IL TRIBUNALE

    Ha  emesso  la  seguente  ordinanza  nel processo civile di primo
  grado  iscritto nel ruolo generale dell'ex-pretura circondariale di
  La Spezia al n. 1267 dell'anno 1998 tra Regione Liguria, in persona
  del  Presidente pro-tempore, difeso dall'avv. Gabriella Schelotto e
  dall'avv.  Stefania  Federici,  domiciliatario  in  La  Spezia, via
  Tolone  22,  giusta  procura  speciale  apposta in calce alla copia
  notificata del decreto ingiuntivo opposto, attore in opposizione, e
  Sanofi  Winthrop S.p.a., rappresentata dalla Farmafactoring S.p.a.,
  in  persona del legale rappresentante pro-tempore, difeso dall'avv.
  Marisa  Meroni,  dall'avv. Salvatore Rizza e dall'avv. Enzo Macera,
  domiciliato  in  La  Spezia,  via  Vittorio  Veneto  n. 224, giusta
  procura speciale apposta in calce al ricorso per decreto ingiuntivo
  convenuto opposto.

                          Premesso in fatto

    La  Regione Liguria, con atto di citazione notificato l'8 ottobre
  1998, narrava quanto segue:
        il  15  luglio  1998  era  stato  notificato  ad essa Regione
  Liguria  decreto  ingiuntivo  emesso  dal  pretore  di La Spezia su
  richiesta  di  Sanofi Winthrop S.p.a., per il pagamento della somma
  di L. 13.515.284;
        la   somma   riguardava  forniture  effettuate  dalla  Sanofi
  Winthrop S.p.a. alla unita' sanitaria locale 5 Spezzino;
        alla  unita'  sanitaria  locale  5  era  succeduto un Ufficio
  gestione   stralcio  appositamente  costituito  presso  la  Regione
  Liguria;
        la  legittimazione  passiva  non  spettava pero' alla Regione
  Liguria,   bensi'   all'azienda  sanitaria  locale  subentrata  nei
  rapporti giuridici alla unita' sanitaria locale;
        cio'  in  quanto  le norme intervenute non avevano comportato
  l'accollo  dei  debiti  dalle  UU.SS.LL. alle regioni, da ritenersi
  percio'  sfornite di legittimazione passiva per le azioni intentate
  per il pagamento dei debiti delle UU.SS.LL.;
        alle  regioni  spettavano  unicamente  compiti  contabili  di
  gestione   delle  liquidazioni  affidate  ai  commissari  istituiti
  all'uopo;
    Cio'  premesso,  la  Regione Liguria citava in giudizio la Sanofi
  Winthrop  S.p.a.  davanti  al  pretore  di  La  Spezia  per sentire
  accogliere le conclusioni meglio riportate in epigrafe.
    Si  costituiva  in giudizio la Sanofi Winthrop S.p.a., come sopra
  rappresentata,  depositando in data 23 dicembre 1998 comparsa nella
  quale, chiedendo la reiezione delle domande dell'attore, sostenendo
  la  legittimazione  passiva  della  Regione Liguria, sulla base del
  quadro normativo intervenuto in merito.
    Stante l'istituzione del giudice unico il procedimento continuava
  davanti  al  tribunale di La Spezia in composizione monocratica, in
  sostituzione del soppresso ufficio del pretore.
    All'udienza   del   31   maggio  2000  le  parti  precisavano  le
  conclusioni  come  meglio  riportato  in epigrafe e la causa veniva
  trattenuta in decisione.
                         Ritenuto in diritto
    Per  la  valutazione  delle  questioni  dedotte in causa, occorre
  tenere  presente  l'introduzione  del  seguente,  complesso sistema
  normativo:  l'art. 6  della  legge  23  dicembre 1994 n. 724 (legge
  finanziaria)  stabilisce  che  "in  nessun  caso e' consentito alle
  regioni di far gravare sulle aziende, di cui al decreto legislativo
  30 dicembre 1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni,
  ne'  direttamente  ne' indirettamente, i debiti e i crediti facenti
  capo  alle  gestioni pregresse delle unita' sanitarie locali. A tal
  fine   le   regioni   dispongono   apposite  gestioni  a  stralcio,
  individuando l'ufficio responsabile delle medesime".
    Il  suddetto  d.lgs.  n. 502  del  30 dicembre 1992 riordinava il
  servizio   sanitario   nazionale,   demandando   alle   regioni  la
  determinazione del funzionamento delle unita' sanitarie locali.
    La  Regione Liguria attuava il suddetto d.lgs. n. 502/1992 con la
  legge  regionale  n. 42  dell'8  agosto  1994 la quale, all'art. 43
  comma  1, prevedeva la nomina dei direttori generali e, al comma 2,
  la trasformazione delle Unita' Sanitarie Locali in aziende speciali
  al momento dell'insediamento dei direttori generali.
    La  giunta  regionale  della Liguria, con delibera n. 8896 del 23
  dicembre  1994,  nominava  il  direttore  generale  per  la  unita'
  sanitaria locale n. 5 "Spezzino" a far data dal 1o gennaio 1995.
    Dal 1o gennaio 1995, pertanto, l'unita' sanitaria locale suddetta
  si  e'  trasformata  in  azienda speciale e da tale data si applica
  l'art. 6 della legge n. 724/1994 sopra riportato.
    La  legge regionale n. 10 dell'8 febbraio 1995, all'art. 47 comma
  6, in esecuzione della legge statale n. 724/1994 stabilisce: "Tutti
  i  rapporti  di  debito  e  di  credito risultanti alla data del 31
  dicembre 1994 non possono far carico alle nuove aziende sanitarie e
  sono  trasferiti  ad un apposito ufficio stralcio individuato dalla
  giunta regionale".
    Il  quadro  normativo  statale  e'  poi completato dalla legge 28
  dicembre  1995 n. 549 che, all'art. 2 comma 14, stabilisce che "per
  l'accertamento  della  situazione  debitoria delle unita' sanitarie
  locali  e delle aziende ospedaliere al 31 dicembre 1994, le regioni
  attribuiscono  ai direttori generali delle istituite aziende unita'
  sanitarie  locali  le  funzioni  di  commissari  liquidatori  delle
  soppresse unita' sanitarie locali comprese nell'ambito territoriale
  delle  rispettive aziende. Le gestioni a stralcio di cui all'art. 6
  comma  1  della  legge  23 dicembre 1994 n. 724 sono trasformate in
  gestioni liquidatorie".
    Come  chiarito  dalla  Corte di Cassazione, sezione unite civili,
  con  sentenza  n. 1989  del  6  marzo  1997,  l'articolato  sistema
  normativo  sopra  richiamato  non  ha  prodotto  l'effetto  di  una
  successione universale fra enti (dalla unita' sanitaria locale alla
  regione)   la  quale,  ex  art. 110  codice  di  procedura  civile,
  comporterebbe  la  prosecuzione dei processi in corso nei confronti
  del  successore  universale  (Regione  Liguria)  e  il  difetto  di
  legittimazione passiva della soppressa unita' sanitaria locale n. 5
  "Spezzino").
    Piuttosto, con il riordino del Servizio sanitario nazionale si e'
  voluto  ottenere  l'effetto  di  non imputare alle nascenti aziende
  speciali  i  debiti delle pregresse gestioni delle unita' sanitarie
  locali,   alla   liquidazione  e  soddisfacimento  dei  quali  deve
  provvedere un'apposita gestione istituita presso ogni regione.
    Cio'  non  comporta  affatto, secondo il supremo consenso, che si
  sia  verificata  un  avvicendamento nella posizione giuridica della
  originaria  obbligata  (la  unita' sanitaria locale) da parte delle
  azienda speciale o della regione.
    Cio'  significa  soltanto  che  dei debiti pregressi della unita'
  sanitaria  locale  e'  chiamata  a  rispondere un'apposita gestione
  stralcio della regione "... che prolunga la soggettivita' dell'ente
  soppresso durante le fase liquidatoria ...". Tale gestione stralcio
  e' "... strutturalmente e fisicamente diversa dall'ente subentrante
  ..."  e  tale  situazione  e'  incompatibile  con il fenomeno della
  successione in univerum jus, che si verifichera' soltanto allorche'
  la gestione stralcio verra' formalmente chiusa.
    Escluso  ogni  fenomeno  di  successione a titolo universale, non
  rimane  che  affermare  che  "...  e' stata realizzata una sorta di
  successione  ex lege delle regioni nei rapporti obbligatori gia' di
  pertinenza  delle  soppresse  unita'  sanitarie locali, successione
  che,  sopravvenuta in corso di causa, avrebbe potuto determinare la
  legittimazione ad impugnare in favore della regione stessa, secondo
  i  principi  stabiliti dall'art. 111 codice di procedura civile per
  l'ipotesi   di   successione   a  titolo  particolare  nel  diritto
  controverso ...".
    Da ultimo vedi anche Cass. sez. I n. 9693 del 24 luglio 2000.
    A seguito della entrata in vigore del d.lgs. n. 502 del 1992, che
  ha  previsto le nuove aziende U.S.L., nelle quali si accorpavano le
  preesistenti  unita'  sanitarie  locali  in  ambiti territoriali di
  massima  rispondenti  a quelli delle provincie, dette nuove aziende
  non  sono subentrate nei rapporti obbligatori dei quali erano parti
  le U.S.L., essendo stati i relativi debiti trasferiti alle regioni.
  L'art. 6  della  legge  23  dicembre  1994,  n. 724 ha istituito le
  "gestioni  a  stralcio"  con  ufficio  responsabile da indicarsi da
  parte  delle  regioni.  Quindi,  con  la successiva trasformazione,
  operata  dall'art. 2  della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di tali
  gestioni  in quelle "liquidatorie", e' stata prevista la nomina, da
  parte  delle  stesse  regioni,  dei dirigenti generali delle A.S.L.
  quali  commissari  liquidatori,  che  amministrano  e  liquidano le
  situazioni  debitorie  delle  U.S.L.  esistenti  alla  data  del 13
  dicembre  1994. Ne' i successivi interventi legislativi nel settore
  hanno   comportato   alcuna  modifica  alla  descritta  situazione.
  Pertanto,  per  effetto  del  menzionato  complesso  normativo,  le
  aziende  U.S.L. sono prive, con riferimento ai rapporti obbligatori
  di  cui  si  tratta, di legittimazione sostanziale, ne' le relative
  cause  possono  essere decise nei confronti delle U.S.L., in quanto
  soggetti ormai estinti.
    La  disciplina dell'art. 111 comma 3 codice di procedura civile -
  che  consentirebbe la prosecuzione del processo anche nei confronti
  dell'originario  legittimato  (la  U.S.L.  n. 5)  - peraltro non e'
  applicabile nel caso in esame.
    Infatti  la  norma  si  applica  alle  successioni "nel corso del
  processo" e non a quelle intervenute prima del processo stesso. Nel
  caso  il "processo" di cui si discute e' quello monitorio, iniziato
  il  15  luglio  1998 (data di notificazione del decreto ingiuntivo;
  art.  643  comma  3  codice  di  procedura  civile), allorquando la
  successione   fra  U.S.L.  n. 5  e  Regione  Liguria  si  era  gia'
  verificata (1o gennaio 1995).
    Ne   consegue  che,  in  base  alla  normativa  sopra  riportata,
  esattamente  la  Sanofi  Winthrop  S.p.a.  notifico'  alla  Regione
  Liguria,   gestione   liquidatoria,   in  persona  del  commissario
  liquidatore   pro-tempore   (sia   pure   adottando   una   formula
  sovrabbondante e non felice che riesumava anche la soppressa U.S.L.
  5)  il  ricorso per decreto ingiuntivo in esame, introducendo cosi'
  l'azione  civile  direttamente nei confronti dell'ente territoriale
  suddetto,  passivamente  legittimato  in  base al sistema normativo
  sopra spiegato.
    Nel corso del procedimento e' peraltro entrata in vigore la legge
  regionale   della  Liguria  n. 26  del  24  marzo  2000  la  quale,
  all'art. 1,  ha stabilito la cessazione delle gestioni liquidatorie
  de  quibus e all'art. 2 ha previsto quanto segue: "Tutti i rapporti
  giuridici  gia'  facenti  capo  alle  unita'  sanitarie locali, ...
  operanti  nella  Regione  Liguria,  ancorche' oggetto di giudizi in
  qualsiasi  sede  e grado, s'intendono di diritto trasferiti in capo
  alle  aziende  unita'  sanitarie  locali  ...  istituite  con legge
  regionale  8  agosto 1994 n. 42 ... (alle) quali restano attribuite
  la  titolarieta'  e  la  legittimazione, sostanziale e processuale,
  attiva  e  passiva, e il relativo esercizio da parte dei rispettivi
  legali rappresentanti ...".
    In   altre   parole   la  suddetta  legge  regionale  ha  operato
  un'inversione  di  180  gradi  rispetto  a  quanto stabilito in via
  generale  dalla  ripetuta legge 23 dicembre 1994 n. 724 all'art. 6,
  come costantemente interpretata dalla Suprema Corte.
    In  pratica il fenomeno di mutamento soggettivo dell'obbligazione
  a  latere  debitoris introdotto dalla normativa statale - in deroga
  alla  regola  generale  di  cui  all'art. 2740  codice  civile e al
  principio  della intrasmissibilita' della posizione di debitore (se
  non  con  l'accordo  del creditore, cfr. artt. 1268 comma 1, 1272 e
  1273  comma 2 codice civile) - e' stato esattamente ribaltato dalla
  normativa regionale sopravvenuta.
    E sul fatto che la norma regionale sopra riportata, nonostante la
  non  felice  formulazione,  vada  interpretata  in  siffatto  modo,
  nemmeno  l'opposta Sanofi Winthrop S.p.a. dissente. Il che, come e'
  ovvio,  comporterebbe  il  venir  meno, in corso di causa e in base
  allo  jus  superveniens, della legittimazione passiva della Regione
  Liguria opponente.
    Si tratta ora di valutare se - come viene denunziato dall'opposta
  Sanofi  Winthrop  S.p.a. nelle note di replica - la norma regionale
  di recentissima approvazione possa essere affetta da illegittimita'
  costituzionale,  in  quanto  adottata  in  violazione  dei principi
  espressi dall'art. 117 della Costituzione.
    Orbene  e'  da  ricordare  che  l'art. 117 della Costituzione non
  impedisce  alla regioni di legiferare - ovviamente nelle materie in
  cui   e'  loro  consentito  -  anche  in  contrasto  con  leggi  di
  provenienza  statuale.  La  norma  in  discorso impedisce solamente
  l'emanazione  di  leggi  regionali  in  contrasto  con  i  principi
  fondamentali  stabiliti  dalle  leggi dello Stato, in contrasto con
  l'interesse  nazionale  o  in contrasto con l'interesse delle altre
  regioni.
    Ritiene   questo  giudice  che  non  possa  dirsi  manifestamente
  infondata  la  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2
  della  legge regionale della Liguria n. 26 del 24 marzo 2000, sotto
  il  profilo del suo contrasto con i principi fondamentali stabiliti
  dalle leggi dello Stato.
    Tali    principi,    ha    costantemente   insegnato   la   Corte
  costituzionale,  sono  quelli  desumibili  direttamente dalle norme
  costituzionali,  ovvero  dagli obblighi assunti internazionalemente
  dallo  Stato  italiano,  ovvero  anche dalla legislazione ordinaria
  qualora essa ponga in essere dei principi di carattere generale cui
  deve adeguarsi la legislazione sotto-ordinata.
    Sia  la  Corte  costituzionale  che  la Corte di Cassazione hanno
  sempre  ritenuto  che  in materia di riforme economico-sociali o di
  "grandi  riforme",  le  statuzioni  di  carattere generale poste da
  norme statali rivestissero il valore di principio fondamentale, non
  valicabile da leggi di emanazione regionale.
    Proprio  con  riferimento  alla  legge 23 dicembre 1994 n. 724 si
  veda la massima che segue:
    Cass.  sez.  lavoro n. 2032 del 23 febbraio 2000: a seguito della
  soppressione  delle  U.S.L.,  avvenuta con d.lgs. n. 502 del 1992 e
  per  difetto  dell'art. 6,  comma  1, della legge n. 724 del 1994 e
  dell'art. 2,   comma  14,  della  legge  n. 549  del  1995,  si  e'
  verificata  una  successione  ex  lege  a  titolo particolare delle
  regioni  nei  rapporti  di  debito e credito gia' facenti capo alle
  U.S.L.  ,  ne'  tale  quadro  normativo risulta modificato dal d.l.
  n. 630 del 1996, convertito in legge n. 21 del 1997, che disciplina
  aspetti  finanziari,  prevedendo  l'erogazione da parte dello Stato
  alle  regioni  dei  fondi necessari per far fronte ai disavanzi del
  servizio  sanitario nazionale fino al 1994. Ne deriva che le A.S.L.
  non  rispondono  dei  preesistenti  debiti  delle U.S.L. a cui sono
  subentrate  (e  sono  quindi  prive di legittimazione rispetto alle
  relative  domande  in  giudizio), in applicazione di un principio a
  cui  e'  stato  attribuito chiaramente carattere di impreativita' e
  inderogabilita'  e  che,  essendo contenuto in una delle cosiddette
  grandi  riforme,  vincola  anche  la  legislazione  regionale. Alle
  disposizioni di quest'ultima va pertanto attribuito, ove possibile,
  un  significato  compatibile  con  detto  principio  e  tale da non
  comportarne  l'illegittimita' costituzionale: in particolare quindi
  l'art. 8   della   legge  reg.  Marche  28  giugno  1994  n. 22  va
  interpretato  restrittivamente,  nel senso che la successione delle
  nuove  aziende  sanitarie  nei  rapporti giuridici attivi e passivi
  posti  in  essere  dalle  strutture  soppresse non riguarda anche i
  debiti e crediti pregressi.
    Vedi  anche  Cass.  sez.  Lavoro  n. 6022 del 10 maggio 2000: per
  effetto  della  soppressione  delle unita' sanitarie locali e della
  conseguente  istituzione  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali
  (aventi natura di enti strumentali della Regione), si e' realizzata
  una  fattispecie  di  successione  ex lege delle regioni in tutti i
  rapporti  obbligatori  facenti  capo  alle ormai estinte U.S.L, con
  conseguente  esclusione di ogni ipotesi di successione in universum
  ius  delle  A.S.L.  alle  preesistenti U.S.L.; poiche', pero', tale
  successione  delle  regioni  e'  caratterizzata da una procedura di
  liquidazione,  che e' affidata ad un'apposita gestione stralcio, la
  quale  e'  strutturalmente  e  finalisticamente  diversa  dall'ente
  subentrante ed individuata nell'ufficio responsabile della medesima
  unita'  sanitaria  locale  a cui si riferivano i debiti e i crediti
  inerenti  alle  gestioni  pregresse, usufruisce della soggettivita'
  dell'ente   soppresso   (che   viene  prolungata  durante  la  fase
  liquidatoria),  ed  e'  rappresentata  dal direttore generale della
  nuova  azienda sanitaria nella veste di commissario liquidatore, il
  processo  instaurato  nei  confronti  di una U.S.L. prima della sua
  soppressione  prosegue tra le parti originarie - salva l'ipotesi di
  intervento  o  chiamata  in  causa della regione nella sua veste di
  successore  a  titolo  particolare,  con le relative conseguenze in
  ordine  alla  legittimazione  attiva  e  passiva di detto organo di
  rappresentanza della gestione stralcio (non surrogabile dalla nuova
  azienda sanitaria, ancorche' in persona del suo direttore generale)
  ai  fini della proposizione delle impugnazioni. Ne' in Sicilia tale
  disciplina  e' contraddetta dall'art. 55, comma 3, della legge reg.
  3 novembre 1993 n. 30 e dall'art. 1 della legge reg. 11 aprile 1995
  n. 34,  la cui interpretazione, peraltro, va compiuta privilegiando
  il  senso  conforme  ai  principi  informatori  della riforma della
  struttura   nazionale   sanitaria   di   cui   alla  legge  statale
  n. 724/1994,  vincolanti  anche  le  regioni  a statuto speciale in
  quanto "grande riforma".
    Per  cio' che concerne l'orientamento della Corte costituzionale,
  si vedano le massime che seguono:
        sentenza n. 87 del 1963: secondo l'art. 11 n. 8 dello statuto
  speciale  per  la  regione  Trentino  Alto  Adige,  la provincia di
  Bolzano  gode  in materia di usi civici di una potesta' legislativa
  "primaria"  vale  a  dire  che  trova  i suoi limiti soltanto nella
  costituzione,  nei principi dell'ordinamento giuridico dello Stato,
  negli  obblighi internazionali e negli interessi nazionali; nonche'
  nelle  norme  fondamentali delle riforme economiche e sociali della
  Repubblica.  Tali  limiti  non  sono  stati travalicati dalle norme
  contenute  negli  artt.  1 e 2 della legge provinciale di Bolzano 7
  gennaio  1959 n. 2, i quali qualificano le interessenze, le vicinie
  e  le  altre comunita' e associazioni agrarie comunque denunciate e
  costituite,  "comunioni  private  di interesse pubblico", soggette,
  per  quanto non e' stabilito dalla predetta legge provinciale, alle
  norme  del  codice  civile,  e sottopongono alla sola disciplina di
  questo  le  comunioni  che  si  siano formate dopo "l'impianto" del
  libro  fondiario e le altre che, pur formate prima, non comprendano
  piu' di cinque membri.
        sentenza n. 306 del 1992: le direttive CEE n. 75/442, 76/403,
  78/319  e  91/156,  alle  quali si e' data attuazione con il d.P.R.
  n. 915/1982  nel  qualificare  quella  di  smaltimento  di  rifiuti
  tossici   e   nocivi   come  attivita'  di  pubblico  interesse  da
  controllare  accuratamente,  stabiliscono  che  essa  debba  essere
  soggetta  ad  autorizzazione  da  parte  delle autorita' competenti
  nella  quale debbono indicarsi quali attivita' siano consentite e a
  quali  condizioni;  cosi'  escludendo  che per qualunque fase dello
  smaltimento  di  rifiuti  tossici  e  nocivi  possa  farsi  ricorso
  all'istituto  del  silenzio-assenso  e  cioe'  alla  autorizzazione
  tacita; gli impugnati artt. 3, comma 2, 3 e 4, e 4 comma 4 l.r.f.v.
  4 settembre 1991, n. 41, che introducono nella materia dei rifiuti,
  sia  in  regime  transitorio  che in via definitiva, l'istituto del
  silenzio-assenso,    prevedendo    l'autorizzazione    tacita   per
  l'esercizio  dello  stoccaggio  provvisorio  di  rifiuti  tossici e
  nocivi,  si  pongono  percio'  in  contrasto  con  l'art'116, della
  Costituzione a norma del quale la potesta' legislativa regionale si
  attua  in  armonia  con  la  Costituzione e con i principi generali
  dell'ordinamento  dello  Stato  nonche'  con  le norme fondamentali
  delle  riforme  economico-sociali e con gli obblighi internazionali
  dello  Stato.  Le  suddette norme devono pertanto essere dichiarate
  costituzionalmente  illegittime in parte qua, restando assorbite le
  censure in riferimento agli artt. 3 e 25 della Costituzione.
    Ritiene  questo  giudice  che, in particolare, le norme che hanno
  previsto,  con  la  soppressione  delle  unita'  sanitarie  locali,
  l'istituzione  delle  aziende  unita'  sanitarie  locali  scevre da
  passivita'   che   ne  potessero  frenare  od  ostacolare  l'inizio
  dell'attivita',  costituiscano asse portante della "grande riforma"
  del servizio sanitario nazionale attuata con il d.l. n. 502/1992 e,
  in  tal  modo, vadano considerate quale espressione di un principio
  fondamentale non valicabile dalla legislazione regionale, se non in
  violazione dell'art. 117 della Costituzione.
    In  tal senso si e' recentemente espressa la Corte costituzionale
  con  la sentenza n. 89 del 23 marzo 2000, nella quale puo' leggersi
  quanto  segue: "... va dunque individuato il rapporto esistente tra
  il  citato  art. 6,  comma  1,  della  legge  n. 724  del 1994 e la
  legislazione  regionale  in materia. Questa Corte ha gia' affermato
  che  la disposizione predetta rappresenta un intervento eccezionale
  e  temporaneo,  in  un  quadro  finanziario  di  emergenza  che  va
  "inserito  in  un'azione  complessiva,  a  carattere generalizzato,
  volta  a  contenere  il  disavanzo  pubblico"  (sentenza n. 416 del
  1995),  mediante  misure  che, con specifico riferimento alla spesa
  sanitaria,  incidono  su  tutti  gli  enti  di  autonomia a statuto
  speciale e ordinario (sentenze nn. 222 del 2994 e 357 del 1993). Si
  tratta  quindi  di  una  disposizione,  che,  sebbene  a  contenuto
  specifico  e  dettagliato,  e'  da  considerare,  per  la finalita'
  perseguita,   in  "rapporto  di  coessenzialita'  e  di  necessaria
  integrazione"  con  le  norme-principio  che  connotano  il settore
  dell'organizzazione  sanitaria  locale  (sentenza n. 355 del 1993),
  cosi' da vincolare l'autonomia finanziaria regionale in ordine alla
  disciplina  prevista  per i "debiti" ed i "crediti" delle soppresse
  unita'  sanitarie  locali.  Disciplina  che, secondo la consolidata
  interpretazione  della  Corte  di Cassazione, sia pure diretta alla
  risoluzione   di   questioni   di  legittimazione  processuale,  e'
  assimilabile  ad  una  fattispecie  di  successione  ex  lege della
  regione  nei  rapporti  obbligatori  facenti  capo  alle  pregresse
  gestioni delle preesistenti unita' sanitarie locali.
    Viene  cosi'  confermato il valore di principio fondamentale, nel
  senso  previsto dall'art. 117 della Costituzione, dell'art. 6 comma
  1   della   legge  n. 724  del  23  dicembre  1994  e  la  sua  non
  derogabilita' ad opera della legislazione regionale in materia.
    La  questione  di  legittimita' costituzionale dell'art. 2 (e del
  connesso  art. 1)  della legge regionale della Liguria n. 26 del 24
  marzo  2000  appare sicuramente rilevante in causa, visto che dalla
  sua  soluzione  discende  l'esistenza  o  meno della legittimazione
  passiva  dell'ingiunta  e opponente Regione Liguria e, in sostanza,
  la definizione della controversia.