ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

    Nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1
e  6, della legge della Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme
in  materia di valorizzazione e razionale utilizzazione delle risorse
idriche  e  di  tutela  delle  acque dall'inquinamento. Delimitazione
degli  ambiti  territoriali  ottimali  (A.T.O.),  per la gestione del
servizio   idrico   integrato),  promosso  con  ordinanza  emessa  il
28 aprile 1999 dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria,
sezione  staccata di Reggio Calabria, sul ricorso proposto da Latella
Santo ed altri contro il Comune di Reggio Calabria ed altre, iscritta
al  n. 614  del  registro  ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficale della Repubblica n. 44, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visto  l'atto  di  costituzione  della  Telecom  Italia  S.p.a. e
Telecom Italia Mobile S.p.a;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Riccardo Chieppa.
    Ritenuto  che  nel  corso  di  un  giudizio, tendente ad ottenere
l'annullamento    dell'autorizzazione    rilasciata   dal   Dirigente
dell'Ufficio   pianificazione   territoriale  del  comune  di  Reggio
Calabria   su   richiesta   della   Telecom   Italia  s.p.a.  per  la
installazione  di  un  palo  metallico  con  annesso container per il
servizio  radiomobile,  il  Tribunale  amministrativo regionale della
Calabria  -  sezione  staccata  di  Reggio  Calabria  -  ha sollevato
questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 56, commi 1 e 6,
della  legge  della  Regione Calabria 3 ottobre 1997, n. 10 (Norme in
materia  di  valorizzazione  e  razionale utilizzazione delle risorse
idriche  e  di  tutela  delle  acque dall'inquinamento. Delimitazione
degli  ambiti  territoriali  ottimali  (A.T.O.)  per  la gestione del
servizio  idrico  integrato),  per contrasto con gli artt. 3, 9 e 117
della Costituzione;
        che  il  giudice  rimettente  premesso  che  la  questione di
legittimita'  costituzionale  e' rilevante ai fini del giudizio a quo
essendo stati rigettati gli altri motivi del ricorso, sottolinea come
la  norma  impugnata,  nel  consentire la realizzazione di antenne di
rilevante  impatto  edilizio,  urbanistico  e funzionale con una mera
autorizzazione  e  senza  tenere  conto  della  destinazione  di zona
prevista  dal  piano  regolatore  generale,  porrebbe una deroga, del
tutto arbitraria, ai principi affermati dalla legislazione statale in
materia  di  pianificazione  urbanistico-ambientale  e di governo del
territorio,  i  quali,  di  contro,  impongono  il  rilascio  di  una
concessione edilizia ed il rispetto della destinazione urbanistica;
        che  nel  giudizio introdotto con l'ordinanza di cui sopra si
e'  costituita  la  Telecom Italia S.p.a., la quale ha fatto presente
che   la   legge   della   Regione  Calabria  24 maggio  1999,  n. 14
(Disposizioni   per   la  promozione  del  bilancio  annuale  1999  e
pluriennale 1999-2001) ha introdotto sostanziali modifiche alla legge
regionale  n. 10  del  1997 denunciata, ed ha chiesto pertanto che la
questione  sia dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, che gli
atti siano restituiti al giudice rimettente per una nuova valutazione
della  rilevanza  della questione alla luce della normativa regionale
sopravvenuta.
    Considerato  che,  in  epoca successiva alla data dell'udienza di
discussione  della  causa  avanti  al giudice a quo e della decisione
dell'ordinanza  di  rimessione,  e'  stata  approvata e pubblicata la
legge  della Regione Calabria 24 maggio 1999, n. 14 (Disposizioni per
la  promozione  del  bilancio  annuale 1999 e pluriennale 1999-2001),
pubblicata   nel  Bollettino  Ufficiale  n. 54  del  24 maggio  1999,
contenente  modifiche  alle  norme  denunciate  (al  comma  1  e, per
riflesso,  al  comma  6),  essendo  stata,  tra l'altro, soppressa la
previsione  di  "telecomunicazioni", fattispecie oggetto del presente
giudizio;
        che si rende, pertanto, necessaria la restituzione degli atti
al  giudice  rimettente,  spettando ad esso di valutare se, alla luce
dell'intervenuto  mutamento  del  quadro normativo cui fa riferimento
l'anzidetta  ordinanza  di  rimessione,  le questioni sollevate siano
tuttora rilevanti per la definizione del giudizio a quo.