ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali), promossi con due ordinanze emesse il 1o dicembre 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, nei procedimenti civili vertenti tra il Comune di Ischia e la Grafica Nappa s.n.c., iscritte ai numeri 113 e 114 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2000. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; Udito nella camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice relatore Annibale Marini. Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione ad una esecuzione mobiliare presso terzi, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con ordinanza emessa il 1o dicembre 1999, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, e 24 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali); che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe gli artt. 3 e 24 della Costituzione precludendo solo ai "vecchi creditori" di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente pubblico territoriale dichiarato in stato di dissesto e disponendo che la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di un procedimento non giurisdizionale ma "amministrativo/autoritario la cui definizione non ha un termine prefissato per legge"; che sarebbe altresi' violato l'art.10, primo comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 5 e 6 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali 4 novembre 1950 (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848) ed all'art. 1 del protocollo n. 1 della medesima convenzione, in quanto la norma impugnata comporterebbe la privazione in capo al creditore del "bene-titolo di credito (recte: titolo esecutivo) e del diritto di difesa ex art. 24 Cost."; che, nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione mobiliare presso terzi vertente fra le stesse parti, il Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata di Melito Porto Salvo, con distinta ordinanza emessa in pari data, ha sollevato identica questione di legittimita' costituzionale; che, con distinti atti del 7 aprile 2000, e' intervenuto nei suddetti giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dalla Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di manifesta infondatezza della questione. Considerato che le due ordinanze sollevano identiche questioni e che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere unitariamente decisi; che, successivamente alle ordinanze de quibus, e' entrato in vigore il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), il quale, oltre a prevedere all'art. 274, lettera hh), la espressa abrogazione dell'intero decreto legislativo n. 77 del 1995, ha dettato un'autonoma disciplina dell'intera materia concernente la dichiarazione di dissesto degli enti locali territoriali comuni e province; che, pertanto, si impone, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice a quo perche', alla luce dello ius superveniens riesamini la rilevanza della questione stessa.