IL GIUDICE DEL LAVORO A scioglimento della riserva nella causa R.G. n. 279/2000 promossa da Andreazza + 58 contro FF.SS. S.p.a. e Inps, rileva in fatto: i ricorrenti, tutti dipendenti delle FF.SS. S.p.a assegnati all'impianto deposito locomotive in Treviso e in altre citta' con mansioni varie, esponevano di essere stati esposti per oltre un decennio all'amianto nel luogo di lavoro e chiedevano accertarsi il loro diritto al beneficio previdenziale di cui all'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992. Precisavano che le FF.SS. pur soggette alla assicurazione obbligatoria di cui al d.P.R. 1124/1965, non erano obbligate al pagamento dei contributi supplementari all'lnail per l'esposizione all'amianto fino al 31 dicembre 1995 e alla entrata in vigore della legge n. 515/1995 che, al suo art. 4 comma 14, disponeva il passaggio della gestione della relativa assicurazione all'Inail ma che, comunque, sia l'Inps che l'Inail avevano precisato, con le circolari rispettivamente n. 124/1994 e 252/1995, come il beneficio de quo andasse riconosciuto anche nei casi in cui il premio supplementare contro l'asbestosi non fosse stato pagato dall'azienda datrice di lavoro perche' omesso o perche' non dovuto. Si costituiva la FF.SS. S.p.a. eccependo la applicabilita' della legge n. 257/1992 esclusivamente ai lavoratori dipendenti impiegati nel settore privatistico ed iscritti all'A.G.O. gestita dall'Inps e non quindi ai ricorrenti che, all'epoca dell'entrata in vigore della legge in oggetto, erano iscritti al Fondo pensioni istituito con legge n. 418/1908 e cio' nonostante l'eventuale iscrizione (per i periodi oggetto della domanda di accertamento del diritto al beneficio di cui alla legge n. 257/1992) alla assicurazione obbligatoria contro le malattie da esposizione ad amianto gestita dall'Inail (nel caso delle F.S. S.p.a. a far data dal 1o gennaio 1996). Concludeva formulando diverse eccezioni in rito e in merito e chiedendo il rigetto della domanda. Si costituiva anche l'Inps rilevando il proprio difetto di legittimazione passiva essendo tutti i ricorrenti assicurati (all'epoca dei fatti) presso il Fondo speciale gestito dal Ministero del tesoro. All'udienza dell'8 novembre 2000 il giudice del lavoro si riservava in ordine alla legittimita' costituzionale della norma in esame. Si osserva in diritto: L'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 come modificato dall'art. 1 della legge n. 271/1993 recita: "Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti da esposizione all'amianto, gestita dall'Inail, e' moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente 1,5." La interpretazione letterale di tale norma impone la conclusione che il beneficio de quo sia riservato ai lavoratori dipendenti da aziende private e non sia estensibile ai dipendenti della FF.SS. S.p.a. (quanto meno per il periodo antecedente l'1o gennaio 1996 data in cui la gestione dell'assicurazione contro le malattie per i dipendenti delle FF.SS. passo' all'lnail). A tale conclusione porta non solo il riferimento al periodo lavorativo soggetto alla assicurazione obbligatoria contro le malattie da amianto gestita dall'Inail, ma anche l'intero contesto dell'articolo in esame. Infatti il successivo comma 10 impone alle imprese (private) l'obbligo di versare all'lnps (gestione di cui all'art. 37 della legge 9 marzo 1989 n. 88 per i dipendenti da tali imprese) un contributo per ogni suo dipendente che abbia fruito del pensionamento anticipato. Pertanto si deve ritenere che la norma riguardi esclusivamente ai lavoratori iscritti alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita dall'lnps e non anche i lavoratori iscritti ad altri Fondi pensione e, in particolare, al Fondo pensione istituito con legge n. 418/1908 per i ferrovieri cui i ricorrenti erano iscritti alla data di entrata in vigore della legge n. 257/1992 e fino al 28 febbraio 2000. Solo dall'1o marzo 2000 la legge n. 488/1999 art. 43 ha disposto la soppressione del Fondo pensioni del personale FF.SS. e la istituzione presso l'Inps di apposito Fondo speciale. Da tale necessaria interpretazione dell'art. 13 comma 8 emerge il dubbio di costituzionalita' della norma con riferimento all'art. 3 della Costituzione in quanto con essa si introduce una irragionevole disparita' di trattamento tra lavoratori dipendenti di imprese private e lavoratori dipendenti di imprese non private a fronte di una identica situazione di prolungata esposizione all'amianto. La rilevanza della questione di costituzionalita' nella controversia in esame emerge dal fatto che la interpretazione letterale e sistematica dell'art. 13 comma 8 della legge n. 257/1992 comporta la esclusione dei ricorrenti dal godimento dei benefici contributivi ivi previsti per l'intero periodo lavorativo soggetto alla esposizione all'amianto o quanto meno, per la gran parte di esso.