ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, del
decreto-legge  15  novembre  1993, n. 453 (Disposizioni in materia di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), convertito, con
modificazioni,  nella  legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con tre
ordinanze  emesse  il  16  marzo  2000 dalla Corte dei conti, sezione
giurisdizionale per la Regione siciliana, rispettivamente iscritte ai
nn.  409,  410  e  592 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella
Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica nn. 29 e 43, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 29 novembre 2000 il giudice
relatore Massimo Vari.
    Ritenuto  che  la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la
Regione siciliana, con tre ordinanze di analogo tenore, tutte in data
16  marzo  2000,  emesse  nel  corso  di  giudizi  pensionistici,  ha
sollevato,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 24 della Costituzione,
questione  di  legittimita'  costituzionale dell'art. 6, comma 5, del
decreto-legge  15  novembre  1993, n. 453 (Disposizioni in materia di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte dei conti), convertito, con
modificazioni, nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui
prevede  che  i  ricorsi  in  materia  pensionistica  "possano essere
proposti  anche  senza patrocinio legale e, in subordine, nella parte
in  cui  non  prevede  che  i  ricorsi  possano essere proposti senza
patrocinio  legale  solo  per  le  cause di valore inferiore a quello
predeterminato per legge o prudentemente apprezzato dal giudice anche
con riferimento alla natura della controversia";
        che,  ad  avviso del rimettente, vi sarebbe una irragionevole
divaricazione  fra la disciplina dell'assistenza tecnica nel giudizio
pensionistico  innanzi  alla  Corte dei conti e quella dettata per il
giudizio civile, per il processo del lavoro, anche relativamente alle
cause  di natura previdenziale, e per il processo tributario, giudizi
tutti per i quali e' prevista, come principio generale, la necessita'
dell'assistenza tecnica, derogabile soltanto nelle specifiche ipotesi
previste dalla legge;
        che,  in particolare, non sarebbe dato comprendere le ragioni
della scelta operata dal legislatore ove si consideri che il giudizio
pensionistico si configura ormai come un processo di parti, modellato
sul  giudizio  civile  ordinario,  nel quale si trattano, oltretutto,
questioni  di  elevatissima  complessita'  tecnica, come risulterebbe
confermato  dalla  circostanza  che  per  l'appello  e'  prevista  la
necessaria assistenza di un avvocato cassazionista;
        che,  quale  ulteriore  elemento  di  irragionevolezza  della
denunciata  disposizione,  il  rimettente,  nel  ricordare la diversa
disciplina  dettata  per  l'assistenza tecnica nella fase di appello,
ancorche'   il  merito  del  giudizio  sia  lo  stesso,  osserva,  in
particolare,  che  la predetta disposizione "non solo potrebbe ledere
sostanzialmente  il corretto uso del diritto di azione e di difesa ma
anche  stimolare  un processo inflattivo del ricorso in appello", nel
tentativo  di  recuperare quanto incautamente compromesso nella prima
fase del giudizio;
        che  e'  intervenuto  in giudizio il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato,  il  quale  ha  concluso  per  l'inammissibilita'  ovvero, nel
merito, per l'infondatezza della sollevata questione.
    Considerato  che,  secondo  quanto  questa  Corte  ha  gia' avuto
occasione  di  affermare,  non puo' ritenersi imposto al legislatore,
quale  scelta  costituzionalmente obbligata, quella di stabilire come
indefettibile   l'assistenza  tecnica  del  difensore  nel  processo,
rientrando, invece, nella sua discrezionalita' anche il potere di non
introdurre  l'onere  del  patrocinio  legale, in considerazione della
tenuita'  del valore della lite e della natura della controversia, o,
ancora,   in  ragione  delle  caratteristiche  del  singolo  atto  da
compiersi   in   giudizio,   potendo   essere   sufficiente  che,  in
procedimenti piu' snelli, venga assicurata alla parte la possibilita'
di  interloquire  personalmente  oppure  di  farsi  assistere  da  un
difensore,  senza  rendere  obbligatoria  tale  assistenza  (vedi, ex
plurimis,  sentenze  n. 189  del  2000,  n. 160 del 1995 e n. 351 del
1989);
        che,  con  specifico  riferimento  al  giudizio pensionistico
innanzi  alla  Corte dei conti, il fatto che l'assistenza tecnica sia
prevista come obbligatoria solo per lo svolgimento della difesa orale
in  udienza  si  giustifica con la semplificazione procedimentale che
caratterizza  tale  processo,  in considerazione della particolarita'
delle questioni trattate (vedi sentenza n. 173 del 1996);
        che,   comunque,  il  diritto  costituzionale  di  difesa  e'
assicurato,  in  tale  giudizio,  anche dal fatto che la disposizione
denunciata  non  interdice  all'interessato di avvalersi della difesa
tecnica (vedi sentenza n. 428 del 1995);
        che,  al  tempo stesso, l'obbligo dell'assistenza tecnica nel
giudizio  di  appello,  da  parte di un avvocato cassazionista, trova
giustificazione  nella natura del gravame nel processo pensionistico,
che puo' essere proposto solo per motivi di diritto;
        che,  in  ragione  di  cio',  le  censure  prospettate  dalle
ordinanze,  in  riferimento  agli  artt.  3  e 24 della Costituzione,
devono reputarsi manifestamente infondate.
    Visti  gli  artt.  26,  secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87,  e  9,  secondo  comma,  delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.