IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza sul ricorso n. 4068/2000
  proposto   da   Ambrosioni   Ettore   e   Marchetti  Pier  Giorgio,
  rappresentati  e  difesi  dall'avv.  Mario  Racco  ed elettivamente
  domiciliati  presso  lo  studio dello stesso in Roma, viale Mazzini
  n. 114/b, contro: Ministero della sanita'; MURST; Universita' degli
  studi  di  Bologna,  rappresentati  e  difesi  come  in  atti,  per
  l'annullamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
  della   attivita'   assistenziale   intramuraria  o  dell'attivita'
  libero-professionale  extramuraria,  ai  sensi  dell'art. 5  d.lgs.
  21 dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
  all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
                    F a t t o   e   d i r i t t o
    1. - Il  ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
  facolta'  di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici
  universitari,  investe  vari profili della legislazione delegata di
  riforma  del  settore  sanitario: va allora definito e circoscritto
  l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle
  argomentazioni  esposte,  in  quanto l'esame di questo giudice deve
  incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto diretto e immediato della
  contestazione  giudiziale,  e  cioe'  l'esercizio  dell'opzione, da
  parte  dei  sanitari  universitari,  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria   (definita   anche   come   "attivita'  assistenziale
  esclusiva")  o per l'attivita' libero-professionale extramuraria ai
  sensi  dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e
  le  conseguenze  che  ne  derivano  alla  loro  posizione di status
  nell'una e nell'altra ipotesi.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamente uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza  (Reg.  ord.
  n. 841/2000).
01C0034