nelle operazioni
poste  in essere nell'esercizio dell'attivita' bancaria [delibera poi
emessa  il  9 febbraio  2000 ed entrata in vigore il 22 aprile 2000],
sono  valide  ed  efficaci  fino  a  tale  data, e che, dopo di essa,
debbono  essere adeguate - a pena di inefficacia da farsi valere solo
dal  cliente  - al disposto della delibera, secondo le modalita' ed i
tempi in questa previsti;
        che  nel  giudizio  si  sono  costituiti  sia il curatore del
fallimento,  il  quale  ha  chiesto  l'accoglimento  della  sollevata
questione;  sia  la banca opponente, la quale, in via preliminare, ne
ha  eccepito  l'inammissibilita'  per  difetto  di legittimazione del
giudice  istruttore  (trattandosi  di giudizio rimesso alla decisione
del  tribunale in composizione collegiale) e nel merito ne ha chiesto
la declaratoria di infondatezza;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo  per  la  declaratoria  di inammissibilita' o comunque di
infondatezza della proposta questione;
        che  con  successiva  memoria la banca ha ribadito la propria
posizione.
    Considerato che il giudizio di opposizione allo stato passivo del
fallimento  e'  riservato, in primo grado, alla cognizione collegiale
del  tribunale  (artt. 99 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267; 48
del   regio   decreto   30 gennaio   1941,  n. 12,  quale  sostituito
dall'art. 14  del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51; 50-bis
cod.  proc.  civ.,  quale  introdotto dall'art. 56 del citato decreto
legislativo  n. 51  del  1998  e  modificato dall'art. 98 del decreto
legislativo 8 luglio 1999, n. 270);
        che,  pertanto,  il giudice istruttore, in tale giudizio, non
e'  legittimato  a  sollevare  questioni  incidentali di legittimita'
costituzionale   di   norme   come   quella   denunciata  applicabili
esclusivamente  dal  collegio  nella  fase  della  decisione  (v., da
ultimo, sentenza n. 204 del 1997);
        che   la   norma   denunciata,   comunque,   non   vive  piu'
nell'ordinamento  giuridico perche' questa Corte, con sentenza n. 425
del  2000,  successiva  all'ordinanza di rimessione, ne ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  per  violazione  dell'art. 76 della
Costituzione;
        che  dunque  la  sollevata  questione  deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
    Visti  gli  artt. 26,  secondo  comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.