IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

    Ha  pronunciato  la  seguente  ordinanza  sul  ricorso n. 7231/00
  proposto  da  Azzoni  Roberto,  De  Pellegrin  Maurizio  e  Sansone
  Valerio,   rappresentati   e   difesi   dall'avv.  Mario  Racco  ed
  elettivamente  domiciliati  presso  lo studio dello stesso in Roma,
  Viale Mazzini n. 114/b.
    Contro  Ministero della sanita' MURST; Universita' degli studi di
  Milano, rappresentati e difesi come in atti; per l'annullamento:
        del provvedimento avente ad oggetto l'opzione per l'esercizio
  della  attivita' assistenziale intramuraria o dell'attivita' libero
  professionale    extramuraria,   ai   sensi   dell'art. 5   decreto
  legislativo 21 dicembre 1999, n. 517;
        di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
    Visti gli atti e documenti depositati col ricorso;
    Visto  l'atto  di  costituzione in giudizio delle amministrazioni
  come da verbale;
    Nominato   relatore   il   consigliere   Bruno  Mollica  e  uditi
  all'udienza del 5 luglio 2000 gli avvocati come da verbale;
                     F a t t o  e  d i r i t t o
    1. - Il  ricorso, proposto da docenti universitari afferenti alla
  facolta'  di medicina e chirurgia ed in servizio presso policlinici
  universitari,  investe  vari profili della legislazione delegata di
  riforma  del  settore  sanitario: va allora definito e circoscritto
  l'oggetto del giudizio, restando estranee dallo stesso alcune delle
  argomentazioni  esposte,  in  quanto l'esame di questo giudice deve
  incentrarsi  esclusivamente  sull'oggetto diretto e immediato della
  contestazione  giudiziale,  e  cioe'  l'esercizio  dell'opzione, da
  parte  dei  sanitari  universitari,  per  l'attivita' assistenziale
  intramuraria   (definita   anche   come   "attivita'  assistenziale
  esclusiva")  o per l'attivita' libero-professionale extramuraria ai
  sensi  dell'art. 5, commi 7 e 8, d.lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, e
  le  conseguenze  che  ne  derivano  alla  loro  posizione di status
  nell'una e nell'altra ipotesi.
    Il  seguito  del  testo  dell'ordinanza e' perfettamento uguale a
  quello   dell'ordinanza   pubblicata   in   precedenza   (Reg. ord.
  n. 841/2000).
01C0036