ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel  giudizio  per  conflitto  di  attribuzione  sorto  a seguito del
decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione in data 27 luglio
1998,  con il quale e' stato accolto il ricorso gerarchico presentato
dalla  prof.  Rita  Chini,  promosso  con  ricorso della Provincia di
Bolzano,  notificato  il 9 ottobre 1998, depositato in Cancelleria il
16 successivo ed iscritto al n. 30 del registro conflitti 1998.
    Visto  l'atto  di  costituzione  del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  14  novembre  2000 il giudice
relatore Valerio Onida;
    uditi  gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia
di  Bolzano e l'avvocato dello Stato Luigi Mazzella per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
    Ritenuto   che,   con  ricorso  notificato  il  9  ottobre  1998,
depositato  il  16  ottobre 1998, la Provincia autonoma di Bolzano ha
sollevato  conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del
Consiglio  dei  ministri  in  relazione al decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  in  data  27 luglio 1998, con il quale e' stato
accolto  il  ricorso  gerarchico  presentato  dalla prof. Rita Chini,
Preside  di  un liceo di Bolzano, avverso il provvedimento 4 novembre
1997  del  Sovrintendente  scolastico  di Bolzano, che aveva inflitto
alla stessa la sanzione disciplinare della censura;
        che   la  ricorrente  espone  che,  in  base  alle  norme  di
attuazione  dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui
al  d.P.R.  10  febbraio  1983,  n. 89, come modificato dal d.lgs. 24
luglio 1996, n. 434, la Provincia esercita per delega le attribuzioni
in  materia di stato giuridico ed economico del personale insegnante,
inserito  negli  appositi  ruoli  provinciali,  e  spetta alla Giunta
provinciale  la  decisione,  su  parere, ove previsto, del competente
organo  collegiale,  dei  ricorsi proposti da detto personale avverso
provvedimenti  non  definitivi adottati dal Sovrintendente scolastico
della Provincia; e che, nella specie, la prof. Chini aveva presentato
contro il provvedimento disciplinare in questione ricorso alla Giunta
provinciale,  la  quale,  con  delibera  30  dicembre  1997,  l'aveva
respinto,   previo   parere  conforme  del  Consiglio  del  personale
direttivo  ed ispettivo delle scuole in lingua italiana del Consiglio
scolastico provinciale;
        che,  secondo  la  ricorrente,  il decreto del Ministro della
pubblica  istruzione  in  data  27 luglio 1998, con il quale e' stato
accolto  il  ricorso parallelamente presentato dalla prof. Chini allo
stesso  Ministro,  sarebbe lesivo delle competenze costituzionalmente
garantite  alla  Provincia, e precisamente della competenza propria a
decidere  sui  ricorsi  avverso  i  provvedimenti  non definitivi del
Sovrintendente  scolastico,  o  comunque  della  competenza  delegata
strettamente  intrecciata con le competenze proprie, e discendente da
una  delega  a  carattere "traslativo", costituente una "integrazione
necessaria"  delle  competenze proprie della Provincia spettante alla
stessa  Provincia  in  materia  di  stato  giuridico ed economico del
personale insegnante;
        che,  pertanto, la ricorrente chiede alla Corte di dichiarare
che  non  spetta  al  Ministro della pubblica istruzione decidere sui
ricorsi del personale delle scuole della Provincia di Bolzano avverso
i  provvedimenti  adottati  nei  loro  confronti  dal  Sovrintendente
scolastico  di  Bolzano,  e  per  l'effetto  di  annullare il decreto
ministeriale del 27 luglio 1998;
        che   si  e'  costituito  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  con  atto del 29 ottobre 1998, precisando che era in corso
la "revoca" del decreto ministeriale impugnato;
        che,  con  deduzioni integrative in data 13 novembre 1998, la
difesa  del  Presidente  del  Consiglio  ha comunicato che, stante la
riconosciuta competenza della Giunta provinciale a decidere i ricorsi
avverso  i provvedimenti non definitivi del Sovrintendente scolastico
di Bolzano, l'impugnato decreto ministeriale 27 luglio 1998 era stato
annullato  con  decreto  27  ottobre  1998; ed ha chiesto pertanto la
dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
        che,  all'udienza del 14 novembre 2000, le parti, riferendosi
all'intervenuto annullamento del provvedimento che ha dato origine al
conflitto  di attribuzione, hanno convenuto sulla avvenuta cessazione
della materia del contendere.
    Considerato che il provvedimento ministeriale che ha dato origine
al conflitto di attribuzione e' stato annullato dallo stesso Ministro
della  pubblica istruzione con il decreto 27 ottobre 1998, sulla base
della   considerazione   che  la  competenza  a  decidere  i  ricorsi
presentati  dal  personale  docente  e  direttivo  delle scuole della
Provincia di Bolzano spetta alla Giunta provinciale;
        che pertanto, come del resto concordemente deducono le parti,
e' cessata la materia del contendere.