ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  di legittimita' costituzionale dell'art. 118 del regio
decreto   21   dicembre   1933,  n. 1736  (Disposizioni  sull'assegno
bancario,   sull'assegno   circolare  e  su  alcuni  titoli  speciali
dell'Istituto  di  emissione,  del  Banco  di  Napoli  e del Banco di
Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina
dell'imposta  di  bollo)  e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A",
dello  stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000
dal  tribunale  di  Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente
tra  La  Sanitaria  S.a.s. e Ferrante Luciana, iscritta al n. 555 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visto  l'atto  di  intervento  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice
relatore Fernanda Contri.
    Ritenuto  che  il  tribunale  di  Nocera Inferiore, con ordinanza
emessa il 3 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e
24  della  Costituzione,  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art.   118   del   regio   decreto  21  dicembre  1933,  n. 1736
(Disposizioni  sull'assegno  bancario,  sull'assegno  circolare  e su
alcuni  titoli  speciali  dell'Istituto  di  emissione,  del Banco di
Napoli  e  del  Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre
1972,  n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della
tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R;
        che  nel  giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  chiedendo  che  la  questione  sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
    Considerato  che  l'ordinanza  di  rimessione non contiene alcuna
indicazione  in  ordine  agli  elementi della fattispecie oggetto del
giudizio a quo;
        che  risulta  altresi' omessa ogni motivazione non solo sulla
rilevanza  della  questione ma anche sulla non manifesta infondatezza
della stessa;
        che  pertanto  la  questione  deve dichiararsi manifestamente
inammissibile.
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87  e  9,  secondo  comma,  delle  norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.