ha pronunciato la seguente


                              Ordinanza

nei  giudizi  di  legittimita'  costituzionale  dell'articolo  89 del
decreto  legislativo 25 febbraio 1995, n. 77 (Ordinamento finanziario
e  contabile degli enti locali), promossi con due ordinanze emesse il
1o dicembre 1999 dal Tribunale di Reggio Calabria, sezione distaccata
di Melito Porto Salvo, nei procedimenti civili vertenti tra il Comune
di Ischia e la Grafica Nappa s.n.c., iscritte ai numeri 113 e 114 del
registro  ordinanze  2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 13, 1a serie speciale, dell'anno 2000.
    Visti  gli  atti  di  intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
    Udito  nella  camera di consiglio del 13 dicembre 2000 il giudice
relatore Annibale Marini.
    Ritenuto  che,  nel  corso  di  un giudizio di opposizione ad una
esecuzione  mobiliare  presso terzi, il Tribunale di Reggio Calabria,
sezione  distaccata di Melito Porto Salvo, con ordinanza emessa il 1o
dicembre  1999,  ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 10, primo
comma,   e   24   della   Costituzione,   questione  di  legittimita'
costituzionale dell'art. 89 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,
n. 77 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali);
        che, ad avviso del rimettente, la norma denunciata violerebbe
gli  artt.  3  e  24  della  Costituzione precludendo solo ai "vecchi
creditori" di procedere ad esecuzione forzata nei confronti dell'ente
pubblico  territoriale  dichiarato  in stato di dissesto e disponendo
che  la realizzazione del credito sia subordinata allo svolgimento di
un procedimento non giurisdizionale ma "amministrativo/autoritario la
cui definizione non ha un termine prefissato per legge";
        che  sarebbe  altresi'  violato  l'art.10, primo comma, della
Costituzione,  in relazione agli artt. 5 e 6 della convenzione per la
salvaguardia  dei  diritti  dell'uomo e delle liberta' fondamentali 4
novembre  1950  (ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955,
n. 848) ed all'art. 1 del protocollo n. 1 della medesima convenzione,
in  quanto  la norma impugnata comporterebbe la privazione in capo al
creditore del "bene-titolo di credito (recte: titolo esecutivo) e del
diritto di difesa ex art. 24 Cost.";
        che, nel corso di altro giudizio di opposizione ad esecuzione
mobiliare  presso terzi vertente fra le stesse parti, il Tribunale di
Reggio  Calabria,  sezione  distaccata  di  Melito  Porto  Salvo, con
distinta  ordinanza  emessa  in  pari  data,  ha  sollevato  identica
questione di legittimita' costituzionale;
        che,  con distinti atti del 7 aprile 2000, e' intervenuto nei
suddetti   giudizi   il   Presidente   del  Consiglio  dei  ministri,
rappresentato   e  difeso  dalla  Avvocatura  generale  dello  Stato,
concludendo  per  la  dichiarazione  di  manifesta infondatezza della
questione.
    Considerato  che le due ordinanze sollevano identiche questioni e
che,   pertanto,   i   relativi  giudizi  vanno  riuniti  per  essere
unitariamente decisi;
        che,  successivamente alle ordinanze de quibus, e' entrato in
vigore  il  decreto  legislativo  18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle  leggi  sull'ordinamento  degli enti locali), il quale, oltre a
prevedere   all'art.   274,  lettera  hh),  la  espressa  abrogazione
dell'intero   decreto   legislativo   n. 77   del  1995,  ha  dettato
un'autonoma    disciplina    dell'intera   materia   concernente   la
dichiarazione  di  dissesto  degli  enti locali territoriali comuni e
province;
        che,    pertanto,   si   impone,   secondo   la   consolidata
giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti al giudice
a  quo  perche',  alla  luce  dello  ius  superveniens  riesamini  la
rilevanza della questione stessa.