ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nel giudizio di legittimita' costituzionale artt. 17 e 18 della legge
della Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994, n. 8 (Disposizioni
per   la   protezione   della   fauna  selvatica  e  per  l'esercizio
dell'attivita'   venatoria),   promosso   con  Ordinanza  emessa  l'1
settembre  1999  dal  Tribunale  di  Bologna  nel procedimento civile
vertente  tra  la Cooperativa Intersettoriale Montana di Sassoleone e
l'Ambito territoriale di caccia BO 3 ed altra, iscritta al n. 620 del
registro  ordinanze  1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, 1a serie speciale, dell'anno 1999.
    Visti  gli atti di costituzione della Cooperativa Intersettoriale
Montana  di  Sassoleone  e  dell'Ambito  territoriale  di caccia BO 3
nonche' l'atto di intervento della Regione EmiliaRomagna;
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  28  novembre  2000 il giudice
relatore Fernando Santosuosso;
    Uditi  gli avvocati Paolo Boer per la Cooperativa Intersettoriale
Montana  di  Sassoleone, Chiara Menarini per l'Ambito territoriale di
caccia BO 3 e Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un giudizio di risarcimento danni
causati  da  animali  selvatici  a  colture,  il  giudice  unico  del
tribunale  di  Bologna,  con  ordinanza  del  1  settembre  1999,  ha
sollevato  questione  di legittimita' costituzionale degli artt. 17 e
18  della  legge  della  Regione Emilia-Romagna del 15 febbraio 1994,
n. 8  (Disposizioni  per  la  protezione  della fauna selvatica e per
l'esercizio  dell'attivita' venatoria), per violazione dell'art. 117,
primo   comma,  della  Costituzione,  in  quanto  non  sarebbe  stato
rispettato  il  principio  fondamentale  stabilito dall'art. 26 della
legge  11  febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna
selvatica   omeoterma   e   per   il   prelievo   venatorio),   della
risarcibilita'  di  tutti i danni arrecati dalla fauna selvatica alle
produzioni  agricole, prevedendo la costituzione di un apposito fondo
regionale;
        che  dalla  lettura congiunta degli artt. 25 e 26 della legge
n. 157   del   1992  si  evincerebbe  che  l'espressione  "danni  non
altrimenti  risarcibili"  contenuta nella seconda disposizione citata
non  puo'  essere  interpretata che nel senso della risarcibilita' di
tutti  i  danni  non  previsti  dal precedente art. 25, arrecati alle
produzioni  agricole  sia  dalla  fauna  selvatica che dall'attivita'
venatoria;
        che  la  legge  regionale  n. 8  del  1994,  invece, nel dare
attuazione alla legge statale, si sarebbe discostata dal principio di
cui  sopra,  venendo  in  sostanza  ad escludere la risarcibilita' da
parte  del  fondo regionale di svariate tipologie di danni che invece
sono  certamente  ricompresi  nell'ampia  formulazione dei "danni non
altrimenti risarcibili";
      che  emergerebbe  il  contrasto degli artt. 17 e 18 della legge
regionale  n. 8  del  1994  con il principio posto dall'art. 26 della
legge  n. 157  del 1992, disposizione quest'ultima da cui discende il
potere  regionale di regolare il funzionamento del fondo regionale ma
non anche quello di escludere la risarcibilita' di determinati danni,
ancorche'  arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica, o
di  individuare  i  soggetti tenuti al risarcimento dei danni in enti
diversi  da  quello  cui  e' affidata la gestione del fondo regionale
previsto ex art. 26, comma 1, della legge n. 157 del 1992;
        che   la   questione,   come   sopra   esposta,  non  sarebbe
manifestamente   infondata   e   sarebbe   altresi'  rilevante  nella
controversia da decidere;
        che  nel  presente giudizio di legittimita' costituzionale si
e' costituita la Cooperativa Montana di Sassoleone a r.l., in persona
del  suo  legale  rappresentante  pro tempore gia' parte nel giudizio
principale,  aderendo  agli  argomenti  esposti  dal  giudice  a  quo
nell'ordinanza di rimessione;
        che si e' altresi' costituito l'Ambito territoriale di caccia
(A.T.C.) BO 3, concludendo per l'accoglimento della questione;
        che,  infine,  e'  intervenuta  la Regione Emilia-Romagna, in
persona   del  Presidente  della  Giunta  regionale,  ed  ha  dedotto
preliminarmente che la questione sia dichiarata inammissibile perche'
il giudice a quo nel rinviare la decisione sulla eccezione di difetto
di  giurisdizione  unitamente  al  merito della controversia, avrebbe
sollevato  la  questione  quando  non  aveva  alcuna  certezza  sulla
rilevanza  delle  norme  denunciate  nel  giudizio, atteso che questo
potrebbe concludersi con una pronuncia di difetto di giurisdizione;
        che,  nel  merito, la Regione ritiene che il rimettente muova
da  una  premessa  interpretativa errata dell'art. 26, comma 1, della
legge  n. 157  del  1992,  e che del pari erroneamente interpreti gli
artt. 17 e 18 della impugnata legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8;
        che,  in  prossimita'  dell'udienza, l'Ambito territoriale di
caccia (A.T.C.) BO 3 ha presentato un'ulteriore memoria, ribadendo le
conclusioni  gia'  formulate  nell'atto di costituzione ed osservando
che,   con   la   legge  del  16  febbraio  2000,  n. 6,  la  Regione
Emilia-Romagna  ha  modificato  il disposto degli artt. 17 e 18 della
legge  n. 8  del  1994,  a  decorrere  tuttavia  dal 1 aprile 2000 e,
quindi, in epoca successiva ai fatti di cui e' causa.
    Considerato  che il rimettente ha, in primo luogo, rinviato ad un
momento successivo l'esame dell'eccezione di difetto di giurisdizione
dell'Autorita'  giudiziaria  ordinaria, ritenendo di doverla decidere
unitamente  al  merito  della  causa  poiche' la stessa richiede "una
approfondita riflessione sui principi affermati" dalla giurisprudenza
di  legittimita'  sul punto, ed ha poi motivato sulla rilevanza della
presente  questione  sostenendo  che la stessa "appare evidente posto
che,  qualora  dovesse  essere  disattesa  l'eccezione  di difetto di
giurisdizione   sollevata  dalle  parti  convenute,  la  controversia
dovrebbe  essere  decisa  applicando  gli  artt.  17 e 18 della legge
regionale n. 8 del 1994";
        che  dal  contenuto  delle  proposizioni  teste'  riferite si
evince  il carattere perplesso ed ipotetico della questione sollevata
dall'ordinanza  di  rimessione, non essendo il giudice a quo convinto
della  propria  giurisdizione  in ordine alla causa sottoposta al suo
esame  e  prospettando  la  questione  di  costituzionalita' solo per
l'ipotesi di superamento dell'eccezione di difetto di giurisdizione;
        che  tale prospettazione del Tribunale rimettente comporta la
manifesta inammissibilita' della questione di costituzionalita'.