ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di  legittimita'  costituzionale  degli  artt. 438 del
codice  di procedura penale e 223 del decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n.51  (Norme  in  materia  di istituzione del giudice unico di
primo  grado),  come  modificati  dagli  artt. 27 e 56 della legge 16
dicembre 1999, n. 479, promosso con ordinanza emessa il 20 marzo 2000
dalla  Corte d'assise di Lanciano nel procedimento penale a carico di
T.  M.  ed  altri,  iscritta  al n. 450 del registro ordinanze 2000 e
pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, 1a serie
speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera  di consiglio del 26 ottobre 2000 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick.
    Ritenuto  che, con ordinanza del 20 marzo 2000, la Corte d'assise
di   Lanciano   ha   sollevato,   in  riferimento  all'art.  3  della
Costituzione,  questione di legittimita' costituzionale dell'art. 438
cod. proc. pen. (come modificato dall'art. 27 della legge 16 dicembre
1999  n. 479)  e  dell'art.  223  del decreto legislativo 19 febbraio
1998,  n. 51  (Norme  in  materia di istituzione del giudice unico di
primo  grado),  come  modificato dall'art. 56 della legge 16 dicembre
1999,  n. 479,  nella  parte in cui non prevedono la possibilita' per
l'imputato  di  chiedere  il  giudizio  abbreviato, prima dell'inizio
dell'istruzione  dibattimentale, nel caso in cui sia stato rinviato a
giudizio  a  seguito  di  udienza  preliminare  tenutasi  nel periodo
compreso tra il 2 giugno 1999 ed il 2 gennaio 2000;
        che,  ad  avviso del rimettente, in forza della ricostruzione
del  sistema  normativo  alla  luce  del regime transitorio ex d.lgs.
n. 51  del  1998  e della successiva legge n. 479 del 1999 nella loro
successione   rispetto   alla   pregressa   normativa,  verrebbero  a
delinearsi tre diverse discipline del rito abbreviato e precisamente:
il  "vecchio  rito  abbreviato  ordinario",  ammissibile  davanti  al
giudice  dell'udienza  preliminare  solo  a  condizione che vi sia il
consenso  del pubblico ministero e che il giudice ritenga il processo
definibile  allo  stato degli atti; il "rito abbreviato transitorio",
introdotto  dall'art.  223  del  d.lgs.  n. 51  del 1998, ammissibile
dinanzi  al  giudice  del dibattimento, a condizione che si tratti di
richiesta  formulata  nei giudizi in corso alla data di efficacia del
d.lgs.  citato  (e cioe' 2 giugno 1999) e che il relativo giudizio de
quo  al  momento  della richiesta, non sia ancora pervenuto alla fase
dell'istruttoria  dibattimentale  e  rispetto  al  quale si prescinde
tanto   dal  consenso  del  pubblico  ministero  che  dalla  positiva
valutazione  giudiziale della decidibilita' allo stato degli atti; il
"nuovo   rito  abbreviato  ordinario",  introdotto  con  la  modifica
dell'art.  438  cod.  proc.  pen.  ad  opera dell'art. 27 della legge
n. 479   del   1999,  ammissibile  davanti  al  giudice  dell'udienza
preliminare,   per   la  generalita'  dei  procedimenti  con  udienza
preliminare  non  conclusa (ovvero con dibattimento, se non preceduto
da  udienza preliminare, non ancora aperto) in epoca antecedente al 2
gennaio 2000, data di vigenza della citata legge n. 479 del 1999;
        che,  a  parere  del  rimettente, proprio dalla tripartizione
tracciata  emergerebbe il profilo della discriminazione oggetto della
denunzia  di incostituzionalita', rispetto a quegli imputati tratti a
giudizio in data successiva al 2 giugno 1999, ma antecedente a quella
del  2  gennaio  2000:  cio'  in quanto, mentre gli imputati tratti a
giudizio prima del 2 giugno 1999 possono giovarsi del rito abbreviato
ai  sensi  dell'art.  223 del d.lgs. n. 51 del 1998 e, d'altra parte,
gli  imputati  che  si trovino in udienza preliminare successivamente
alla  data  del  2  gennaio  2000  di  quello,  nelle forme del tutto
analoghe,  dell'art.  438  cod.  proc.  pen., gli imputati rinviati a
giudizio  in  periodo compreso fra la data di efficacia del d.lgs. 19
febbraio  1998  n. 51  e  quella  di entrata in vigore della legge 16
dicembre 1999, n. 479 avrebbero la sola possibilita' di richiedere il
giudizio  abbreviato  ai  sensi della precedente normativa e, quindi,
con presupposti processuali certamente piu' sfavorevoli;
        che  pertanto,  ad  avviso  del giudice a quo tale situazione
violerebbe il parametro costituzionale di eguaglianza di cui all'art.
3  della  Costituzione, realizzando una disparita' di trattamento del
tutto  ingiustificata  in  quanto  la  possibilita' di giovarsi della
nuova  disciplina del rito alternativo, indubbiamente piu' favorevole
rispetto  a  quella  precedente,  verrebbe  a  dipendere  da  un dato
temporale  ed  estrinseco,  quale  la data del decreto che dispone il
giudizio,  irragionevolmente discriminatorio rispetto ad imputati che
si trovino in identica posizione processuale;
        che  e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato   e   difeso   dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo per l'infondatezza della sollevata questione.
    Considerato  che  la  legge  5 giugno 2000 n. 144 (Conversione in
legge,  con  modificazioni,  del  d.l.  7 aprile 2000 n. 82, recante:
"Modificazioni  alla  disciplina  dei  termini  di custodia cautelare
nella   fase   del   giudizio  abbreviato")  ha  apportato  sensibili
innovazioni  al  quadro  normativo  di  riferimento  della  questione
sollevata, con lo specifico disposto dell'art. 4-ter comma 1;
        che,  pertanto,  gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente,   perche'  verifichi  se  la  questione  sollevata  possa
ritenersi tuttora rilevante nel giudizio a quo.