IL TRIBUNALE Ha emesso la seguente ordinanza nel processo civile di primo grado iscritto nel ruolo generale dell'ex-pretura circondariale di La Spezia al n. 1267 dell'anno 1998 tra Regione Liguria, in persona del Presidente pro-tempore, difeso dall'avv. Gabriella Schelotto e dall'avv. Stefania Federici, domiciliatario in La Spezia, via Tolone 22, giusta procura speciale apposta in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo opposto, attore in opposizione, e Sanofi Winthrop S.p.a., rappresentata dalla Farmafactoring S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, difeso dall'avv. Marisa Meroni, dall'avv. Salvatore Rizza e dall'avv. Enzo Macera, domiciliato in La Spezia, via Vittorio Veneto n. 224, giusta procura speciale apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo convenuto opposto. Premesso in fatto La Regione Liguria, con atto di citazione notificato l'8 ottobre 1998, narrava quanto segue: il 15 luglio 1998 era stato notificato ad essa Regione Liguria decreto ingiuntivo emesso dal pretore di La Spezia su richiesta di Sanofi Winthrop S.p.a., per il pagamento della somma di L. 13.515.284; la somma riguardava forniture effettuate dalla Sanofi Winthrop S.p.a. alla unita' sanitaria locale 5 Spezzino; alla unita' sanitaria locale 5 era succeduto un Ufficio gestione stralcio appositamente costituito presso la Regione Liguria; la legittimazione passiva non spettava pero' alla Regione Liguria, bensi' all'azienda sanitaria locale subentrata nei rapporti giuridici alla unita' sanitaria locale; cio' in quanto le norme intervenute non avevano comportato l'accollo dei debiti dalle UU.SS.LL. alle regioni, da ritenersi percio' sfornite di legittimazione passiva per le azioni intentate per il pagamento dei debiti delle UU.SS.LL.; alle regioni spettavano unicamente compiti contabili di gestione delle liquidazioni affidate ai commissari istituiti all'uopo; Cio' premesso, la Regione Liguria citava in giudizio la Sanofi Winthrop S.p.a. davanti al pretore di La Spezia per sentire accogliere le conclusioni meglio riportate in epigrafe. Si costituiva in giudizio la Sanofi Winthrop S.p.a., come sopra rappresentata, depositando in data 23 dicembre 1998 comparsa nella quale, chiedendo la reiezione delle domande dell'attore, sostenendo la legittimazione passiva della Regione Liguria, sulla base del quadro normativo intervenuto in merito. Stante l'istituzione del giudice unico il procedimento continuava davanti al tribunale di La Spezia in composizione monocratica, in sostituzione del soppresso ufficio del pretore. All'udienza del 31 maggio 2000 le parti precisavano le conclusioni come meglio riportato in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione. Ritenuto in diritto Per la valutazione delle questioni dedotte in causa, occorre tenere presente l'introduzione del seguente, complesso sistema normativo: l'art. 6 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 (legge finanziaria) stabilisce che "in nessun caso e' consentito alle regioni di far gravare sulle aziende, di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, ne' direttamente ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti capo alle gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal fine le regioni dispongono apposite gestioni a stralcio, individuando l'ufficio responsabile delle medesime". Il suddetto d.lgs. n. 502 del 30 dicembre 1992 riordinava il servizio sanitario nazionale, demandando alle regioni la determinazione del funzionamento delle unita' sanitarie locali. La Regione Liguria attuava il suddetto d.lgs. n. 502/1992 con la legge regionale n. 42 dell'8 agosto 1994 la quale, all'art. 43 comma 1, prevedeva la nomina dei direttori generali e, al comma 2, la trasformazione delle Unita' Sanitarie Locali in aziende speciali al momento dell'insediamento dei direttori generali. La giunta regionale della Liguria, con delibera n. 8896 del 23 dicembre 1994, nominava il direttore generale per la unita' sanitaria locale n. 5 "Spezzino" a far data dal 1o gennaio 1995. Dal 1o gennaio 1995, pertanto, l'unita' sanitaria locale suddetta si e' trasformata in azienda speciale e da tale data si applica l'art. 6 della legge n. 724/1994 sopra riportato. La legge regionale n. 10 dell'8 febbraio 1995, all'art. 47 comma 6, in esecuzione della legge statale n. 724/1994 stabilisce: "Tutti i rapporti di debito e di credito risultanti alla data del 31 dicembre 1994 non possono far carico alle nuove aziende sanitarie e sono trasferiti ad un apposito ufficio stralcio individuato dalla giunta regionale". Il quadro normativo statale e' poi completato dalla legge 28 dicembre 1995 n. 549 che, all'art. 2 comma 14, stabilisce che "per l'accertamento della situazione debitoria delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni attribuiscono ai direttori generali delle istituite aziende unita' sanitarie locali le funzioni di commissari liquidatori delle soppresse unita' sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale delle rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6 comma 1 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 sono trasformate in gestioni liquidatorie". Come chiarito dalla Corte di Cassazione, sezione unite civili, con sentenza n. 1989 del 6 marzo 1997, l'articolato sistema normativo sopra richiamato non ha prodotto l'effetto di una successione universale fra enti (dalla unita' sanitaria locale alla regione) la quale, ex art. 110 codice di procedura civile, comporterebbe la prosecuzione dei processi in corso nei confronti del successore universale (Regione Liguria) e il difetto di legittimazione passiva della soppressa unita' sanitaria locale n. 5 "Spezzino"). Piuttosto, con il riordino del Servizio sanitario nazionale si e' voluto ottenere l'effetto di non imputare alle nascenti aziende speciali i debiti delle pregresse gestioni delle unita' sanitarie locali, alla liquidazione e soddisfacimento dei quali deve provvedere un'apposita gestione istituita presso ogni regione. Cio' non comporta affatto, secondo il supremo consenso, che si sia verificata un avvicendamento nella posizione giuridica della originaria obbligata (la unita' sanitaria locale) da parte delle azienda speciale o della regione. Cio' significa soltanto che dei debiti pregressi della unita' sanitaria locale e' chiamata a rispondere un'apposita gestione stralcio della regione "... che prolunga la soggettivita' dell'ente soppresso durante le fase liquidatoria ...". Tale gestione stralcio e' "... strutturalmente e fisicamente diversa dall'ente subentrante ..." e tale situazione e' incompatibile con il fenomeno della successione in univerum jus, che si verifichera' soltanto allorche' la gestione stralcio verra' formalmente chiusa. Escluso ogni fenomeno di successione a titolo universale, non rimane che affermare che "... e' stata realizzata una sorta di successione ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori gia' di pertinenza delle soppresse unita' sanitarie locali, successione che, sopravvenuta in corso di causa, avrebbe potuto determinare la legittimazione ad impugnare in favore della regione stessa, secondo i principi stabiliti dall'art. 111 codice di procedura civile per l'ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso ...". Da ultimo vedi anche Cass. sez. I n. 9693 del 24 luglio 2000. A seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992, che ha previsto le nuove aziende U.S.L., nelle quali si accorpavano le preesistenti unita' sanitarie locali in ambiti territoriali di massima rispondenti a quelli delle provincie, dette nuove aziende non sono subentrate nei rapporti obbligatori dei quali erano parti le U.S.L., essendo stati i relativi debiti trasferiti alle regioni. L'art. 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 ha istituito le "gestioni a stralcio" con ufficio responsabile da indicarsi da parte delle regioni. Quindi, con la successiva trasformazione, operata dall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di tali gestioni in quelle "liquidatorie", e' stata prevista la nomina, da parte delle stesse regioni, dei dirigenti generali delle A.S.L. quali commissari liquidatori, che amministrano e liquidano le situazioni debitorie delle U.S.L. esistenti alla data del 13 dicembre 1994. Ne' i successivi interventi legislativi nel settore hanno comportato alcuna modifica alla descritta situazione. Pertanto, per effetto del menzionato complesso normativo, le aziende U.S.L. sono prive, con riferimento ai rapporti obbligatori di cui si tratta, di legittimazione sostanziale, ne' le relative cause possono essere decise nei confronti delle U.S.L., in quanto soggetti ormai estinti. La disciplina dell'art. 111 comma 3 codice di procedura civile - che consentirebbe la prosecuzione del processo anche nei confronti dell'originario legittimato (la U.S.L. n. 5) - peraltro non e' applicabile nel caso in esame. Infatti la norma si applica alle successioni "nel corso del processo" e non a quelle intervenute prima del processo stesso. Nel caso il "processo" di cui si discute e' quello monitorio, iniziato il 15 luglio 1998 (data di notificazione del decreto ingiuntivo; art. 643 comma 3 codice di procedura civile), allorquando la successione fra U.S.L. n. 5 e Regione Liguria si era gia' verificata (1o gennaio 1995). Ne consegue che, in base alla normativa sopra riportata, esattamente la Sanofi Winthrop S.p.a. notifico' alla Regione Liguria, gestione liquidatoria, in persona del commissario liquidatore pro-tempore (sia pure adottando una formula sovrabbondante e non felice che riesumava anche la soppressa U.S.L. 5) il ricorso per decreto ingiuntivo in esame, introducendo cosi' l'azione civile direttamente nei confronti dell'ente territoriale suddetto, passivamente legittimato in base al sistema normativo sopra spiegato. Nel corso del procedimento e' peraltro entrata in vigore la legge regionale della Liguria n. 26 del 24 marzo 2000 la quale, all'art. 1, ha stabilito la cessazione delle gestioni liquidatorie de quibus e all'art. 2 ha previsto quanto segue: "Tutti i rapporti giuridici gia' facenti capo alle unita' sanitarie locali, ... operanti nella Regione Liguria, ancorche' oggetto di giudizi in qualsiasi sede e grado, s'intendono di diritto trasferiti in capo alle aziende unita' sanitarie locali ... istituite con legge regionale 8 agosto 1994 n. 42 ... (alle) quali restano attribuite la titolarieta' e la legittimazione, sostanziale e processuale, attiva e passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi legali rappresentanti ...". In altre parole la suddetta legge regionale ha operato un'inversione di 180 gradi rispetto a quanto stabilito in via generale dalla ripetuta legge 23 dicembre 1994 n. 724 all'art. 6, come costantemente interpretata dalla Suprema Corte. In pratica il fenomeno di mutamento soggettivo dell'obbligazione a latere debitoris introdotto dalla normativa statale - in deroga alla regola generale di cui all'art. 2740 codice civile e al principio della intrasmissibilita' della posizione di debitore (se non con l'accordo del creditore, cfr. artt. 1268 comma 1, 1272 e 1273 comma 2 codice civile) - e' stato esattamente ribaltato dalla normativa regionale sopravvenuta. E sul fatto che la norma regionale sopra riportata, nonostante la non felice formulazione, vada interpretata in siffatto modo, nemmeno l'opposta Sanofi Winthrop S.p.a. dissente. Il che, come e' ovvio, comporterebbe il venir meno, in corso di causa e in base allo jus superveniens, della legittimazione passiva della Regione Liguria opponente. Si tratta ora di valutare se - come viene denunziato dall'opposta Sanofi Winthrop S.p.a. nelle note di replica - la norma regionale di recentissima approvazione possa essere affetta da illegittimita' costituzionale, in quanto adottata in violazione dei principi espressi dall'art. 117 della Costituzione. Orbene e' da ricordare che l'art. 117 della Costituzione non impedisce alla regioni di legiferare - ovviamente nelle materie in cui e' loro consentito - anche in contrasto con leggi di provenienza statuale. La norma in discorso impedisce solamente l'emanazione di leggi regionali in contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, in contrasto con l'interesse nazionale o in contrasto con l'interesse delle altre regioni. Ritiene questo giudice che non possa dirsi manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 della legge regionale della Liguria n. 26 del 24 marzo 2000, sotto il profilo del suo contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Tali principi, ha costantemente insegnato la Corte costituzionale, sono quelli desumibili direttamente dalle norme costituzionali, ovvero dagli obblighi assunti internazionalemente dallo Stato italiano, ovvero anche dalla legislazione ordinaria qualora essa ponga in essere dei principi di carattere generale cui deve adeguarsi la legislazione sotto-ordinata. Sia la Corte costituzionale che la Corte di Cassazione hanno sempre ritenuto che in materia di riforme economico-sociali o di "grandi riforme", le statuzioni di carattere generale poste da norme statali rivestissero il valore di principio fondamentale, non valicabile da leggi di emanazione regionale. Proprio con riferimento alla legge 23 dicembre 1994 n. 724 si veda la massima che segue: Cass. sez. lavoro n. 2032 del 23 febbraio 2000: a seguito della soppressione delle U.S.L., avvenuta con d.lgs. n. 502 del 1992 e per difetto dell'art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e dell'art. 2, comma 14, della legge n. 549 del 1995, si e' verificata una successione ex lege a titolo particolare delle regioni nei rapporti di debito e credito gia' facenti capo alle U.S.L. , ne' tale quadro normativo risulta modificato dal d.l. n. 630 del 1996, convertito in legge n. 21 del 1997, che disciplina aspetti finanziari, prevedendo l'erogazione da parte dello Stato alle regioni dei fondi necessari per far fronte ai disavanzi del servizio sanitario nazionale fino al 1994. Ne deriva che le A.S.L. non rispondono dei preesistenti debiti delle U.S.L. a cui sono subentrate (e sono quindi prive di legittimazione rispetto alle relative domande in giudizio), in applicazione di un principio a cui e' stato attribuito chiaramente carattere di impreativita' e inderogabilita' e che, essendo contenuto in una delle cosiddette grandi riforme, vincola anche la legislazione regionale. Alle disposizioni di quest'ultima va pertanto attribuito, ove possibile, un significato compatibile con detto principio e tale da non comportarne l'illegittimita' costituzionale: in particolare quindi l'art. 8 della legge reg. Marche 28 giugno 1994 n. 22 va interpretato restrittivamente, nel senso che la successione delle nuove aziende sanitarie nei rapporti giuridici attivi e passivi posti in essere dalle strutture soppresse non riguarda anche i debiti e crediti pregressi. Vedi anche Cass. sez. Lavoro n. 6022 del 10 maggio 2000: per effetto della soppressione delle unita' sanitarie locali e della conseguente istituzione delle aziende unita' sanitarie locali (aventi natura di enti strumentali della Regione), si e' realizzata una fattispecie di successione ex lege delle regioni in tutti i rapporti obbligatori facenti capo alle ormai estinte U.S.L, con conseguente esclusione di ogni ipotesi di successione in universum ius delle A.S.L. alle preesistenti U.S.L.; poiche', pero', tale successione delle regioni e' caratterizzata da una procedura di liquidazione, che e' affidata ad un'apposita gestione stralcio, la quale e' strutturalmente e finalisticamente diversa dall'ente subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima unita' sanitaria locale a cui si riferivano i debiti e i crediti inerenti alle gestioni pregresse, usufruisce della soggettivita' dell'ente soppresso (che viene prolungata durante la fase liquidatoria), ed e' rappresentata dal direttore generale della nuova azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il processo instaurato nei confronti di una U.S.L. prima della sua soppressione prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di intervento o chiamata in causa della regione nella sua veste di successore a titolo particolare, con le relative conseguenze in ordine alla legittimazione attiva e passiva di detto organo di rappresentanza della gestione stralcio (non surrogabile dalla nuova azienda sanitaria, ancorche' in persona del suo direttore generale) ai fini della proposizione delle impugnazioni. Ne' in Sicilia tale disciplina e' contraddetta dall'art. 55, comma 3, della legge reg. 3 novembre 1993 n. 30 e dall'art. 1 della legge reg. 11 aprile 1995 n. 34, la cui interpretazione, peraltro, va compiuta privilegiando il senso conforme ai principi informatori della riforma della struttura nazionale sanitaria di cui alla legge statale n. 724/1994, vincolanti anche le regioni a statuto speciale in quanto "grande riforma". Per cio' che concerne l'orientamento della Corte costituzionale, si vedano le massime che seguono: sentenza n. 87 del 1963: secondo l'art. 11 n. 8 dello statuto speciale per la regione Trentino Alto Adige, la provincia di Bolzano gode in materia di usi civici di una potesta' legislativa "primaria" vale a dire che trova i suoi limiti soltanto nella costituzione, nei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, negli obblighi internazionali e negli interessi nazionali; nonche' nelle norme fondamentali delle riforme economiche e sociali della Repubblica. Tali limiti non sono stati travalicati dalle norme contenute negli artt. 1 e 2 della legge provinciale di Bolzano 7 gennaio 1959 n. 2, i quali qualificano le interessenze, le vicinie e le altre comunita' e associazioni agrarie comunque denunciate e costituite, "comunioni private di interesse pubblico", soggette, per quanto non e' stabilito dalla predetta legge provinciale, alle norme del codice civile, e sottopongono alla sola disciplina di questo le comunioni che si siano formate dopo "l'impianto" del libro fondiario e le altre che, pur formate prima, non comprendano piu' di cinque membri. sentenza n. 306 del 1992: le direttive CEE n. 75/442, 76/403, 78/319 e 91/156, alle quali si e' data attuazione con il d.P.R. n. 915/1982 nel qualificare quella di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi come attivita' di pubblico interesse da controllare accuratamente, stabiliscono che essa debba essere soggetta ad autorizzazione da parte delle autorita' competenti nella quale debbono indicarsi quali attivita' siano consentite e a quali condizioni; cosi' escludendo che per qualunque fase dello smaltimento di rifiuti tossici e nocivi possa farsi ricorso all'istituto del silenzio-assenso e cioe' alla autorizzazione tacita; gli impugnati artt. 3, comma 2, 3 e 4, e 4 comma 4 l.r.f.v. 4 settembre 1991, n. 41, che introducono nella materia dei rifiuti, sia in regime transitorio che in via definitiva, l'istituto del silenzio-assenso, prevedendo l'autorizzazione tacita per l'esercizio dello stoccaggio provvisorio di rifiuti tossici e nocivi, si pongono percio' in contrasto con l'art'116, della Costituzione a norma del quale la potesta' legislativa regionale si attua in armonia con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento dello Stato nonche' con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali e con gli obblighi internazionali dello Stato. Le suddette norme devono pertanto essere dichiarate costituzionalmente illegittime in parte qua, restando assorbite le censure in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione. Ritiene questo giudice che, in particolare, le norme che hanno previsto, con la soppressione delle unita' sanitarie locali, l'istituzione delle aziende unita' sanitarie locali scevre da passivita' che ne potessero frenare od ostacolare l'inizio dell'attivita', costituiscano asse portante della "grande riforma" del servizio sanitario nazionale attuata con il d.l. n. 502/1992 e, in tal modo, vadano considerate quale espressione di un principio fondamentale non valicabile dalla legislazione regionale, se non in violazione dell'art. 117 della Costituzione. In tal senso si e' recentemente espressa la Corte costituzionale con la sentenza n. 89 del 23 marzo 2000, nella quale puo' leggersi quanto segue: "... va dunque individuato il rapporto esistente tra il citato art. 6, comma 1, della legge n. 724 del 1994 e la legislazione regionale in materia. Questa Corte ha gia' affermato che la disposizione predetta rappresenta un intervento eccezionale e temporaneo, in un quadro finanziario di emergenza che va "inserito in un'azione complessiva, a carattere generalizzato, volta a contenere il disavanzo pubblico" (sentenza n. 416 del 1995), mediante misure che, con specifico riferimento alla spesa sanitaria, incidono su tutti gli enti di autonomia a statuto speciale e ordinario (sentenze nn. 222 del 2994 e 357 del 1993). Si tratta quindi di una disposizione, che, sebbene a contenuto specifico e dettagliato, e' da considerare, per la finalita' perseguita, in "rapporto di coessenzialita' e di necessaria integrazione" con le norme-principio che connotano il settore dell'organizzazione sanitaria locale (sentenza n. 355 del 1993), cosi' da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla disciplina prevista per i "debiti" ed i "crediti" delle soppresse unita' sanitarie locali. Disciplina che, secondo la consolidata interpretazione della Corte di Cassazione, sia pure diretta alla risoluzione di questioni di legittimazione processuale, e' assimilabile ad una fattispecie di successione ex lege della regione nei rapporti obbligatori facenti capo alle pregresse gestioni delle preesistenti unita' sanitarie locali. Viene cosi' confermato il valore di principio fondamentale, nel senso previsto dall'art. 117 della Costituzione, dell'art. 6 comma 1 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 e la sua non derogabilita' ad opera della legislazione regionale in materia. La questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2 (e del connesso art. 1) della legge regionale della Liguria n. 26 del 24 marzo 2000 appare sicuramente rilevante in causa, visto che dalla sua soluzione discende l'esistenza o meno della legittimazione passiva dell'ingiunta e opponente Regione Liguria e, in sostanza, la definizione della controversia.