IL TRIBUNALE

    In  merito  alla  eccezione  di incostituzionalita' sollevata dal
  p.m.  con  riferimento  all'art. 512 c.p.p. per asserita violazione
  dell'art. 111, quinto comma, della Costituzione, il giudice osserva
  quanto segue.

    Innanzitutto  la  questione  posta  dall'organo requirente appare
  rilevante   nel   processo   in   corso,  avendo  essa  ad  oggetto
  l'acquisibilita'   al   fascicolo   del  dibattimento  di  un  atto
  fondamentale  nell'accertamento  dei  fatti  oggetto  del  presente
  giudizio  (e  segnatamente un'individuazione fotografica svolta con
  esito positivo nell'immediatezza dell'episodio).
    In  particolare,  trattasi  di  un  incombente istruttorio che e'
  divenuto  irripetibile  a  causa  dell'incapacita'  della  teste di
  ricordare  alcunche'  in  merito  allesito dello stesso, nonche' di
  focalizzare   nella   memoria   l'effige  della  persona  all'epoca
  riconosciuta  e  oggi imputata; detta irripetibilita' e' apparsa in
  dibattimento  del  tutto evidente stante il fallimento di qualsiasi
  tentativo  di  reiterazione dell'atto, causato dal gia' evidenziato
  vuoto di memoria.

    Tale   impossibilita'   di   ripetizione   non   era   per  altro
  imprevedibile  al  tempo  delle  indagini, stante da un lato l'eta'
  gia'  matura  della  teste e dall'altro il lungo lasso di tempo che
  verosimilmente sarebbe trascorso tra il fatto e la celebrazione del
  dibattimento, elemento purtroppo ineludibile e del quale non poteva
  pertanto non tenersi conto ai fini che interessano.
    In  un  simile contesto, l'art. 512 c.p.p. (che subordina come e'
  noto  l'acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti compiuti
  nel   corso   delle   indagini   preliminari   ai   due   requisiti
  dell'impossibilita'       oggettiva      di      ripetizione      e
  dell'imprevidibilita' di detta impossibilita') non consentirebbe di
  utilizzare in dibattimento l'esito delle individuazione fotografica
  pregressa;  utilizzazione che viceversa sembrerebbe consentita alla
  luce del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione, dal quale e'
  scomparso        ogni        riferimento       all'imprevedibilita'
  dell'irripetibilita' quale presupposto dell'acquisizione in esame.
    Alla  luce  di tale discrepanza il p.m. sollevava la questione in
  premessa,    la    cui    trattazione    non   puo'   che   partire
  dall'individuazione  della  ratio della norma costituzionale che si
  assume violata.
    Occorre   premettere  che  principio  generale  dell'ordinamento,
  consacrato  anche in questa ultima, e' la formazione della prova in
  contraddittorio.
    A  tale  principio  il quinto comma in esame pone alcune deroghe;
  occorre  peraltro  chiedersi se queste ultime presentino unicamente
  una  valenza garantistica rispetto all'imputato, ovvero siano poste
  anche  a  tutela  dell'interse  all'accertamento della verita', del
  quale  e'  in  primis  portatrice la parte pubblica ovvero a tutela
  altresi' delle altre parti private che si assumono lese dal reato.
    Nel  primo  caso  le  tre  ipotesi  di  deroga  al  principio del
  contraddittorio    contemplate    dalla    norma    in    questione
  rappresenterebbero  unicamente  un contenuto minimo di garanzia con
  conseguente  possibilita'  per  il  legislatore  ordinario di porre
  eventuali  ed  ulteriori  vincoli  e condizioni all'utilizzabilita'
  degli atti in questione.
    In  altre  parole, in questa prospettiva la disposizione in esame
  sancirebbe  unicamente  il diritto dell'imputato a vedere acquisire
  al dibattimento atti formatisi nel corso delle indagini preliminari
  solo e soltanto nelle ipotesi oggetto della disposizione in esame.
    Accogliendo  la  seconda  tesi  invece, ferma restando la valenza
  garantistica  della  norma,  dovrebbe  ritenersi  che questa ultima
  attribuisca  altresi'  uno speculare diritto all'accusa (pubblica o
  privata    che   sia)   ad   ottenere   nei   casi   ivi   previsti
  l'utilizzabilita'    di    atti   formatisi   al   di   fuori   del
  contraddittorio.
    Pertanto,  sarebbe  incostituzionale  ogni norma che, come l'art.
  512  qui  censurato  ponga  all'operativita' di tali deroghe limiti
  estranei ed ulteriori rispetto al parametro costituzionale.
    Si  ritiene  che  questa sia l'interpretazione piu' corretta, con
  conseguente  necessita'  di sottoporre la questione al vaglio della
  Corte.
    Il quinto comma in esame e' collocato infatti in una norma avente
  ad oggetto il "giusto processo": "giusto", evidentemente, per tutte
  le  parti  onde  le posizioni di tutela e le facolta' ivi previste,
  non  solo  a  favore  dell'imputato ma anche delle controparti, non
  ammettono compressioni da parte del legislatore ordinario.
    L'interpretazione  alla quale qui si aderisce appare inoltre piu'
  conforme  all'evoluzione,  sia  giurisprudenziale  che legislativa,
  relativa all'individuazione dello scopo del processo penale, sempre
  piu'   ravvisato   nell'accertamento   della   verita';   fine  che
  evidentemente  rappresenta  il fondamento ed il criterio ispiratore
  delle ipotesi di deroga in esame.
    Vero e' che, accogliendo la tesi che qui si sostiene, si potrebbe
  di  fatto disincentivare da parte dell'accusa il ricorso a forme di
  anticipazione della prova assunta in contraddittono (e segnatamente
  l'incidente probatorio) ogni qualvolta la successiva impossibilita'
  di  ripetizione  dell'atto  sia  prevedibile;  trattasi peraltro di
  rischio  che il legislatore costituzionale, nell'ancorare la deroga
  al    principio    del    contraddittorio    al    solo   requisito
  dell'impossibilita'   oggettiva,   senza   piu'  alcun  riferimento
  all'imprevedibilita',   ha   evidentemente   ed  insindacabilinente
  ritenuto  di  contemperare  con  la  necessita' di accertamento del
  fatto,  posto  che  tra  l'altro  il  potere-dovere  del giudice di
  valutare  comunque  la  prova assunta in assenza di contraddittorio
  rappresenta evidentemente una congrua garanzia per l'imputato.