ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, promosso con ordinanza emessa il 17 giugno 1998 dalla Commissione tributaria regionale di Napoli sul ricorso proposto dall'ufficio IVA di Salerno nei confronti della German Auto s.r.l. in liquidazione, iscritta al n. 12 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 15 novembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che la Commissione tributaria regionale di Napoli, nel corso di un procedimento avente ad oggetto l'annullamento dell'avviso di accertamento con il quale il competente ufficio IVA aveva irrogato la sanzione amministrativa per il ritardato versamento periodico dell'imposta sul valore aggiunto (IVA effettuato dal contribuente nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine, cadente in giorno festivo, con ordinanza emessa il 17 giugno 1998, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell'imposta sul valore aggiunto), convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165; che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata - disponendo che le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'IVA previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), nel caso in cui il termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo precedente - sarebbe lesiva del principio di eguaglianza in quanto discriminerebbe irragionevolmente i soggetti tenuti ai predetti versamenti dell'IVA rispetto alla generalita' dei debitori, per i quali varrebbe, invece, l'opposta regola, risultante dal combinato disposto degli artt. 1187 e 2963 del codice civile, della proroga del termine al primo giorno seguente non festivo; che siffatta regola, di maggior favore per il debitore, sarebbe stata del resto successivamente estesa anche alla specifica materia tributaria, in virtu' dell'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330 semplificazione di talune disposizioni in materia tributaria), convertito, con modificazioni, in legge 27 luglio 1994, n. 473; che e' intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilita' o, comunque, di infondatezza della questione; che, ad avviso dell'Avvocatura, la questione - per effetto del principio introdotto, nella materia delle sanzioni tributarie, dall'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662) - sarebbe priva di rilevanza nel giudizio a quo nel quale troverebbe applicazione la disposizione, richiamata dallo stesso rimettente, contenuta nell'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 330 del 1994, secondo la quale il pagamento delle imposte il cui termine cade di sabato o di giorno festivo e' in via generale considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo; che la questione stessa sarebbe, in ogni caso, infondata nel merito stante la diversita' delle situazioni contemplate dalla norma denunciata e da quella codicistica assunta a tertium comparationis, tra loro in rapporto di species a qenus, cosi' da giustificare la diversita' di disciplina; che il mutato apprezzamento legislativo nel tempo, manifestatosi attraverso la citata norma di cui all'art. 6, comma 8, del decreto legge n. 330 del 1994, non potrebbe d'altro canto costituire di per se' indice di violazione del generale criterio di ragionevolezza. Considerato che la Commissione tributaria regionale di Napoli dubita, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, della legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 11 aprile 1989, n. 125 (Disposizioni urgenti in materia di liquidazioni e di versamenti dell' imposta sul valore aggiunto) convertito in legge 2 giugno 1989, n. 214, come modificato dall'art. 8, comma 8, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90 (Disposizioni in materia di determinazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, di rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e di contenzioso tributario, nonche' altre disposizioni urgenti), convertito, con modificazioni, in legge 26 giugno 1990, n. 165, secondo il quale le liquidazioni ed i versamenti mensili dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) previsti dal primo e secondo comma dell'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel caso in cui il termine scada in giorno non lavorativo per le banche, devono essere effettuati nel primo giorno lavorativo precedente; che il rimettente muove evidentemente dalla inapplicabilita' ratione temporis alla fattispecie sottoposta al suo giudizio della diversa norma introdotta dall'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 330, convertito, con modificazioni, in legge 27 luglio 1994, n. 473, secondo cui il pagamento di ritenute alla fonte, imposte, tasse e contributi, il cui termine cade di sabato o di giorno festivo, considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo; che il rimettente medesimo omette peraltro di considerare che l'art. 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, ha introdotto al comma 2, nella materia delle sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, il principio secondo cui "salvo diversa previsione di legge, nessuno puo' essere assoggettato a sanzioni per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce violazione punibile"; che il menzionato art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 330 del 1994 ha, in via generale, escluso la tardivita', e quindi l'assoggettabilita' a sanzione, del pagamento effettuato nel primo giorno lavorativo successivo alla scadenza di un termine cadente di sabato o di giorno festivo; che nel giudizio a quo non deve, quindi, applicarsi, per effetto del principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 472 del 1997, la norma denunciata dal rimettente; che la questione va percio' dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.