ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A", dello stesso d.P.R., promosso con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000 dal tribunale di Nocera Inferiore nel procedimento civile vertente tra La Sanitaria S.a.s. e Ferrante Luciana, iscritta al n. 555 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 2000 il giudice relatore Fernanda Contri. Ritenuto che il tribunale di Nocera Inferiore, con ordinanza emessa il 3 gennaio 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 118 del regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), dell'art. 20 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo) e dell'art. 15 della tariffa, Allegato "A", del medesimo d.P.R; che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna indicazione in ordine agli elementi della fattispecie oggetto del giudizio a quo; che risulta altresi' omessa ogni motivazione non solo sulla rilevanza della questione ma anche sulla non manifesta infondatezza della stessa; che pertanto la questione deve dichiararsi manifestamente inammissibile. Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.